AIUTO
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Numero d'incarto:
50.1999.1
Data decisione, Autorità:
18.08.1999, TRAM
Incarto n.
50.99.00001
Lugano
18 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 gennaio 1999 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
il
dispositivo 2 dei decreti 4 dicembre 1998 (no. 14/92-42 e 5/93-18) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha
riconosciuto all'insorgente un'indennità di ripetibili di complessivi fr.
1'300.- a seguito dello stralcio per desistenza, rispettivamente transazione,
di due pratiche espropriative aventi per oggetto il mapp. __________ di
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
del mappale no. __________ di __________, intavolato a RF come prato di mq
4'878.
Il terreno, di forma rettangolare e pianeggiante, in gran
parte coltivato a vigna, è situato in località __________ a margine della
strada principale __________ -__________ (via __________).
B. Il PR di __________
approvato dal Consiglio di Stato il 25 marzo 1986 ha collocato la parte
meridionale del mapp. __________ (ca. 1'650 mq) in zona R3, mentre la
superficie restante è stata inclusa in zona EP. La proprietà è stata inoltre
interessata da una strada di raccolta comunale (SR1), il cui tracciato si snoda
lungo il confine E del fondo per poi piegare verso O suddividendolo in due.
C. Ritenendosi gravemente leso
dalla predetta misura pianificatoria invano contestata al momento della sua
adozione, con scritto 26 marzo 1992 __________ ha notificato al comune di
__________ un'articolata pretesa d'indennità di oltre 1'500'000.- fr. per
titolo di espropriazione materiale. La domanda è poi stata trasmessa al Tribunale
di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, il quale ha dato avvio
alla procedura di stima e ordinato una scambio di allegati.
Con memoria 24 giugno 1992 l'attore ha dunque ribadito di pretendere
delle indennità di espropriazione materiale a dipendenza delle restrizioni
istituite sul suo fondo dal PR 86. In concreto, fr. 400.- il mq per tutta la
superficie gravata dal vincolo EP e dal percorso stradale, fr. 130.- il mq per
la parte restante del fondo e fr. 3'921.90 quale rimborso delle spese per le
canalizzazioni, oltre agli interessi.
In sede di risposta il comune ha ammesso pacificamente la sussistenza
di un caso di espropriazione materiale tale da ingenerare obbligo di
risarcimento. Ha quindi sollecitato l'esproprio formale dei 3'224 mq colpiti
dai vincoli di PR offrendo un'indennità di fr. 150.- il mq con interessi a
contare dal 1° marzo 1989.
All'udienza di conciliazione del 2 giugno 1993 le parti si
sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive, avverse posizioni.
D. Una volta approvati i
progetti esecutivi attinenti alla costruzione della cosiddetta "nuova
strada di raccolta in zona __________ ", nell'ottobre del 1993 il comune
di __________ ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla
realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 658.40
mq della part. __________, per i quali ha proposto un indennizzo di fr. 180.-
il mq.
Il 26 novembre 1993 il proprietario ha per contro insinuato
una pretesa d'indennità di fr. 20.- il mq, in aggiunta ai 400.- fr./mq chiesti
in precedenza per causa di espropriazione materiale.
Nel corso di un'udienza svoltasi il 6 ottobre 1994 l'ente
espropriante ha confermato che il 25 maggio precedente il Consiglio comunale di
__________ aveva deciso di abbandonare il vincolo EP istituito nel 1986 sul
mapp. __________. In seno a quel dibattimento __________ ha dal canto suo
concesso bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati
a far tempo dal 1.1.1995, domandato un congruo acconto e ribadito le proprie
rivendicazioni d'ordine pecuniario.
E. Preso atto delle concrete
iniziative pianificatorie varate dal comune di __________ al fine di affrancare
la part. __________ dalla zona EP, con decreto 21 ottobre 1994 il Tribunale di
espropriazione ha dapprima congiunto e poi sospeso le procedure espropriative
in corso.
Il 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il
PPNV di __________ e con esso l'inclusione di tutta la proprietà __________ in
zona edificabile: la porzione settentrionale in zona R3, quella meridionale in
zona R4.
Sollecitato dalle parti, il Tribunale di espropriazione ha
quindi riattivato i procedimenti. Al dibattimento del 17 novembre 1998
__________ ha ritirato le sue richieste di indennità per espropriazione
materiale, mentre il giudice ha sottoposto alle parti una proposta transattiva
volta ad appianare il contenzioso di espropriazione formale (versamento di un
indennizzo di fr. 285.- il mq oltre interessi) che entrambe hanno infine accettato.
Donde lo stralcio delle due procedure, per desistenza la
prima, per transazione la seconda, con l'assegnazione di complessivi fr.
1'300.- di ripetibili (fr. 800.- + fr. 500.-) a favore dell'espropriato.
F. Avverso la predetta
commisurazione delle ripetibili __________ insorge innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo. Il ricorrente chiede che le ripetibili - tenuto conto
del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso - vengano fissate in fr.
35'000.- per la procedura di espropriazione materiale e in fr. 5'000.- per
quella di espropriazione formale.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che
postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
il quale avversa il gravame con argomenti di cui si dirà - per quanto
necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la
natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Nei procedimenti
contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili
vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a
dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti,
conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo
se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il
proprietario avrà diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente
espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N.
82).
Convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, il comune di __________ si è limitato a
contestare l'ammontare delle pretese notificate dal proprietario, ammettendo
peraltro pacificamente che i vincoli istituiti nel 1986 a carico del mapp.
__________ avevano ingenerato espropriazione materiale. Ne segue in entrambe le
cause stralciate dal primo giudice tornava applicabile, in tema di spese e
ripetibili, l'art. 73 Lespr.
2.2. Ai sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono
di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare
all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione
delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora
le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio
costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è
trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri
interessi (Hess-Weibel, Das Enteignunsrecht des Bundes, N. 3 ad art. 115
LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi
sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà
della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo
(DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr).
In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti
l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione della sua
notifica - di influire praticamente senza rischio sull'ammontare della tassa di
giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le
ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi
principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a
favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza
impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel,
op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è
quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste
Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl
74/1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva
unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
2.3. Nei casi dedotti in giudizio, qualsiasi riferimento al
valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e
l'offerta formulata dall'espropriante al più tardi all'udienza di conciliazione
(art. 27 TOA) - appare improponibile per l'esuberanza delle pretese di
indennizzo notificate da __________ (fr. 400.-/mq nella causa di espropriazione
materiale, fr. 420.-/mq in quella di espropriazione formale) e per
l'insufficienza delle proposte risarcitorie formulate dal comune (fr. 150.- il
mq, rispettivamente fr. 180.- il mq), entrambe lontane dalle reali quotazioni
dei terreni situati in zona R3/R4 di __________. E' chiaro che quanto maggiore
è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la pretesa dell'espropriato,
tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso, l'onorario dovuto al
patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra cliente e avvocato, ma non
significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire le conseguenze,
tant'è vero che la Lespr (art. 73 cpv. 2) permette di negare le indennità di
patrocinio in caso di richieste chiaramente esagerate. L'eccesso rivendicativo
posto in essere dall'espropriato non sarebbe nondimeno bastato per giustificare
un eventuale rifiuto di concedere ripetibili in applicazione dell'art. 73 cpv.
2 Lespr, in quanto le pretese erano malgrado tutto diligentemente motivate ed i
patrocini - considerati soprattutto gli interessi pecuniari in gioco - indubbiamente
necessari.
Entrambi i procedimenti non sono stati portati a termine, ma
si sono conclusi prematuramente per decadenza dell'oggetto della lite, l'uno, e
per transazione, l'altro. Dal profilo giuridico e fattuale nessuna delle due
cause appariva invero particolarmente complessa. La prima si configurava alla
stregua di un caso accademico di espropriazione materiale conseguente
all'inclusione di parte di un fondo edificabile in zona per attrezzature
pubbliche. La seconda concerneva l'esproprio parziale di una comune proprietà
inedificata. Ambedue ruotavano esclusivamente attorno al quantum
dell'indennizzo dovuto al proprietario.
Fermo restando che la diligenza con la quale il legale di quest'ultimo
ha operato non è posta minimamente in discussione, il tempo consacrato alle
pratiche non può oggettivamente rag
giungere le 110 ore propugnate nel gravame con riferimento
alla sola causa di espropriazione materiale.
In queste circostanze, se da un lato l'indennità per
ripetibili assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente
inadeguata, dall'altra non si giustifica di rivalutarla nella misura richiesta.
Le ripetibili di prima istanza a favore del ricorrente vengono dunque fissate
come segue:
causa di espropriazione materiale
·
studio dell'incarto, 8 ore
·
stesura della notifica di pretese 26.3.92, 6 ore
·
stesura della petizione 24.6.92 (pressoché identica all'allegato
del 26.3.92), 1 ora
·
intervento all'udienza del 17.11.98, 2 ore
·
corrispondenza varia, telefoni, conferenze, 6 ore
ore 23 x 250.- fr./h. = fr. 5'750.-
causa di espropriazione formale
·
studio dell'incarto, 1 ora
·
redazione della notifica di pretese 26.11.93, 1 ora
·
comparsa all'udienza del 6.10.94, 1 ora
·
stesura delle conclusioni, 4 ore
·
corrispondenza varia, telefoni, conferenze, 2 ore
ore 9 x 250.- fr./h. = fr. 2'250.-
per un totale, sull'insieme delle due pratiche, di fr.
8'000.-.
Tale importo si avvera tutto sommato ossequioso dei criteri
che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito
espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art.
73 Lespr.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli
art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C. e B./Stato del Canton Ticino).
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di
ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante
soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Dato l'esito, non si riconoscono
ripetibili che in misura ridotta (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 50, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 2 dei decreti 4 dicembre 1998 (no.
14/92-42 e 5/93-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina è annullato e riformato come segue:
inc. 14/92-42
"2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese sono a carico del Comune di
__________ con l'obbligo di rifondere all'istante l'importo di fr. 5'750.- a titolo
di ripetibili."
inc. 5/93-18
"2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese sono a carico del Comune di
__________, con l'obbligo di rifondere all'espropriato l'importo di fr. 2'250.-
a titolo di ripetibili."
-
La tassa di giudizio di fr.
1'000.- è posta per 4/5 a carico del ricorrente e per il resto a carico del
comune di __________. Quest'ultimo verserà all'insorgente fr. 300.- per titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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