AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1997.31
Data decisione, Autorità:
02.02.2000, TRAM
Incarto n.
50.1997.00031
Lugano
2 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 ottobre 1997 di
patrocinati da: __________
Contro
la decisione 24 settembre 1997 (no. 18/95) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata
nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla __________ e dal
__________ di __________ per ottenere la soppressione e la cancellazione
delle servitù di limitazione di destinazione, altezza costruzioni e
piantagioni, nonché di arretramento, iscritte a favore del mapp. __________
RFD di __________ di proprietà di __________ e __________;
viste le risposte:
esperiti gli
opportuni accertamenti;
letti ed esaminati
gli atti;
ritenuto in fatto
A. A seguito
di una permuta realizzata nel 1991 la __________ e il __________ di __________
sono diventati proprietari delle part. no. __________, __________, __________,
__________ e __________ di __________. Questi fondi contermini di complessivi
4270 mq formano una vasta area di natura prativa - in leggera pendenza e di
forma pressoché rettangolare - posta sul lato sinistro della strada principale
che dalle __________ sale in direzione del nucleo di __________, più precisamente
all'intersezione tra via __________ e via __________.
Nei
pressi vi sono diverse abitazioni monofamiliari, tra cui quella di __________ e
__________, comproprietari del mapp. no. __________.
Tutti i
particellari in oggetto sono reciprocamente gravati da servitù prediali di
limitazione di destinazione, di limitazione di altezza costruzioni e
piantagioni, nonché di arretramento costituite nel 1957 per volontà della
famiglia __________, la quale desiderava che nel comparto territoriale oggi
delimitato da via __________, via __________ e via al __________ - all'epoca
interamente di sua proprietà - venissero insediate sole ville o case signorili.
B. Il PR di
__________ del 1976 aveva inserito i mapp. __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ in zona AP destinandoli alla creazione di
una piscina pubblica. Il successivo PR entrato in vigore il 2 giugno 1993
(revisione __________) li ha invece collocati in zona EP allo scopo di realizzare
in loco una chiesa e un centro parrocchiale-sociale. Le proprietarie (in quel momento
__________ e __________) hanno impugnato siffatto assetto pianificatorio, ma il
loro ricorso - inoltrato a titolo cautelativo quando già si profilava all'orizzonte
la cessione dei terreni alla __________ ed al __________ - è stato respinto
contestualmente all'approvazione del PR.
Il mapp.
__________ dei coniugi __________ è stato invece attribuito alla zona R2A.
C. L'8
febbraio 1993 la __________ di __________ ha chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire sui terreni gravati dal vincolo EP il nuovo centro
parrocchiale, composto da una Chiesa, una sala multiuso, un locale per gli anziani
ed uno per i giovani, nonché una casa parrocchiale e un posteggio. Il livello
superiore del complesso raggiungerebbe m. 10.20 di altezza, mentre l'apice del
campanile toccherebbe quota + m. 28.50.
Alla
domanda si sono opposti __________ e __________, contestando la compatibilità
di un simile insediamento con la destinazione residenziale della zona circostante.
Il 18
maggio 1993 il Dipartimento del territorio ha invece preavvisato favorevolmente
il rilascio della licenza edilizia, limitandosi a sollecitare l'inclusione nel
permesso di alcune condizioni imposte dal diritto cantonale e federale.
D. Al fine di
poter realizzare il centro di cui trattasi, nel mese di settembre del 1995 la
__________ di __________ - mediante avviso personale e pubblicazione degli atti
(relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di
espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha avviato
la procedura di espropriazione delle servitù di limitazione di destinazione, di
limitazione di altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento iscritte
a favore della part. __________ dei coniugi __________. Per la soppressione e
la cancellazione di tali diritti reali limitati l'ente espropriante ha offerto
un'indennità di fr. 10'000.–.
Con
notifica datata 14 novembre 1994 (recte: 14.11.1995) i proprietari hanno sollecitato
un nuovo deposito degli atti per vizi di modinatura, opponendosi all'esproprio
siccome privo di base legale, carente dal profilo dell'interesse pubblico e
lesivo del principio di proporzionalità. In via subordinata hanno postulato un
ampliamento dell'espropriazione a tutto il fondo mediante versamento di un
indennizzo di complessivi fr. 1'691'250.– o una modifica dei piani,
accompagnata da una pretesa risarcitoria di fr. 500'000.– per la svalutazione
del fondo.
All'udienza
di conciliazione del 18 aprile 1996, nel successivo scambio di allegati,
durante l'istruttoria e nelle memorie conclusive presentate al dibattimento
finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni
avverse.
E. Con
decisione 24 settembre 1997 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il
Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dagli espropriati.
Riferendosi
alla presunta violazione dell'art. 23 Lespr, il primo giudice ha negato che la
procedura fosse afflitta da vizi di una gravità tale da giustificare un nuovo
deposito dei piani. La picchettazione è stata invero limitata all'essenziale,
ma non ha creato pregiudizi di sorta agli espropriati, né ha menomato il loro
diritto di essere sentito, ampiamente esercitato nel corso di tutto il procedimento.
Nel
merito dell'opposizione vera e propria, il Tribunale di prime cure ha escluso
in sostanza che il progetto disattendesse la destinazione a "Chiesa"
sancita in sede pianificatoria, che i proprietari del mapp. __________
potessero contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera
contemplata dal PR e che l'intervento divisato presentasse connotazioni di
incisività tali da disattendere il principio della proporzionalità. Quanto alla
modifica dei piani, ha rigettato la domanda siccome riferita esclusivamente
agli aspetti edilizi dell'opera e come tale priva di pertinenza con la natura
espropriativa del contenzioso all'esame.
La prima
istanza non ha accolto neppure la richiesta di ampliamento dell'espropriazione,
annotando in specie che l'espropriazione delle servitù non avrebbe compromesso
l'utilizzo della proprietà.
La tassa
di giustizia (fr. 500.–) e le ripetibili (fr. 1'000.–) sono state poste a
carico dell'ente espropriante.
F. Mediante ricorso
28 ottobre 1997 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse
questioni sollevate senza successo in prima istanza.
Con toni
spesso irriguardosi e inutilmente polemici i ricorrenti hanno dunque sollecitato
una nuova modinatura dell'opera, poiché quella eseguita non comprende il
campanile e non consentirebbe quindi di percepire appieno l'ingombro
complessivo del progettato centro parrocchiale.
Di
seguito, hanno nuovamente revocato in dubbio la legalità dell'intervento espropriativo
promosso nei loro confronti, segnatamente la legittimità della decisione con
cui il Consiglio di Stato ha conferito alla parrocchia il diritto
d'espropriazione; decisione a loro parere infondata, atteso che il municipio di
__________ non poteva preavvisare favorevolmente l'esproprio prima dell'adozione
di una variante di PR.
Gli
insorgenti hanno poi ribadito che il progetto non è conforme alle norme di PR
in vigore. Il vincolo AP/EP adottato nel 1990 colpisce una superficie ampia
8'000 mq al fine di insediarvi una Chiesa, mentre la parrocchia intende
realizzare un centro multifunzionale su un'area di soli 4'270 mq. La Chiesa -
hanno soggiunto - è il luogo della celebrazione liturgica e questa definizione
coniata dalle stesse autorità ecclesiastiche non può essere estesa fino a farvi
rientrare un complesso parrocchiale come quello che si vorrebbe erigere in via
__________; un simile intervento edilizio esige un preventivo adeguamento del
PR.
Insistendo
sul fatto che solo la destinazione "Chiesa" contemplata nel PR in
essere è cresciuta in giudicato e gode della presunzione di pubblica utilità, i
ricorrenti hanno contestato di nuovo la sussistenza di un interesse pubblico
sufficiente per giustificare l'intervento espropriativo. A loro giudizio, il
centro potrebbe benissimo trovar spazio sul terreno che la Parrocchia possiede
in via __________. In alternativa, si potrebbe costruirlo in zona __________,
ma senza il campanile e la sala multiuso, in modo da rispettare le servitù
esistenti. La pubblica utilità dell'espropriazione andrebbe peraltro negata in
funzione delle violazioni procedurali nelle quali è incorso il comune in
relazione all'affrancazione dal vincolo AP dei mapp. __________, __________,
__________ e __________ ed al loro inserimento in zona __________, come deciso
d'ufficio dal Governo in sede d'approvazione del PR. Ma non solo. Anche
l'impossibilità finanziaria della Parrocchia di far fronte alla costruzione ed
alla gestione del centro giustificherebbe il diniego dell'esproprio per carenza
di interesse pubblico.
In tema
di disattenzione del principio della proporzionalità gli espropriati hanno evidenziato
i vantaggi di un'edificazione del complesso parrocchiale sul fondo di via
__________, situato in posizione altrettanto centrale e più piccolo di quello
ubicato in via __________, ma ampliabile annettendovi il terreno vicino di proprietà
del comune. Hanno pure riaffermato che la Parrocchia potrebbe edificare in
altro modo senza intaccare - o intaccando al minimo - le servitù di cui beneficia
il mapp. __________.
I
ricorrenti hanno pure censurato il modus operandi istruttorio del Tribunale di
espropriazione, rimproverandogli di aver stralciato domande di interrogatorio
formale pertinenti ed utili ai fini del giudizio.
Gli
insorgenti hanno altresì riproposto le richieste di modifica dei piani e di
ampliamento dell'espropriazione. La prima, specificando che la stessa andava
intesa come obiezione alla concessione dell'esproprio della servitù di
limitazione di altezza. La seconda, ricordando che la costruzione del centro e
le attività che vi verrebbero svolte pregiudicherebbero il godimento della
proprietà conformemente alla destinazione che le conferiscono le attuali
servitù.
Evocata
la TOA, gli espropriati hanno per finire rivendicato il versamento di almeno
24'000.– fr. di ripetibili di prima istanza. Importo minimo, secondo loro,
tenuto conto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, delle spese sostenute e
del valore litigioso della causa.
In coda
al loro gravame i proprietari del mapp. __________ hanno indicato una serie di
"questioni non toccate dal Tribunale di espropriazione". Se ne
parlerà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto.
G. Il
Tribunale di espropriazione, sottolineato il tenore inammissibile di alcuni
passaggi della memoria ricorsuale, ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ad
identica conclusione sono pervenuti la __________ e il __________ di
__________, i quali hanno avversato partitamente le tesi degli insorgenti con
argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in seguito.
H. Appurato
che il municipio di __________ stava approntando una variante di PR concernente
i fondi degli esproprianti e non aveva ancora rilasciato il permesso di
costruzione del centro parrocchiale, questo Tribunale ha deciso di soprassedere
momentaneamente all'emanazione del proprio giudizio in attesa di un chiarimento
della situazione dal profilo pianificatorio ed edilizio.
I
ricorrenti sono stati informati di questo intendimento e delle ragioni che
l'avevano determinato il 14 settembre 1999. Non volendo comprenderle, con
missive 5, 12 e 19 ottobre 1999 hanno sollecitato insistentemente l'evasione
della pratica.
Nel
frattempo, segnatamente l'11 ottobre 1999, il consiglio comunale di __________
ha respinto per carenza di maggioranza qualificata una proposta di modifica del
PR volta a precisare in modo più dettagliato le disposizioni disciplinanti
l'attività edilizia nel comparto EP destinato ad ospitare il controverso centro
parrocchiale.
Invitati
a pronunciarsi sugli scritti degli insorgenti ed a fornire ragguagli circa gli
accadimenti più recenti concernenti la loro proprietà, il 9 novembre 1999 i
resistenti hanno presentato un memoriale di osservazioni con relativa documentazione.
Il 16
dicembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia per
l'edificazione dell'opera.
Considerato, in diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50
cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Con
riserva di quanto si dirà in appresso il ricorso è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze
degli accertamenti esperiti d'ufficio nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- Intersecazione
La PAmm
non contiene norme esplicite circa il contegno rispettoso che le parti ed i
loro patrocinatori devono mantenere in giudizio. Ciò non toglie tuttavia che
così come nel processo civile, anche nella causa amministrativa le parti ed i
loro patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità,
rispettando sia l'avversario che il giudice; in particolare, è fatto loro
obbligo di non offendere le convenienze e di non far uso di espressioni irriguardose
od offensive nelle comparse scritte. Trattasi di un principio ovvio, sgorgante
dal comune senso di correttezza e di buona educazione, che la patrocinatrice
dei ricorrenti ha ignorato in più occasioni.
In
effetti, nel redigere la memoria ricorsuale la rappresentante degli insorgenti
non solo ha fatto largo uso di termini forti ed inutilmente polemici, ma in
taluni passaggi è incorsa in veri e propri eccessi di linguaggio qualificabili
come contumelie nei confronti del primo giudice ed in quanto tali suscettibili
di giustificare un intervento censorio da parte di questo Tribunale.
Dal gravame
28 ottobre 1997 presentato dai ricorrenti vengono pertanto intersecate
d'ufficio le seguenti locuzioni che trascendono i limiti della critica ammissibile:
·
a p. 1: "partigianeria";
·
a p. 5: "le affermazioni
partigiane";
·
a p. 11: "sempre nell'intento di portare
acqua al mulino degli esproprianti";
·
a p. 19: "Anche questa è una presa di
posizione ingiustificatamente parziale del TE";
·
a p. 23: "di fronte a questa sua nuova
parzialità";
·
a p. 25: "che come si è visto non perde
occasione di parteggiare per l'espropriante".
La lic.
iur. __________ è peraltro avvertita che in futuro questo Tribunale applicherà
con rigore l'art. 9 PAmm e le rinvierà quindi per emendamento e sotto
comminatoria di irricevibilità eventuali allegati prolissi e sconvenienti come
quello insinuato il 28 ottobre 1997 in nome e per conto dei coniugi __________.
- Assetto
pianificatorio
L'impugnativa all'esame si configura alla
stregua di un lungo commentario critico della sentenza di primo grado
imperniato soprattutto su di un'argomentazione di natura pianificatoria. In
sostanza, gli insorgenti affermano che l'opera per la quale vengono espropriati
disattende il PR, poiché il vincolo AP/EP in zona __________ sarebbe stato
apposto su una superficie di 8'000 mq in vista della costruzione di una chiesa
intesa come edificio destinato alla sola celebrazione liturgica.
La
documentazione versata agli atti - segnatamente il piano delle zone e delle attrezzature
e costruzioni di interesse pubblico prodotto in originale dal municipio di __________
(doc. a.2) - dimostra come in realtà il comparto territoriale in discussione
sia stato colpito da due vincoli ben distinti. I mapp. __________, __________,
__________ e il settore occidentale del mapp. __________ sono stati infatti
inclusi in zona AP (attrezzature d'interesse pubblico), mentre la parte orientale
del mapp. __________ e le contigue part. __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ sono state assegnate alla zona EP (edifici
d'interesse pubblico) in vista della realizzazione di una costruzione definita
con il simbolo di "chiesa". Se ne deve dedurre che contrariamente a
quanto sostengono i ricorrenti l'area riservata alla "chiesa" quale
edificio d'interesse pubblico comprende (ed ha sempre compreso) unicamente la
superficie di circa 4'300 mq che si trova all'intersezione tra via __________ e
via __________.
Quanto
allo scopo per il quale si è istituito il vincolo EP, occorre osservare innanzi
tutto che nella citata rappresentazione grafica gli edifici d'interesse
pubblico dell'intero comune sono stati suddivisi come d'uso in tre categorie
generiche designate con un emblema: chiesa, istruzione e uffici comunali.
Ancorché approssimative, simili denominazioni si avverano del tutto corrette e
legittime nella misura in cui indicano con sufficiente chiarezza il fine
perseguito dalla creazione di ogni singola zona EP (DTF 113 Ia 464). D'altra
parte, se nel piano delle zone i fondi gravati dal vincolo EP in località
__________ appaiono riservati per la costruzione di una "chiesa" in
senso lato, in altri atti pianificatori risultano chiaramente destinati alla
realizzazione di un centro parrocchiale. In particolare, nelle proposte
d'indirizzo sottoposte positivamente all'esame preliminare dell'autorità
cantonale (cfr. scritto 19.7.1983 municipio di __________ /dipartimento dell'ambiente,
p. 11), nella relazione tecnico-economica che concorre per legge alla
costituzione del PR (cfr. rapporto 23.12.1983, p. 48) e nella decisione di
approvazione del PR resa dal Consiglio di Stato (cfr. ris. no. 4399 del
2.6.1993, p. 27 e 43). I primi due documenti erano esplicitamente richiamati
nel messaggio 270/85 riguardante la revisione globale del PR che il Consiglio
comunale ha adottato nel settembre 1990 (vedi p. 36 messaggio). La relazione
tecnico-economica, che è atto ufficiale e parte integrante del PR giusta l'art.
17 LE 1973 (ora art. 26 LALPT), è stata d'altronde messa a disposizione di tutta
la popolazione per la durata di 30 giorni e le sue risultanze potevano essere impugnate
conformemente all'allora vigente art. 19 LE 1973.
L'opera
progettata dalla Parrocchia corrisponde quindi alla destinazione prevista e
sancita dal PR. Quand'anche così non fosse, la discrepanza non darebbe adito a
censure di spessore, atteso che il TF - proprio in un caso concernente il
comune di __________ - ha già avuto modo di confermare la legittimità di un
esproprio volto alla realizzazione di un edificio di interesse pubblico che non
corrispondeva più esattamente a quello previsto in origine dal PR (STF 8 agosto
1995 in re comune di __________ c. CE C., p. 9, parzialmente pubblicata in DTF
121 II 305).
In simili
evenienze, già di primo acchito il fulcro della linea di difesa adottata dai ricorrenti
si avvera privo di consistenza.
- Modinatura
Giusta
l'art. 23 Lespr, prima della pubblicazione degli atti le modificazioni dello
stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno
mediante picchettamenti e modine. Questo intervento, previsto anche dalla legge
federale (art. 28 LFespr), ha soprattutto lo scopo di ragguagliare
l'espropriato circa la natura, l'estensione e l'ubicazione dell'opera dandogli
così modo - in unione con i piani depositati - di conoscere e considerare tutti
gli elementi che concorrono a formare la pretesa di indennità (cfr. messaggio 9
luglio 1969 concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in
RVGC, sessione autunnale 1970, p. 1617; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des
Bundes, N. 5 ad art. 28 LFespr). Una modinatura difettosa può imporre un nuovo
deposito dei piani solo in casi estremi, segnatamente se ha pregiudicato
gravemente gli interessi degli espropriati impedendo loro di far valere i
propri diritti in via d'opposizione e/o di notifica di pretese (DTF 109 Ib 136
consid. 4).
In concreto
i ricorrenti si dolgono dell'inesistente modinatura del campanile e chiedono a
questo Tribunale di ordinare la posa delle antenne mancanti. Invano, poiché nel
frattempo una modina destinata a rappresentare il campanile è già stata installata.
D'altro
canto, per quanto incompleta la modinatura posata a suo tempo non ha certamente
impedito agli espropriati di percepire alla perfezione le caratteristiche e
l'ingombro del progettato centro parrocchiale, né tanto meno di inoltrare
un'opposizione e una pretesa d'indennità ampiamente motivate innanzi al
Tribunale di espropriazione. Prova ne siano il memoriale di 44 pagine prodotto
dagli espropriati il 14 novembre 1995 ed i documenti da loro elaborati versati
agli atti, segnatamente la proposta alternativa del sig. __________ (doc. Q) e
il calcolo di superfici, cubature e indici del progetto parrocchiale (doc. V)
con le ricostruzioni fotografiche del suo inserimento nel paesaggio circostante
(doc. T e W).
Ne
consegue che in casu non si è concretizzata alcuna lesione dei diritti di
difesa degli insorgenti suscettibile di giustificare la posa di ulteriori
modine e un nuovo deposito degli atti previo annullamento della procedura
espropriativa in itinere. Ammettendo il contrario questo Tribunale incorrerebbe
in un inammissibile eccesso di formalismo.
Quanto a
tutti gli altri cittadini che si sono fidati della modinatura esposta e non hanno
presentato opposizione (p. 7 del ricorso), gli insorgenti sembrano confondere
le censure sollevabili in ambito espropriativo con quelle adducibili tutt'al
più in sede di rilascio del permesso di costruzione; a riguardo, è appena il
caso di rilevare che il procedimento avviato dalla Parrocchia e di cui si
discute in questa sede concerne solo l'espropriazione delle servitù di limitazione
di destinazione, altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento,
iscritte a favore del mapp. __________ RFD di __________ di proprietà di
__________ e __________.
- Base
legale
Nel
diritto ticinese la base legale dell'espropriazione è ancorata all'art. 1 cpv.
1 Lespr (Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 653),
indipendentemente dal quesito a sapere se espropriante è lo Stato, un comune,
un qualsiasi altro ente di diritto pubblico o un privato. Sotto questo aspetto,
risulta difficile comprendere quali vantaggi vorrebbero ricavare i ricorrenti
dalla contestazione dell'atto con il quale il Consiglio di Stato (e per esso il
Dipartimento delle istituzioni) ha conferito alla Parrocchia il diritto di
espropriare le note servitù iscritte a favore del mapp. __________, atteso che
la base legale dell'operazione d'esproprio è e resterà sempre data dalla Lespr.
Se intendevano revocare in dubbio la legittimazione della Parrocchia quale ente
espropriante, l'argomentazione è priva di ogni pregio. A prescindere dal fatto
che le decisioni emanate dal Consiglio di Stato ex art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1
Lespr sono definitive e non si può quindi rimetterne in discussione il
contenuto nella susseguente procedura di espropriazione, nulla permette infatti
di accreditare la tesi secondo cui la risoluzione governativa del 16 giugno
1995 era infondata poiché il municipio di __________ "non poteva preavvisare
favorevolmente l'espropriazione prima di avere proceduto alla pubblicazione
della variante di PR e prima che la stessa fosse accettata dal CC e dalla
popolazione". Al contrario, appurata la consonanza del progetto con la
destinazione pianificatoria dei fondi dedotti in edificazione (cfr. consid. 3)
il municipio non poteva far altro che esprimersi positivamente circa il
conferimento del diritto d'espropriazione sollecitato dalla Parrocchia. E il
Consiglio di Stato, preso atto del parere municipale e verificato come l'opera
fosse prevista dal PR, non poteva che concedere all'istante il diritto ch'essa
richiedeva.
- Interesse
pubblico
Come
rettamente si osserva nella sentenza impugnata, la facoltà di opporsi all'espropriazione
è stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv. 2 lett. a) a
dipendenza dell'art. 2 Lespr, che sancisce il principio di presunzione della
pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni (cfr.
Messaggio 9.6.1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il
disegno di una nuova legge di espropriazione, in RVGC sessione autunnale 1970,
p. 1614). Introducendo una tale "praesumptio iuris" il legislatore
non poteva esimersi dal prevedere, nell'ambito della procedura espropriativa,
la facoltà del cittadino di opporsi all'espropriazione e in particolare il
diritto di dimostrare la carenza della pubblica utilità. Quest'ultima prerogativa
si appalesa infatti indispensabile in tutti quei casi in cui l'interessato non
ha potuto far valere le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di ricorso
contro la pubblica utilità (in tal senso STF 2.6.1980 in re CE fu C. B.; RDAT
1986 N. 74). Se la pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura
di approvazione del PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più
confrontato con una semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio
iuris et de iure), per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza
giuridica, non può più essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT
I-1993 N. 49 e rinvii).
Il
principio secondo cui la legittimità dei PR e dei vincoli da essi istituiti può
essere eccepita soltanto nell'ambito della loro procedura di adozione non è
tuttavia assoluto. Secondo la giurisprudenza, successive contestazioni sono
infatti proponibili in sede di applicazione concreta se l'interessato non
poteva rendersi conto delle restrizioni imposte o se non aveva avuto la
possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano, oppure ancora
se le circostanze che le avevano giustificate si sono nel frattempo
sostanzialmente modificate (cfr. Imboden-Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung V
ed. N. 11 B II c, 143 B II h; DTF 116 Ia 207, 112 Ia 91, 107 Ia 331, 106 Ia
383; STF 30.8.1989 in re G. SA; RDAT I-1995 N. 30, 1984 N. 59).
Orbene,
fermo restando che la pubblica utilità del centro parrocchiale è stata regolarmente
accertata durante la procedura di adozione e approvazione del PR di __________
(vedi consid. 3), nell'evenienza concreta non è ravvisabile alcune delle
eccezioni giurisprudenziali dianzi evocate che permetterebbero di riesaminare
la questione in questa sede. Al momento della pubblicazione degli atti di PR i
ricorrenti potevano senz'altro rendersi conto della natura e dello scopo dei
vincoli apposti sui mappali delle vicine __________ -__________ -__________. Al
pari delle stesse proprietarie, avrebbero quindi potuto (e all'occorrenza
dovuto) contestare la pubblica utilità del prospettato centro parrocchiale
insorgendo innanzi al Consiglio di Stato. Sta di fatto che il PR di __________
è entrato in vigore il 2 giugno 1993 con l'approvazione del Consiglio di Stato
e prevede la costruzione di un centro parrocchiale sui mapp. __________,
__________, __________, __________ e __________. La pubblica utilità di questo
specifico intervento e delle espropriazioni che esso comporta non può più essere
dibattuta.
Lo stesso
discorso vale per l'ubicazione alternativa auspicata dagli insorgenti, suggestione
che unitamente alle ulteriori censure incluse nel capitolo del ricorso dedicato
all'interesse pubblico presenta invero scarsa attinenza con tale tematica. In
effetti, la proposta di costruire il centro in via __________ andava tutt'al
più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione e della
notifica delle pretese di indennità.
Quanto
alla richiesta di contenere gli ingombri dell'opera in modo da rispettare le
servitù esistenti e soprassedere alla loro cancellazione in via espropriativa,
basterà osservare che gli esistenti diritti reali limitati ostano alla
realizzazione di qualsiasi costruzione che non sia una villa o una casa
signorile alta al massimo m 9.50 (cfr. doc. C, rogito no. 87 del 29.11.1957
steso dal notaio __________). L'espropriazione delle servitù costituite nel
1957 si rende dunque necessaria già solo a dipendenza del fatto che sui terreni
gravati dal vincolo EP gli attuali proprietari intendono erigere un edificio
pubblico, da un lato, avente un ingombro superiore a quello di un'abitazione
monofamiliare a due piani, dall'altro. La conformità del progetto parrocchiale
con le norme di applicazione del PR e la conformità di quest'ultime con la legislazione
di rango superiore è invece problematica che dovrà essere affrontata nell'ambito
della procedura di rilascio del permesso di costruzione.
I
ricorrenti affermano peraltro che la pubblica utilità dell'espropriazione
andrebbe negata in funzione delle violazioni procedurali nella quali è incorso
il comune in relazione all'affrancazione dei mapp. __________, __________,
__________ e __________ dal vincolo AP ed al loro inserimento in zona
__________, come imposto dal Governo in sede d'approvazione del PR. A torto. Le
varianti concernenti le modifiche decise d'ufficio dal Consiglio di Stato
stanno infatti seguendo regolarmente il loro corso (cfr. messaggio municipale
no. 84/97 del 28.10.1997) e non possono influire minimamente sul procedimento
espropriativo relativo al mapp. __________ promosso a realizzazione di un'opera
per la quale si è creata, su altri fondi colpiti da un vincolo diverso per
natura e scopo, un'apposita zona di utilizzazione (cfr. nuovamente consid. 3).
Lo stesso
dicasi, mutatis mutandis, delle presunte difficoltà che incontrerebbe la
Parrocchia nel finanziare e gestire il costruendo centro. L'argomentazione
ricorsuale, mutuata con ogni evidenza da una desueta giurisprudenza federale
riferita ai soli enti pubblici ed ai principi che condizionano la loro gestione
finanziaria (cfr. RDAT 1979 N. 59), non è suscettibile di intaccare la presunzione
della pubblica utilità del progetto di specie e delle espropriazioni necessarie
alla sua attuazione. Se la Parrocchia dovesse effettivamente rinunciare alla
costruzione del centro per ragioni economiche o di qualsiasi altra natura, buon
per i ricorrenti, che potranno sollecitare la retrocessione dei diritti
espropriati nei termini ed alle condizioni previste all'art. 61 Lespr.
- Proporzionalità
In ambito
espropriativo, il principio di proporzionalità impone che l'espropriazione
venga limitata ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dello scopo
prefissato. L'applicazione di questo principio è tanto ovvia quanto agevole
allorquando si tratta di acquisire il terreno occorrente alla costruzione di
un'opera pubblica: basta contenere l'esproprio entro i margini della superficie
realmente indispensabile alla corretta attuazione della costruzione che
abbisogna alla collettività.
La
particolarità della fattispecie concreta non permette però tale sorta di ragionamento.
Intanto occorre ribadire che l'esproprio delle servitù s'imporrebbe nella sua
totalità anche in caso di costruzione di un qualsiasi edificio pubblico alto
soli m 9.51. Sotto questo profilo, il fatto che il futuro centro parrocchiale
presenterà ingombri ben maggiori si avvera del tutto irrilevante. Altrimenti
detto, nella misura in cui sulle particelle __________, __________, __________,
__________ e __________ di __________ si intende erigere un'opera pubblica alta
più di m 9.50 la Parrocchia non può fare a meno di procedere all'esproprio
integrale delle servitù iscritte a favore del mapp. __________. In simili
circostanze un intervento espropriativo meno incisivo in applicazione deI
principio di proporzionalità non è neppure concepibile.
D'altra
parte, proprio il principio di proporzionalità invocato nel gravame osta all'accoglimento
della proposta di edificare il centro parrocchiale in via __________. I ricorrenti
non possono seriamente pretendere che la Parrocchia abbia ad acquisire in via
espropriativa la proprietà di fondi di terzi quando dispone già di terreni
propri idonei e per la realizzazione dell'opera pubblica prospettata è
sufficiente espropriare alcuni diritti reali limitati. Né possono esigere che
abbia a costruire una chiesa appiattita in seno ad un complesso immobiliare
edificato esclusivamente in orizzontale per evitare di espropriar loro una
semplice servitù prediale.
- Diritto
di essere sentito
La natura
ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla
normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le
garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. 1999 e 6 CEDU, norme che assicurano
all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche
il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati
delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF
120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
In tema
di motivazione delle decisioni, le garanzie minime dedotte dalla Costituzione
non pongono esigenze troppo severe. Secondo la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale in applicazione del vecchio art. 4 Cost. (DTF 117 Ia 3, 117
Ib 86) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative,
atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da
permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di
deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT 1988
N. 45).
8.1. La
procedura espropriativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (art. 47
Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr). In virtù
di questo principio il Tribunale di espropriazione deve accertare d'ufficio gli
elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa
le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF
104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18
cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, al giudice delle espropriazioni spetta la
facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove,
rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe
verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II
398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla
valutazione anticipata delle prove esibite il Tribunale può quindi rifiutarsi
di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio
giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
In esito
all'apprezzamento anticipato delle prove offerte, il primo giudice ha sfoltito
la lunga lista di articolati quesiti che gli espropriati avrebbero voluto porre
a tre persone oggetto di interrogatorio formale. Esaminata la globalità degli
atti e visti i considerandi che precedono, questo Tribunale ritiene che la decisione
regga alla critica dei ricorrenti, atteso che le domande stralciate - vuoi
perché concernenti fatti notori o incontestati, vuoi perché miranti a fomentare
sterili polemiche o ad accertare aspetti irrilevanti della specie - erano
insuscettibili di procurargli la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per
il giudizio.
8.2. Gli
insorgenti rimproverano al primo giudice di non aver evaso tutte le questioni
sollevate nell'allegato d'opposizione e di aver quindi emanato una decisione
lesiva del diritto di essere sentito siccome carente nella motivazione. Anche
questo rimbrotto si avvera infondato. E' ben vero che il Tribunale di espropriazione
ha omesso di esaminare tutte le argomentazioni addotte senza risparmio dagli
espropriati. Ma è anche vero che quest'ultimi sono spesso usciti dal seminato
perdendo di vista le effettive tematiche deducibili in giudizio e toccando
aspetti fattuali e giuridici oggettivamente ininfluenti per l'esito del contenzioso
d'opposizione all'esproprio. E non è men che meno vero che nella controversa
sentenza il primo giudice ha affrontato e deciso con dovizia di motivazione
tutti i punti essenziali sui quali doveva statuire, tenendo in debita
considerazione gli argomenti significativi citati dagli espropriati. Il fatto
che a dipendenza del risultato finale la sentenza sia risultata loro sgradita
non sta a ancora a significare che il Tribunale di espropriazione sia incappato
in un diniego di giustizia censurabile con successo davanti all'autorità di
ricorso.
- Modifica
dei piani
I
ricorrenti chiedono una modifica dei piani in modo che la chiesa rispetti i
limiti d'altezza previsti dal PR per la zona __________ in cui è immerso il
progettato centro e si possa soprassedere all'esproprio della servitù
d'altezza.
A dispetto
delle corrette spiegazioni loro fornite nel giudizio impugnato circa la differenza
che intercorre tra il piano di espropriazione ed il progetto costruttivo
dell'opera, i privati insistono caparbiamente nel proporre critiche che con
ogni evidenza attengono al diritto edilizio e che in questa sede risultano
semplicemente irricevibili. Il quesito a sapere se il progetto ossequia gli
art. 22 LPT e 29 LALPT, nonché le NAPR di __________, dovrà essere affrontato
nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione. E' in
quella sede che i proprietari del mapp. __________ potranno far valere le loro
legittime perplessità in punto alla conformità dell'opera costruenda con il
diritto edilizio materialmente applicabile.
- Ampliamento
dell'espropriazione
I coniugi
__________ vorrebbero estendere l'espropriazione in modo che la Parrocchia sia
astretta ad acquisire la proprietà del loro mapp. __________.
Giusta
l'art. 5 Lespr, qualora sia prevista un'espropriazione parziale di diritti
relativi a fondi costituenti una unità economica e ciò abbia per effetto di
impedire o comunque di rendere difficile l'esercizio dei diritti residui
secondo la loro destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione
totale. La norma, ripresa dal diritto federale (cfr. art. 12 LFespr),
attribuisce all'espropriato il diritto di chiedere l'estensione dell'espropriazione
sia nello spazio sia sotto il profilo giuridico qualora lo scorporo espropriato
venga prelevato da fondi economicamente connessi e la frazione residua ne
risulti ridotta in modo da non poter più essere usata secondo la propria destinazione
o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate (RDAT 1988 N. 67).
L'istituto dell'ampliamento costituisce un'eccezione al principio di
proporzionalità in virtù del quale l'ente pubblico deve limitare l'esproprio ai
diritti strettamente necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Nel caso
di specie i requisiti per concedere il chiesto ampliamento risultano chiaramente
disattesi. In effetti, non v'è chi non veda come l'espropriazione delle note servitù
prediali non influisca minimamente sullo sfruttamento del mapp. __________ sul
quale insiste da tempo la dimora della famiglia __________. La cancellazione
delle servitù in conseguenza della costruzione del centro parrocchiale non
impedirà ai ricorrenti di continuare ad usare il fondo secondo la destinazione
abitativa che ha sempre avuto. Per il resto, è ovvio che gli inconvenienti
cagionati dall'intervento espropriativo dovranno essere pienamente indennizzati
conformemente alle garanzie in tal senso offerte dalla legge (art. 9 e 11
Lespr).
- Ripetibili
Gli
espropriati, tenuto conto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, delle spese
sostenute e del valore litigioso della causa, sollecitano il versamento di
almeno 24'000.– fr. di ripetibili di prima istanza conformemente alla TOA.
Ai sensi
dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono di regola interamente a carico
dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa
indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia
all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato
fossero manifestamente esagerate o infondate. Le ripetibili sono destinate al risarcimento
del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che
l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata
difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr).
L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve
essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza
piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97
consid. 2c-d; RDAT I-1992 N. 62; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115
LFespr).
In
concreto, non si può fare a meno di osservare innanzi tutto che la
rappresentante degli espropriati non è in possesso del titolo di avvocato e
dell'autorizzazione al libero esercizio. Essa non è neppure una giurista che svolge
pratica legale. Non può quindi riferirsi alla TOA né per il calcolo degli
onorari da fatturare ai propri clienti, né per la commisurazione delle
ripetibili da rivendicare in giudizio. Ferma questa premessa, l'indennità di patrocinio
di prima istanza va quindi fissata in funzione dell'assistenza prestata dalla
patrocinatrice e della peculiarità della causa, senza dimenticare che agli
espropriati pertoccheranno ulteriori ripetibili al momento in cui il Tribunale
di espropriazione emanerà il giudizio sulle indennità. Orbene, la
rappresentante della famiglia __________ ha operato con diligenza nell'ambito
di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dalla particolarità
dei diritti espropriati non presentava soverchie difficoltà fattuali o giuridiche.
Se ne
deve concludere che l'indennità di patrocinio di fr. 1'000.-- riconosciuta dal
Tribunale di espropriazione per la sola fase di opposizione non presta il
fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si
avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di
questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente
al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.
- La regola
prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede
di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70
Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).
La tassa
di giustizia viene pertanto posta a carico dei ricorrenti, totalmente soccombenti
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost. 1874; 29 Cost. 1999; 17, 19 LE
1973; 26, 40 LALPT; 1, 2, 3, 5, 20 ss., 23, 24, 45, 47, 50, 61, 70, 73 Lespr;
18, 28 e 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'200.– è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore
obbligo di rifondere all'ente espropriante identico importo a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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