AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1996.10
Data decisione, Autorità:
13.03.1996, TRAM
Incarto n.
50.96.00010
ES 4/96
cm
Lugano
13 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 12 giugno 1994 di
(rappr. dal dott. __________)
b) 13 giugno 1994 del
(patr. dall'avv. __________)
contro
la
decisione 18 aprile 1994 (no. 398/79) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento di
espropriazione materiale che __________, con istanza 16 maggio 1991, ha
avviato nei confronti del Comune di __________ a dipendenza dell'imposizione
di un vincolo __________ su parte del mappale no. __________ RFD di
__________;
viste le risposte:
al ricorso di __________;
al
ricorso del Comune di __________;
richiamata la sentenza 6
giugno 1995 del Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1988, a seguito di una
divisione ereditaria, __________ è diventata proprietaria unica della part. no
__________ RFD di __________, di complessivi mq 24'871, così censita a RF:
A) fabbricato abitato mq 195
B) fabbricato abitato mq 143
C) portico mq 37
D) fabbricato mq 18
E) fabbricato mq 232
f) piazzale mq 259
g) posteggio mq 63
h) giardino mq 241
i) prato vignato mq 23'683
Il fondo, pianeggiante e di forma irregolare, è situato nei
pressi della chiesa e della casa parrocchiale in località
"__________", a sud della zona del nucleo tradizionale del paese.
B. In data 6 aprile 1973 il Consiglio
di Stato ha approvato il primo piano regolatore del Comune di __________ (PR
1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq di questo vasto mappale
in zona __________ allo scopo di edificare in loco un centro
scolastico/culturale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico
interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di
imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà __________;
questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte
del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere
medio.
La successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di
Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo assetto
pianificatorio: 15'600 mq ca. della particella no. __________ sono rimasti
colpiti dal vincolo __________, mentre la parte restante è stata inclusa in
zona R3b malgrado le contestazioni degli eredi fu __________, che in via
ricorsuale avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona R4. I
proprietari hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio,
tuttavia il loro gravame è stato formalmente ritirato in data 10 novembre 1988.
C. L'11 maggio 1988 gli
__________ hanno presentato una notifica di pretese al Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina, chiedendo un indennizzo di
fr. 340.- il mq per l'espropriazione materiale dell'area gravata dal vincolo
__________. Inoltrata senza il consenso di tutti gli eredi, la procedura è
stata dapprima sospesa indi definitivamente abbandonata per volontà di
__________, che nel frattempo - a seguito di divisione ereditaria - era
diventata proprietaria unica del mapp. no. __________ RFD di __________.
Quest'ultima ha successivamente intavolato intense trattative con il Comune per
la cessione parziale o totale della superficie vincolata.
D. Venuta meno la possibilità
di un accordo bonale, con scritto 16 maggio 1991 __________ ha notificato al
Comune di __________ una pretesa d'indennità di fr. 500.- il mq, oltre interessi,
per titolo di espropriazione materiale.
Nel susseguente, duplice scambio di memorie e in occasione
delle udienze di conciliazione le parti si sono arroccate su posizioni
contrapposte. Il Comune, fondandosi apertamente sulla sentenza 23 agosto 1990
del Tribunale federale e pubblicata in RDAT II-1991 N. 68, ha offerto un
indennizzo di fr. 60.- il mq (oltre all'interesse d'uso a far tempo dal 16
maggio 1991) sulla base di un dies aestimandi riportato al 6 aprile 1973, data dell'entrata
in vigore del PR 1973. L'espropriata ha invece ribadito le proprie richieste
risarcitorie fondate sui valori di mercato di questi ultimi anni, sostenendo
che la data determinante per l'estimo si situerebbe al più presto al momento
dell'approvazione del PR 1986 (12 aprile 1988) e quella per la decorrenza degli
interessi all'8 novembre 1988, giorno in cui ha indirizzato una lettera al
Municipio di __________ manifestando la sua chiara intenzione di essere
indennizzata. Riguardo alla problematica del dies aestimandi, il patrocinatore
dell'istante ha contestato senza mezzi termini la giurisprudenza federale,
segnatamente quella pubblicata in DTF 109 Ib 257, riproponendo in sostanza il
discorso critico sviluppato in un suo recente trattato di diritto
amministrativo (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, p. 410)
secondo cui in virtù del principio della non retroattività delle leggi, alle restrizioni
istituite prima dell'entrata in vigore della LPT sarebbe applicabile il diritto
cantonale e quindi l'art. 19 Lespr 1971, che stabilisce quale momento
determinante per la valutazione dell'indennità espropriativa quello
dell'emanazione del giudizio di stima da parte del Tribunale di espropriazione.
E. Esaurite tutte le formalità
procedurali, con sentenza 18 aprile 1994 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto a __________ un'indennità di fr.
60.- il mq per l'espropriazione materiale di ca. 15'600 mq del mapp. no.
__________ di __________ conseguente all'entrata in vigore del PR 1973, oltre
agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dall'8
novembre 1988.
Data per scontata la sussistenza di un'espropriazione
materiale ed evocati i principi scaturiti dalla costante giurisprudenza federale
sia in tema di dies aestimandi che di decorrenza degli interessi, con dovizia
di motivazione il primo giudice ha escluso innanzi tutto che la legge cantonale
di espropriazione del 1971, emanata prima della LPT, abbia istituito un regime
specifico in materia di espropriazione materiale più favorevole di quello giurisprudenziale
sviluppato dal Tribunale federale; per capirlo basta riferirsi ai materiali
legislativi, dai quali si può tranquillamente desumere che ad eccezione
dell'art. 39 le norme della Lespr sono state coniate esclusivamente in funzione
dell'espropriazione formale. Non vi sarebbe quindi motivo alcuno per discostarsi
dalla soluzione giuridica adottata nella "pratica __________ ", che
aveva per oggetto una fattispecie del tutto identica a quella attualmente
dedotta in giudizio: nel solco di quanto deciso dal Tribunale federale in quel
caso (STF 23 agosto 1990), anche in questo il dies aestimandi deve essere
dunque fissato in corrispondenza del 6 aprile 1973, data in cui è entrato in
vigore il primo PR di __________ ed il vincolo generatore di espropriazione
materiale. Conclusione, questa, che non può essere sovvertita neppure da
considerazioni legate alla presunta violazione del principio della buona fede e
riferite all'infelice formulazione degli art. 37 LE 1940 e 26 LE 1973, che in
combinazione con l'art. 39 Lespr 1971 avrebbero potuto esercitare un effetto
fuorviante sui proprietari di fondi colpiti da vincoli di PR.
Il Tribunale di espropriazione ha infine deciso di assegnare
gli interessi d'uso a far tempo dall'8 novembre 1988, giorno in cui
l'espropriata, con una lettera indirizzata al Municipio, ha manifestato a
titolo cautelativo l'intenzione di farsi risarcire in futuro delle conseguenze
inerenti al vincolo pianificatorio.
F. Avverso il predetto giudizio
entrambe le parti in causa sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
a) Con ricorso 12 giugno 1994 __________ ha riproposto essenzialmente
le medesime argomentazioni addotte senza successo in prima istanza, contestando
in particolare il dies aestimandi preso in considerazione dal Comune e dal
primo giudice.
La ricorrente ha riaffermato che il caso avrebbe dovuto
essere risolto esclusivamente alla luce della LE 1940 vigente al momento
dell'approvazione del PR 1973 di __________, la quale ignorava l'istituto
dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di
indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei
proprietari previste dai PR (art. 34 e 37 LE 1940). Gli art. 26 LE 1973 e 39
Lespr 1971 non hanno sostanzialmente mutato siffatto quadro giuridico, per cui
con l'approvazione del nuovo PR del 1988 i proprietari hanno acquisito la
legittimazione a domandare l'espropriazione totale del fondo gravato secondo il
suo valore al momento della decisione del Tribunale di espropriazione (art. 19
frase 2 Lespr). __________ ha ribadito pertanto che sulla scorta del tenore letterale
della LE 1940 non le si potevano opporre leggi e nozioni giurisprudenziali
elaborate posteriormente senza violare il principio della buona fede; nel suo
caso doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 19 Lespr.
Sempre in tema di dies aestimandi nell'ambito
dell'espropriazione materiale, l'insorgente ha avversato le tesi affacciate dal
primo giudice sostenendo che a livello legislativo non vi è alcuna lacuna, la
Lespr essendo chiaramente applicabile nel suo complesso, art. 19 compreso,
"a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia
conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione" (art. 1 cpv. 2
Lespr). Questa soluzione - ha aggiunto - è stata adottata da leggi di altri
cantoni (__________ in particolare) e sarebbe stata avallata anche dalla prassi
dei tribunali, tant'è che nella sentenza 6 maggio 1976 prolata in re __________
e __________ il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato determinante
ai fini della valutazione di un'indennità di espropriazione materiale il
momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di
espropriazione.
L'espropriata ha d'altronde qualificato la sentenza impugnata
siccome arbitraria, anche perché il giudice di prime cure ha fissato
l'indennità di fr. 60.- il mq in base ai valori del 1973, senza tener conto
della svalutazione della moneta intervenuta in questi ultimi venti anni.
Prendendo in considerazione la diminuzione del potere d'acquisto del franco,
l'indennizzo avrebbe dovuto essere di fr. 127.62 il mq.
La ricorrente ha invitato infine questo Tribunale a
specificare l'ammontare dei tassi usuali d'interesse praticati dalle CFS.
b) Il Comune di __________ si è limitato a contestare gli interessi,
nella misura in cui questi sono stati riconosciuti a far tempo dall' 8 novembre
1988.
Ricordato come per costante prassi del Tribunale federale
l'interesse espropriativo d'uso spetti al proprietario colpito a partire dal
momento in cui egli ha manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di
farsi risarcire, l'insorgente ha postulato che nell'evenienza concreta
l'interesse venisse fatto decorrere dal 16 maggio 1991, data in cui
l'espropriata ha notificato formalmente e senza riserve le proprie pretese.
Previo annullamento del dispositivo no. 2 della querelata pronunzia
il Comune ha chiesto inoltre che all'espropriata non venissero assegnate
ripetibili per la procedura di prima istanza.
Con giudizio 12 dicembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo
ha respinto entrambe le impugnative.
Questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che le norme
cantonali invocate dall'espropriata non le avessero accordato una protezione
più estesa di quella offerta dal diritto federale e che la proprietaria avesse
manifestato inequivocabilmente la propria volontà di farsi risarcire in data 8
novembre 1988. Per finire, ha quindi tutelato ampiamente le deduzioni operate
dal Tribunale di espropriazione in ordine al dies aestimandi, alla
quantificazione dell'indennità ed al giorno di decorrenza degli interessi espropriativi
d'uso.
G. Adito da __________ mediante
ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 6 giugno 1995 il Tribunale
federale ha parzialmente riformato il predetto giudicato.
L'Alta Corte federale ha in pratica confermato le decisioni
del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina e del
Tribunale cantonale amministrativo laddove fissavano il dies aestimandi al 6
aprile 1973 e riconoscevano all'espropriata un indennizzo di fr. 60.- il mq per
l'espropriazione materiale di ca. 15'600 mq del mapp. no. __________ di
__________.
Per ragioni dedotte dal principio della buona fede, il
Tribunale federale ha tuttavia fatto decorrere gli interessi dal 6 aprile 1973,
ovvero dall'entrata in vigore del PR, accogliendo parzialmente il gravame
interposto dalla ricorrente.
Donde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire
la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
I gravami in oggetto, tempestivi e correttamente formulati,
sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art.
51 LPAmm) in base agli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.
18 cpv. 1 LPAmm).
- Come brevemente ricordato
in narrativa, con sentenza vincolante del 6 giugno 1995 il Tribunale federale
ha ritenuto infondate le censure sollevate da __________ contro la determinazione
del dies aestimandi secondo i principi materiali di diritto federale relativi
all'espropriazione materiale. Ammessa la sussistenza di un'espropriazione
materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR, l'Alta Corte ha di
fatto confermato in toto le indennità decise dal Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sopracenerina con argomentazioni che in questa attuale
sede, per brevità d'esposizione, basta dare come integralmente riprodotte.
Rispetto ai giudizi delle istanze cantonali, l'autorità di
ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità
di espropriazione materiale a partire dal 6 aprile 1973, poiché
"al momento in cui il vincolo litigioso è entrato in
vigore la situazione giuridica non appariva chiara, perlomeno ad un profano. Il
testo legale dell'art. 37 cpv. 1 LE 1940 dava a credere ai cittadini che non
potevano richiedere nessuna indennità per le limitazioni previste dal PR. Nella
sua decisione del 6 aprile 1973 d'approvazione del PR 1973, notificata
all'autore della ricorrente, lo stesso Consiglio di Stato aveva confermato che
il Comune non era tenuto a versare indennità alcuna se non espropriava i fondi
colpiti. In concreto, la situazione appare diversa da quanto ipotizzato nel
caso __________ (DTF 109 Ib 262/63). La constatazione del Governo equivale ad
un'errata indicazione delle vie di ricorso, che, secondo un principio generale
ed invalso, non dovrebbe nuocere a colui che la riceve (v. art. 107 cpv. 3 OG,
38 PA). Ora, non era palese, anche per un giurista, che tale indicazione era
sbagliata. In effetti, era possibile ritenere che una restrizione temporanea,
come quella risultante dal PR 1973 adottato sulla base della LE 1940, non fosse
così incisiva da giustificare un'indennità, ciò che apparentemente era stata la
considerazione del legislatore ticinese alla base della predetta disposizione.
Dal canto suo, il TE ha ritenuto che il testo legale poteva indurre in errore
il cittadino e che fino alla sentenza __________ la situazione giuridica era
ignorata quasi da tutti, legali e pianificatori compresi. Esso ha però
rinunciato ad anticipare la data di decorrenza degli interessi al momento
dell'entrata in vigore del vincolo, perché vi era stata completa inazione da
parte del proprietario fino all'approvazione del PR 1988, sottolineando
implicitamente che questa soluzione è poco soddisfacente. Se le preoccupazioni
del TE sono comprensibili, il rifiuto dell'interesse appare troppo schematico.
In effetti, gli esempi giurisprudenziali sopra illustrati non sono esaustivi.
Pertanto, possono sussistere altri casi ove le circostanze ed in particolare la
buona fede impongano di attenersi al principio del risarcimento del danno
dovuto al ritardo nel pagamento dell'indennità per espropriazione materiale. In
concreto, la buona fede impone una simile soluzione. La presunzione che il
proprietario che non si manifesta rinuncia al pagamento di interessi compensatori
non ha alcun senso allorquando l'inazione del proprietario sia dovuta al
comportamento delle autorità, nel caso di specie del legislatore ticinese e del
Consiglio di Stato. Questa soluzione si impone tanto più che, prima di
conoscere la sentenza resa dal Tribunale federale il 29 agosto 1990 nella causa
__________ e consorti, le due parti erano verosimilmente dell'avviso che l'indennità
al m2 fosse più elevata - probabilmente a causa di un dies
aestimandi diverso. Pertanto, se il Comune beneficia di una stima
particolarmente favorevole, non è iniquo pretendere ch'esso paghi gli interessi
a partire dal giorno in cui era dovuta l'indennità per espropriazione
materiale, come sarebbe stato il caso se il proprietario non fosse stato
indotto in errore."
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso 12 giugno 1994 di
__________ avrebbe dovuto essere parzialmente accolto, con la conseguente
riforma del giudizio impugnato quo alla sola decorrenza degli interessi dovuti
all'insorgente per titolo di espropriazione materiale.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art.
28 e 31 LPAmm (STA 24.8.90 in re C.).
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa presentata dall'espropriata
e la reiezione integrale del ricorso inoltrato dal Comune avrebbero imposto
dunque di ripartire la tassa di giustizia in ragione di ½ per parte, dando per
compensate le ripetibili (art. 28 e 31 LPAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 22 ter CF; 5, 34 LPT; 19 bis, 76 LFespr; 39 LALPT; 34, 36, 37 LE
1940; 25, 26 LE 1973; 1, 19, 39, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il dispositivo 2 della
sentenza 12 dicembre 1994 (ES 7-8/94) del Tribunale cantonale amministrativo è
modificato come segue:
"La tassa di
giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) è posta per metà a carico del Comune di
__________ e per il resto a carico di __________.
Si danno per compensate
le ripetibili."
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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