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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
37.1997.1
Data decisione, Autorità:
07.07.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
37.97.00001
DC/sc
Lugano
7 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista la petizione del 6 giugno 1997 inoltrata da
contro
dr. med. __________,
-
ritenuto che in data 6
giugno 1997 la Cassa malati __________ ha
inoltrato presso il Tribunale arbitrale una petizione con la quale chiede, in
primo luogo, di condannare il dottor __________ a restituirle fr. 6000.--,
oltre interessi del 5 % a far tempo dal 13 giugno 1996. Secondo la Cassa malati
tale onorario andrebbe restituito a seguito di indebito arricchimento (cfr.
Doc. I);
-
letto lo scritto 26 giugno
1997 del rappresentante della __________, del seguente tenore:
" Sulla scorta del colloquio
telefonico con il vostro signor __________ che
ha sollevato la questione procedurale concernente la competenza del tribunale
adito, ci permettiamo di esprimere le seguenti considerazioni:
Secondo quanto
emerso dal colloquio telefonico del 17 giugno 1997 con il signor __________,
l'inquisito Dr. __________ z sottoposta ancora alla Convenzione. La commissione
mista che per il Canton Ticino sarebbe l'autorità prevista per i procedimenti
di conciliazione non dovrebbe ancora essere stata chiamata in causa. Non sembra
neppure accertato che l'elezione alla carica presidenziale della commissione
mista sia già avvenuta.
Consideriamo la Sua
istanza competente, sia per la procedura come anche in materia, visto che la
prima istanza è inesistente e che per un problema giuridico deve esistere un
giudice. In quanto autorità di conciliazione, la commissione mista può solo esprimere
una raccomandazione. La natura della questione giudiziaria sollevata lascia
presagire che dopo il procedimento di conciliazione la Sua istanza sarà
comunque chiamata ad intervenire."
(Doc. II)
a) Secondo l'art. 89 cpv.
1 LAMal le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal
tribunale arbitrale.
L'art. 89 cpv. 4 LAMal
precisa che ogni Cantone designa un tribunale arbitrale.
Il tribunale
arbitrale si compone di un presidente neutrale e, in numero uguale, di una rappresentanza
di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni. I Cantoni
possono affidare i compiti del Tribunale arbitrale al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; in tal caso detto Tribunale è completato da un rappresentante di
ciascuna delle parti.
Nel Canton
Ticino, l'art. 1 del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura
del tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni del 26 luglio 1968 stabilisce al cpv. 1 che il Tribunale arbitrale è
composto dal presidente del tribunale cantonale delle assicurazioni che funge
da presidente e da due arbitri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa
con la petizione e la risposta.
b) A differenza della
vecchia legge, la LAMal non impone più la procedura di conciliazione prima di
poter adire il Tribunale arbitrale (cfr. DTF 119 V 312).
Secondo la dottrina
tale procedura può tuttavia essere prescritta dalla legislazione cantonale.
Al proposito il
giudice R. Spira (in "Le nouveau droit de l'assurance-maladie: questions
de procédure". Conferenza tenuta ad Agno il 28 settembre 1995) ha, ad
esempio, affermato:
" Cependant il va de soi qu'un
canton reste libre de prévoir une telle procédure.
La solution tessinoise,
si j'en juge d'après le projet de loi d'application, se situe entre ces deux extrêmes;
c'est-à-dire qu'aux termes de l'article 79 alinéa 3 du projet, les conventions tarifaires
ou celles relatives au contrôle de qualité des prestations peuvent prevoir une procédure
de conciliation devant une Commission cantonale paritaire. Dans un tel cas, le tribunal
arbitral ne peut être saisi du litige sans procédure de conciliation préalable,
comme dans le droit actuel."
c) La nuova convenzione
tra l'OMCT e la FTAM, entrata in vigore il 1° maggio 1996, e che
"si applica all'assicurazione sociale da parte delle casse malati che
dichiarano di aderire alla stessa per il tramite della FTAM (casse contraenti)
per le prestazioni medico-farmaceutiche eseguite o prescritte dai medici che vi
hanno dato la loro adesione" (art. 1), ha istituito "una Commissione
mista composta di tre rappresentanti dell'OMCT, di tre rappresentanti della
FTAM e di un presidente neutrale designato di comune accordo dalle parti o, in
mancanza dello stesso, dal Presidente del Tribunale di appello" (art. 4
cpv. 1 della Convenzione).
Alla Commissione
mista è stato in particolare attribuito il compito di esaminare "in via
conciliativa le contestazioni singole tra singoli medici e singole Casse che
non hanno potuto essere risolte in forma bonale o eventualmente tramite il
medico di fiducia della Cassa o tramite la Commissione blu dell'OMCT" (art.
4 cpv. 2 lett. b della Convenzione) e di formulare "un parere preliminare
sulla richiesta di esclusione di un medico ai sensi dell'art. 59 LAMal" (art.
4 cpv. 2 lett. f della Convenzione).
Secondo l'art. 13
cpv. 1 della Convenzione, "la Commissione mista rappresenta l'organo di
conciliazione ai sensi della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal)".
d) L'art. 77 cpv. 4 LCAMal
stabilisce che "le convenzioni tariffali o relative al controllo della
qualità delle prestazioni possono prevedere una Commissione cantonale
paritetica per una procedura di conciliazione.
In questo caso il
Tribunale arbitrale può essere adito solo dopo aver esperito una procedura conciliativa".
e) Nella presente
fattispecie la __________ ha già accertato che il dottor __________ ha aderito
alla Convenzione.
In simili
condizioni, alla luce di quanto qui sopra esposto, la Cassa malati avrebbe
dovuto sottoporre il caso alla Commissione mista per un tentativo di
conciliazione e non adire subito il Tribunale arbitrale. La petizione va quindi
dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi alla Commissione mista affinché
proceda al tentativo di conciliazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é irricevibile.
2.- Gli atti sono trasmessi alla
Commissione mista (c/o Segretariato __________).
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale arbitrale
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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