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Numero d'incarto:
36.1999.94
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00094
GRW/sc
Lugano
4
gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1999 di
__________,
contro
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, in Ticino dal
__________1990, ha chiesto di essere affiliato per l'assicurazione contro le
malattie presso la __________ con effetto al 1.10.1995 (doc. 3).
L'Ufficio
dell'assicurazione contro le malattie, con decisione 27.12.1995 ha anticipato
l'inizio del rapporto assicurativo fra __________ e la __________ al 1° gennaio
1991 (doc. 4).
Dopo il reclamo presentato
dall'assicurato il 13.9.1996 (doc. 5), l'Ufficio cantonale dell'assicurazione
contro le malattie ha confermato la prima decisione con una decisione su
reclamo emanata il 9.10.1996 (doc. 7).
1.2. Con atto 25.10.1996,
__________ ha impugnato la decisione su reclamo emanata il 9.10.1996
Egli ha indirizzato il suo
ricorso all'Istituto delle assicurazioni sociali (doc. 8).
L'Ufficio assicurazione
malattia, con comunicazione 2.12.1996, dopo avere ricordato che, nella
decisione su reclamo, era stata indicato che un eventuale ricorso avrebbe
dovuto essere inoltrato al Consiglio di Stato, ha assegnato al ricorrente
"un ulteriore termine di 15 giorni per inoltrare ricorso all'autorità
preposta" (doc. 9).
1.3. Con scritto 14.4.1998
__________ ha nuovamente contattato l'UCAM.
L'Ufficio, il 27.4.1998,
gli ha risposto affermando, in particolare, che "la decisione in questione
viene confermata e contro la stessa non è più data facoltà di ricorso essendo
scaduti i termini" (doc. 11).
1.4. La __________, sulla scorta
della decisione 27.12.1995 dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione contro le
malattie, ha più volte chiesto all'assicurato il pagamento di fr. 7.920.-
corrispondente ai premi per il periodo dal 1.1.1991 al 30.9.1995.
Per l'incasso di tale
importo la __________ ha, poi, avviato una procedura esecutiva.
1.5. Con lettera 25.1.1999,
__________ ha chiesto all'UCAM il pagamento di fr. 10.240,15 sostenendo quanto
segue:
" Come suo istituto fatto un
errore molto grave, io mai stato informato dell'assicurazione obbligatoria, io
pretende in ritorno le spese che ho pagato..." (doc. 13)
In risposta, l'UCAM ha
affermato, in particolare, quanto segue:
" Dopo un suo reclamo alla
citata decisione, con lettera 2.12.1996, le avevamo concesso la facoltà di
inoltrare ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino entro un termine di
15 giorni.
Questa via di
diritto non è però stata da lei utilizzata.
Ne consegue che la
decisione 27.12.1995 sopra menzionata è confermata a tutti gli effetti".
(doc. 14)
1.6. Con atto 28.4.1999 -
completato il 29.5.1999 - __________ ha chiesto al TCA la condanna dell'ICAS
al pagamento di fr. 10.240,15
affermando quanto segue:
" Io, __________, nato il
__________, accuso l'Istituto delle assicurazioni sociali per grave
trascuratezza e omissione d'obbligo di sorveglianza verso il cantone e verso di
me.
Il __________.1990
sono entrato in Svizzera dal valico di __________. Fino alla mia adesione
presso la __________ ero membro della __________ (Austria).
Ora sono stato
obbligato a un pagamento retroattivo di cinque anni. __________ su incarico
dell'Istituto delle assicurazioni sociali. La cassa malati __________ mi
rifiuta una decisione!
Nè il mio datore di
lavoro nè il comune, l'ufficio stranieri, la verifica doganale, l'AVS, la cassa
disoccupazione, ecc. mi hanno mai chiesto se fossi assicurato presso una cassa
malati!
Se non mi fossi
assicurato volontariamente nel settembre 1995 presso l'assicurazione
__________, sarei l'i.d.a.s. uno sconosciuto come prima.
(Istituto delle
assicurazioni sociali)
Perciò richiedo una
condanna dell'Istituto delle assicurazione sociali e il rimborso di Fr.
10'240.15." (doc. I ter)
1.7. Con risposta 24 agosto 1999
l'ICAS ha chiesto, in via principale, che il ricorso venga dichiarato
irricevibile per incompetenza del TCA e per tardività:
" La decisione da cui emana il
presente ricorso data infatti del 27.12.1995 ed esplica i suoi effetti
relativamente ad un periodo anteriore all'entrata in vigore della LAMal.
Da rilevare, al
proposito, che il previgente diritto cantonale demandava al Consiglio di Stato
in virtù della LPAmm - e non al TCA - le contestazioni relative all'assoggettamento
obbligatorio all'assicurazione di base.
Già per questa
ragione il ricorso deve essere dichiarato irricevibile o in ogni caso respinto.
Si farà comunque
osservare che all'interessato erano stati comunicati i termini di ricorso ,
così come l'autorità di giudizio di riferimento.
L'interessato
medesimo non ha mai opposto ricorso almeno contro la nostra decisione in
materia di anticipo dell'iscrizione assicurativa in ossequio ai criteri LCAM.
Come appare dallo
scritto 4.02.1999 all'interessato stesso - che regolarmente reiterava le sue
proteste nei confronti dell'Autorità cantonale - viene chiaramente dimostrato
che la decisione qui contestata è palesemente da ritenersi cresciuta in
giudicato" (doc. IV)
Infine, l'ICAS chiede
anche la reiezione nel merito delle richieste di __________.
considerato, in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art 1 della Legge
Cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1996
(in seguito: LCAM), scopo di tale legge era quello di istituire l'assicurazione
obbligatoria della cura medica e dei medicamenti su tutto il territorio
cantonale.
In forza del suo art 2, la
LCAM si applicava alle persone sole e alle famiglie domiciliate o dimoranti nel
Cantone e ai lavoratori stagionali residenti nel Cantone.
Giusta l'art 2 del
Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del
18 maggio 1994 (in seguito: Reg), l'ICAS aveva il compito di vigilare
sull'assoggettamento all'obbligo assicurativo.
Per l'art 12, l'ICAS aveva
facoltà di decidere l'iscrizione d'ufficio delle persone o delle famiglie non
iscritte ad una cassa malati convenzionata
Inoltre, l'istituto aveva
facoltà di ordinare l'iscrizione retroattiva per un periodo massimo di 5 anni a
decorrere dal giorno dell'intimazione.
2.3. Giusta l'art 55 LPAmm, contro
le decisioni dipartimentali non dichiarate definitive dalla legge è dato ricorso
al Consiglio di Stato quando la legge non preveda il ricorso diretto al
tribunale cantonale amministrativo o ad altre autorità di ricorso .
Per l'art 46 LPAmm, il
ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni
dall'intimazione.
Il termine di 15 giorni è
un termine perentorio (cfr art 11 LPAmm, M. Borghi, G. Corti, Compendio di
procedura amministrativa, edito dalla CFPG, ad art 46, pag 247).
2.4. In concreto, __________ ha
impugnato la decisione su reclamo con atto 25.10.1996. Tale atto - anche se
indirizzato all'autorità incompetente - non poteva non essere considerato un
ricorso contro la decisione su reclamo ritenuto, peraltro, che esso conteneva
espressamente la parola "Einspruch".
2.5. Giusta l'art 4 LPAmm,
l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne
dà comunicazione all'istante o al ricorrente (cpv. 1) e i termini si ritengono
rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente (cpv. 2).
A proposito di questa disposizione,
nel succitato Compendio di procedura amministrativa si legge quanto segue:
" ... Secondo la volontà del
legislatore ticinese, la trasmissione d'ufficio degli atti all'autorità
competente riflette il principio della cooperazione e semplificazione amministrativa
(Rapporto, pag. 272) e vale solo tra autorità amministrative e non quando
risulti competente un tribunale civile o penale o una giurisdizione federale
(Relazione, pag. 171).
Nel solco
dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale relativa alla definizione del
contenuto e all'applicazione del principio di buona fede in ambito procedurale
(cfr. J.-F. EGLI, pag. 225 seg.), l'obbligo di trasmissione degli atti
all'autorità competente (cfr. KOLZ/HANERM pag, 126 n. 208) è configurabile
ormai come un principio generale che si applica oggi in tutti i campi del
diritto e che, in assenza di norme specifiche di contenuto diverso, vige anche
a livello cantonale (DTF 118 Ia 244 consid. 3c). L'applicabilità generale a
tutti i procedimenti amministrativi è peraltro costantemente ribadita dalle
autorità cantonali (cfr. ad esempio la recente sentenza in RDAT II-1996 n. 47,
che conferma l'applicabilità dell'art. 4 in materia di procedure di
raggruppamento terreni)."
(M. Borghi, G. Corti,
Compendio di procedura amministrativa, ad art 4 pag 25)
2.6. In concreto l'ICAS - ricevuto
l'atto 25.10.1996 - avrebbe dovuto riconoscerne la natura ricorsuale e,
constatato la sua incompetenza, avrebbe dovuto, in ossequio all'art. 4 LPAmm,
trasmetterlo all’autorità competente ad esaminarlo, cioè al Consiglio di Stato.
Del tutto illegittima era
l'assegnazione di un nuovo termine: il ricorrente aveva già fatto uso della sua
facoltà di ricorrere entro il termine stabilito dalla legge .
Nonostante l'incompetenza
dell'autorità adita, il ricorso 25.10.96 va considerato tempestivo in
applicazione dell'art 4 cpv. 2 LPAmm.
Ne consegue che la
decisione su reclamo 9.10.96 - contrariamente a quanto sostenuto dall'ICAS -
non è cresciuta in giudicato.
Pertanto, il ricorso 28.4/29.5.1999
va accolto nel senso che gli atti sono retrocessi all'ICAS affinché proceda a
trasmettere il ricorso presentato il 25.10.1996 da __________ contro la
decisione su reclamo 9.10.1996 al Consiglio di Stato, autorità competente, in
forza dell'art 55 LPAmm, a giudicare nei ricorsi contro le decisioni dell'ICAS
in materia di obbligatorietà assicurativa decisa in applicazione della LCAM.
Non è data, invece, la
competenza dello scrivente TCA a decidere in materia ritenuto che l'art 76
della Legge cantonale di applicazione della LAMal limita la competenza dello
scrivente TCA ai ricorsi diretti contro le decisioni su reclamo emanate in
virtù di tale legge. Ciò che non è il caso in concreto, ritenuto che l'ICAS ha
emanato la propria decisione in applicazione della LCAM.
Per il resto, si rileva
che lo scrivente TCA non ha competenza alcuna nell'ambito di vertenze
riguardanti la responsabilità dei funzionari statali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 28.4/29.5.1999 é accolto nel senso che gli atti sono retrocessi all'ICAS affinché proceda a
trasmettere il ricorso presentato il 25.10.1996 da __________ contro la
decisione su reclamo 9.10.1996 al Consiglio di Stato ai sensi dell'art 4 LPAmm.
Per il resto, il ricorso è
irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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