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Numero d'incarto:
50.1995.1
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
50.95.00001
ES 1/95
leo
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 gennaio 1995 dello
rappr.
da: __________
contro
la decisione 13 dicembre 1994 (no. 21/94-48) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata
nell'ambito della procedura di espropriazione formale promossa dallo
__________ per acquisire la proprietà del mappale no. __________ MAF di
__________ in vista della realizzazione di opere di correzione del tracciato
della strada cantonale nell'abitato di __________
viste le risposte:
esperiti i dovuti accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel 1979 __________ è
diventato proprietario del mapp. no. __________ MAF di __________, una
superficie sterrata di 25 mq a lato della strada cantonale, di forma
triangolare e censita a RF come prato; trattasi in realtà di una scarpata, resa
parzialmente pianeggiante e quindi utilizzabile come posteggio grazie ad una
deponia abusiva di materiali di scavo e di demolizione;
che dopo l'approvazione
del progetto attinente agli interventi di miglioria della strada cantonale
nell'abitato di __________ (art. 32 ss. Legge sulle strade) lo Stato del Canton
Ticino ha acquisito in via bonale la maggior parte dei sedimi necessari alla realizzazione
dell'opera;
che nell'impossibilità di
addivenire ad un accordo con il proprietario del mapp. no. __________ l'ente
pubblico - tramite avviso personale 22 luglio 1994 - ha promosso
l'espropriazione formale di tutto il fondo, offrendo un'indennità di fr. 30.-
il mq;
che con notifica del 31
agosto 1994 l'espropriato ha per contro sollecitato un indennizzo di 300.- fr.
il mq;
che all'udienza di
conciliazione del 12 ottobre 1994 __________ ha accordato al Cantone
l'anticipata immissione in possesso; nel contempo il Tribunale di espropriazione
ha sottoposto alle parti una soluzione transattiva, ai sensi della quale lo
Stato avrebbe dovuto corrispondere un'indennità di complessivi fr. 6'461.- per
l'esproprio della particella adibita a posteggio;
che l'ente espropriante
non ha accettato suddetta proposta, rilevando come l'area in questione, sita
fuori della zona edificabile, non potesse essere considerata giuridicamente
alla stregua di un posteggio in mancanza di un valido titolo autorizzativo;
che con sentenza 13
dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
constatata la natura inedificabile del terreno, ha accordato a __________ un
indennizzo di fr. 30.- il mq per l'espropriazione formale del mapp. no.
__________; il primo giudice ha inoltre riconosciuto al privato un risarcimento
a corpo di fr. 5'710.- per la perdita del parcheggio, ritenendo ininfluente il
fatto che questo non fosse mai stato autorizzato;
che avverso quest'ultima
parte del giudizio (punto 1.2. del dispositivo) lo Stato del Canton Ticino
insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone
l'annullamento; in sostanza il ricorrente contesta che in casu la perdita della
possibilità di parcheggio debba essere indennizzata, poiché __________ non hai
mai conseguito un permesso di costruzione per utilizzare il fondo a scopo di
posteggio e quindi ha sempre goduto di un vantaggio di mero fatto;
che all'accoglimento del
gravame si oppongono il Tribunale di espropriazione e __________, quest'ultimo
all'appoggio di argomentazioni che per quanto necessario verranno riprese nei
seguenti considerandi;
che in fase istruttoria il
giudice delegato ha richiamato d'ufficio dalla Pretura di Lugano l'incarto no.
4600 relativo alla causa civile __________; da quegli atti traspare in
particolare che il riempimento abusivo con il quale si è potuto formare la
piazzola di posteggio è stato effettuato in epoca imprecisata da tale ing.
__________ di __________ (deposizione 2 marzo 1983 teste __________);
che in risposta ad alcune
precise domande formulategli dal Tribunale, con scritti 29 aprile e 7 maggio
1995 il Municipio di __________ ha specificato che il riempimento abusivo
potrebbe esser stato eseguito verso la fine degli anni settanta in coincidenza
con i lavori di riattazione della vicina abitazione del proprietario __________
e che secondo la pianificazione attualmente in vigore (piano DEPT del 20 agosto
1981) il mapp. __________ si trova in zona edificabile, mentre in antecedenza
rientrava nel novero dei territori protetti dal DFU; interpellato in merito, il
resistente ha negato di aver mai depositato materiale sul proprio fondo ubicato
a margine della strada cantonale, mentre lo Stato ha rinunciato a presentare
osservazioni alla corrispondenza trasmessagli dal Comune in copia per conoscenza;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le
decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed
il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che il gravame in oggetto,
tempestivo e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere
deciso in base agli atti integrati dalla documentazione richiamata o acquisita
d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 LPamm);
che la materia del
contendere consiste essenzialmente nel sapere se __________, che da anni
utilizza lo spiazzo creato sul mapp. no. __________ per lo stazionamento di un
veicolo, possa pretendere un indennizzo per la perdita della possibilità di
posteggio conseguente all'esproprio;
che giusta l'art. 9 Lespr
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità;
che la determinazione
dell'indennizzo è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve
subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell'espropriazione; in altre parole, all'espropriato deve essere garantita la
stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse
avuto luogo, in modo che, per effetto della espropriazione, non subisca danni
né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes,
1986, N. 3 ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution
fédérale, N. 66 ad art. 22 ter; DTF 95 I 455).
che secondo la
giurisprudenza (DTF 112 Ib 536, 106 Ib 228) l'indennità dovuta all'espropriato
si calcola in base al valore venale (oggettivo) del terreno sottratto o, alternativamente,
in base al danno soggettivo subito dal proprietario se questa variante gli è
più favorevole (Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis
de droit administratif, N. 2298); nella misura in cui __________ ha ottenuto un
risarcimento di complessivi fr. 6'460.- corrispondente alla totalità del suo
presunto danno soggettivo, le combinate modalità di calcolo applicate dal primo
giudice risultano ammissibili giacché non danno luogo ad un indebito cumulo di
indennizzi (DTF 113 Ib 41);
che, di regola, l'ente
pubblico non è tenuto al versamento di indennità per l'esproprio di costruzioni
o impianti realizzati senza le necessarie autorizzazioni e quindi in modo
abusivo (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 128 B VII
b; Merker, Der Grundsatz der "vollen Entschädigung" im
Enteignungsrecht, p. 23); principio, questo, racchiuso nell'art. 25 LFespr
(cfr., a riguardo, Hess-Weibel, op. cit., N. 1 ss. ad art. 25 LFespr) e
recepito nella sua essenza anche a livello cantonale (art. 18 Lespr);
che secondo la legge
attualmente in vigore la formazione di un parcheggio, così come la semplice
destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di
un permesso di costruzione; in effetti, il posteggio per autoveicoli rientra
chiaramente nella categoria delle costruzioni o destinazioni sottoposte a
regime autorizzativo ai sensi dell'art. 22 LPT ed appartiene segnatamente a
quella degli impianti, ovverosia delle opere che servono ai trasporti e alle
comunicazioni o che modificano in modo considerevole la configurazione di un
fondo (DFGP/UPT, Commento LPT, N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle
Baurecht der Schweiz, p. 91/92; Schürmann, Bau- und Planungsrecht, p. 53;
Scolari, Commentario della LE, N. 6 ad art. 39; RDAT 1985 N. 112);
che fuori dalle zone
edificabili la realizzazione di un posteggio è ammissibile unicamente
nell'ambito di un ampliamento ovvero di una trasformazione parziale, intervento
che presuppone l'esistenza di una costruzione principale; per beneficiare di
un'autorizzazione fondata sugli art. 24 LPT e 75 LALPT il manufatto deve fra
l'altro apparire strettamente indispensabile per continuare ad utilizzare
l'edificio principale, al quale deve essere fisicamente connesso (Bandli, Bauen
ausserhalb der Bauzonen, N. 243);
che prima dell'avvento
della LPT (1.1.1980) analoghe restrizioni erano sancite dalla legislazione
anteriore entrata in vigore nel 1972 (cfr. art. 19 e 20 LIA; 27 OPA);
che in concreto non è
stato possibile appurare con esattezza il periodo in cui è stato creato il
posteggio; se si dovesse trattare di epoca antecedente al 1972, l'impianto
sarebbe legittimo e beneficerebbe della tutela delle situazioni acquisite
discendente dalla garanzia costituzionale della proprietà (art. 22 ter Cost);
che una realizzazione tra
il 1972 ed il 1981 risulterebbe di per sé illecita, poiché il posteggio si
sarebbe trovato in zona inedificabile e non essendo posto al servizio di una
costruzione principale non avrebbe potuto beneficiare di un'autorizzazione eccezionale
ex art. 20 LIA/27 OPA; l'inclusione del terreno in zona edificabile avvenuta
nel 1981 avrebbe comunque sanato l'eventuale abuso, perlomeno dal profilo materiale;
che anche la costruzione
del posteggio negli anni successivi integrerebbe gli estremi di una semplice
violazione formale della legge sanabile tramite il rilascio di un permesso a
posteriori; trovandosi inserito in zona edificabile, in caso di domanda di costruzione
in sanatoria il parcheggio avrebbe infatti beneficiato con ogni verosimiglianza
di un'autorizzazione in deroga ex art. 29 cpv. 4 LE 1973;
che a favore di
quest'ultima ipotesi depone il fatto che il Municipio di __________ - per sua
stessa ammissione - ha sempre cercato di favorire la realizzazione di opere che
permettessero lo stazionamento dei veicoli fuori dalla strada cantonale e ciò
in considerazione della cronica penuria di posteggi nel comprensorio comunale;
nel caso specifico questa esigenza ha addirittura indotto l'Esecutivo comunale
a non intervenire per porre rimedio ad una situazione che sapeva del tutto
irregolare;
che l'abuso edilizio in
discussione si è quindi lungamente protratto nel tempo grazie alla consapevole
e benevola tolleranza delle autorità preposte alla vigilanza sulla polizia
delle costruzioni, le quali avrebbero dovuto perlomeno pretendere l'inoltro di
una domanda di costruzione in sanatoria;
che un simile
comportamento appare pregiudizievole soprattutto ove si volesse considerare
l'attuazione del posteggio alla stregua di una violazione materiale della legge
sanabile unicamente tramite demolizione e ripristino dello stato quo ante; in
effetti, se il Municipio avesse impartito un simile ordine dopo anni di indulgenza,
il proprietario avrebbe potuto invocare la perenzione dell'azione o appellarsi
quanto meno ad una lesione del principio della buona fede da parte
dell'autorità (DTF 107 Ia 121);
che quand'anche fosse
stato realizzato ed utilizzato in modo abusivo, attualmente il posteggio sul
mapp. no. __________non può più essere oggetto di interventi volti a
ristabilire uno stato conforme al diritto; in altre parole, il proprietario
__________ ha definitivamente acquisito la facoltà di sfruttare il suo terreno
a scopo di parcheggio;
che in una simile situazione
la perdita della possibilità di posteggiare un veicolo conseguente
all'espropriazione deve essere risarcita; l'indennità d'espropriazione, che
deve compensare tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato, non può nel
presente caso prescindere dalla prerogativa di parcheggiare di cui l'attuale
titolare ha sempre potuto beneficiare indisturbato e non per propria illecita
iniziativa (cfr., per analogia, DTF 92 I 438);
che stante quanto precede
il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione
impugnata;
che data la particolarità
del tema dedotto in giudizio questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa
di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza dello Stato
ricorrente (art. 31 LPamm);
visti gli art. 4, 22 ter Cost; 22, 24 LPT; 20
LIA; 27 OPA; 25 LFespr; 75 LALPT; 29 LE 1973; 9, 11, 18, 50 Lespr; 18, 28 e 31
LPamm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano spese, né
tassa di giudizio.
-
Lo Stato del Canton Ticino
rifonderà al resistente __________ fr. 400.- (quattrocento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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