AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.109
Data decisione, Autorità:
25.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00109
DP 66/95
leo
Lugano
25 agosto 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 20
febbraio 1995 di
__________ e __________,
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 7 febbraio 1995 (n. 740) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 26 ottobre 1993 degli insorgenti avverso
l'autorizzazione cantonale a costruire 21 settembre 1993 e la licenza
edilizia comunale 7/11 ottobre 1993 rilasciate a favore di __________ e
__________ per l'edificazione di una casa monofamiliare al mapp. __________
di __________;
viste le risposte:
-
7 marzo 1995 di __________ e __________;
-
13 marzo 1995 del Consiglio di Stato;
-
14 marzo 1995 del Dipartimento del territorio;
-
22 marzo 1995 del Municipio di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'8 settembre 1992 __________ e __________ hanno presentato
una domanda di costruzione concernente l'edificazione di una casa monofamiliare
e relativa autorimessa con due posti auto al mapp. __________ di __________, di
loro proprietà. Quel fondo, ubicato lungo un pendio, é assegnato dal PR alla
zona R2 e dista dalla strada pubblica più prossima (cantonale) circa 17 ml.
b) Al rilascio del permesso di costruzione si sono opposti
__________ e __________, comproprietari del mapp. __________, ubicato tra la
strada cantonale ed il mapp. __________. __________ é inoltre proprietario del
mapp. __________, parimenti confinante con il mapp. __________ ed inoltre
gravato da una servitù di passo agricolo a favore di quest'ultimo iscritta a
registro fondiario (d.g. M 211 del 30 novembre 1957), che permette di accedere
allo stesso dalla strada pubblica. Gli opponenti hanno sostenuto in primo luogo
che il mapp. __________, beneficiando di un semplice passo agricolo, non
disponeva di un accesso sufficiente e non poteva di conseguenza essere
considerato urbanizzato. In secondo luogo essi hanno affermato che i progetti
descrivevano in modo insufficiente la sistemazione del terreno ed inoltre che
il muro di cinta verso i mapp. __________ e __________ eccedeva i ml 1,50 e che
le altre opere di sistemazione esterna non rispettavano le distanze da confine
e superavano - insieme all'edificio principale - "i limiti legalmente
concessi" in materia di altezze.
c) Con decisione 21 settembre 1993 il dipartimento del
territorio ha rilasciato l'autorizzazione cantonale a costruire a favore dei
resistenti. Con decisione 7/11 ottobre 1993 il municipio di __________ ha
rilasciato a sua volta ai predetti la licenza edilizia comunale. Esso ha
rimandato alla sede civile la soluzione del problema dell'accesso al mapp.
__________ ed ha respinto per il rimanente le altre censure, dopo averle
partitamente affrontate. Ha tuttavia stabilito, a titolo di clausola
accessoria, che prima dell'inizio dei lavori avrebbe dovuto essere approvato il
piano dettagliato delle opere di cinta, non essendo in particolare rilevabile
dai progetti l'altezza del muro a confine con il mapp. __________.
B. a) __________ e __________ hanno impugnato le predette
decisioni con ricorso 26 ottobre 1993 innanzi al Consiglio di Stato, al quale
hanno domandato di annullarle, ribadendo le censure già esposte in sede di
opposizione.
b) Previa debita istruttoria il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame con risoluzione 7 febbraio 1995. Esso ha considerato che,
secondo un giudizio di mera apparenza, la servitù di passo agricolo iscritta a
registro fondiario a favore del mapp. __________ ed a carico del mapp.
__________ non desse diritto al transito con veicoli a motore, ma solo a quello
pedonale. Ciononostante, secondo il Governo, siffatto diritto poteva bastare
nella fattispecie per ritenere urbanizzato il fondo dominante, oggetto della
domanda di costruzione (consid. 4). Né, a mente del Consiglio di Stato e
contrariamente a quanto pretendevano subordinatamente i ricorrenti, la
sussistenza di un semplice diritto di transito pedonale lungo il mapp.
__________ traeva seco il diniego del permesso di costruire l'autorimessa
annessa all'edificio principale (consid. 7). L'autorità inferiore ha indi
accertato che l'altezza dell'abitazione non eccedeva quella concessa dall'art.
34 NAPR (consid. 5) e che del pari essa ossequiava le distanze da confine
fissate all'art. 9 NAPR (consid. 6). Essa ha in seguito verificato, con esito
positivo, la legittimità delle scale di accesso all'abitazione medesima (consid.
7). Da ultimo il Consiglio di Stato ha ritenuto che i piani presentati non
permettevano di verificare compiutamente la conformità dei muri di cinta rispettivamente
di sostegno con la normativa di PR, ma che la soluzione di quel problema era
stata legittimamente rimandata ad un'ulteriore procedura da parte del
municipio, il quale aveva ingiunto agli istanti di presentare una nuova,
specifica domanda di costruzione concernente quei manufatti ai fini della loro
approvazione (consid. 9).
C. __________ e __________ hanno impugnato la risoluzione
governativa con ricorso 20 febbraio 1995 a questo Tribunale, al quale hanno
domandato di annullarla insieme con l'autorizzazione cantonale a costruire e la
licenza edilizia comunale. Gli insorgenti ammettono, a questo stadio della
lite, che il mapp. __________ possa essere considerato urbanizzato malgrado
esso sia collegato alla strada cantonale da un semplice passo pedonale, ma
contestano recisamente che - con simili premesse - la licenza possa ancora
contemplare il diritto per gli istanti di edificare l'autorimessa: manufatto in
realtà inutilizzabile. Per il rimanente essi hanno sostanzialmente ribadito le
censure sollevate innanzi alle precedenti istanze ed hanno sollecitato l'esperimento
di un sopralluogo.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, il
dipartimento del territorio, __________ e __________ hanno sollecitato la
reiezione dell'impugnativa.
D. a) Con scritto 9 maggio 1995 il Tribunale ha sottoposto
ai ricorrenti un piano 1:1000 con le curve di livello e 5 sezioni riguardanti
la sistemazione esterna del mapp. __________ (piano 105/16). Quegli atti erano
stati trasmessi dagli istanti il 15 settembre 1994 al Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato per ossequiare una corrispondente richiesta del giurista
delegato all'istruzione del procedimento, formulata in occasione dell'udienza
26 maggio 1994, ma - a dispetto della loro utilizzazione da parte del Governo
in sede di decisione - non erano mai stati portati a conoscenza dei ricorrenti.
Il Tribunale ha inoltre chiesto lumi ai ricorrenti quo ad una causa civile
riferita al passo agricolo iscritto a carico del mapp. __________, la cui
sussistenza poteva essere desunta dalla lettura degli atti.
b) Il patrocinatore dei ricorrenti ha indi trasmesso al
Tribunale con lettera 23 maggio 1995 il giudicato 15 maggio 1995 con cui la
prima camera civile del Tribunale d'appello ha stabilito che la nota servitù
deve essere intesa come semplice diritto di passo ai sensi dell'art. 171 cpv. 1
LAC, ossia prevalentemente pedonale (oppure a cavallo od in bicicletta), della
larghezza di 85 cm, esclusivo quindi del passaggio con bestiame, con carro,
carretto a mano o carriola. Per il rimanente, con scritto 29 maggio 1995, i
ricorrenti hanno confermato le loro tesi.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data (art. 49 cpv. 2
dell'or abrogata LE 1973, in seguito LE, applicabile via l'art. 52 cpv. 1 LE
1991). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti certa (art. 49 cpv. 3 LE). Il gravame é pertanto ricevibile in
ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm). L'esperimento di un sopralluogo, sollecitato dai ricorrenti, non appare
invero suscettibile di fornire al Tribunale degli ulteriori, indispensabili
chiarimenti circa i fatti determinanti ai fini del giudizio.
-
Oltre all'annullamento della risoluzione governativa 7
febbraio 1995 i ricorrenti chiedono l'annullamento tanto della licenza edilizia
comunale che dell'autorizzazione cantonale a costruire, che il Consiglio di
Stato aveva invece protetto. Ora, tuttavia, a questo stadio della lite almeno
le censure sollevate dagli insorgenti concernono unicamente di diritto da
applicare da parte del municipio. Nella misura in cui é volto a censurare
l'autorizzazione cantonale a costruire, il ricorso é pertanto irricevibile.
-
3.1. I ricorrenti contestano, in primo luogo, la
facoltà per i resistenti di edificare l'autorimessa annessa all'abitazione, per
il motivo che questa non potrà essere utilizzata per il ricovero di
autovetture: il mapp. __________ non dispone infatti di accesso veicolare.
3.2. Il permesso per la costruzione di un edificio
(principale od accessorio) od un impianto può essere rilasciato solo se questo
é conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2
lett. a LPT; 67 cpv. 2 lett. a LALPT): donde la necessità, per l'istante, di
indicare preventivamente, ossia in sede di domanda di costruzione, l'esatta
destinazione che intende assegnare all'edificio od all'impianto (art. 41 lett.
c dell'or abrogato RLE 1974 = art. 9 lett. c RLE 1992).
3.3. Nel concreto caso dagli atti annessi alla domanda di
costruzione si deduce che l'autorimessa é stata progettata per ospitare due
autovetture (ml 5,8x5,8). Si accede alla stessa attraversando un piazzale di ml
8,5x5,8, ricavato dall'escavazione del pendio e delimitato ai lati da due muri
di sostegno, di cui uno (contestato), di circa 3 ml di altezza, é posto in
prossimità del confine con il mapp. __________. Ora é invece certo, in ogni
caso per il momento, che la prevista autorimessa non potrà essere utilizzata
per il parcheggio di autovetture: il mapp. __________ beneficia infatti di un
semplice diritto di passo agricolo iscritto a registro fondiario a carico del
mapp. __________, che permette - come ha stabilito la prima camera civile del
Tribunale d'appello con sentenza 15 maggio 1995 - il solo transito a piedi o in
bicicletta. Si deve quindi senz'altro ritenere che l'autorimessa in discussione
in quanto tale non può già essere considerata urbanizzata ai sensi degli art.
19 cpv. 1, 22 cpv. 2 lett. b LPT, 67 cpv. 2 lett. b , 77 cpv. 1 LALPT, non
disponendo di un accesso sufficiente ai sensi delle predette disposizioni che
ne permetta una normale utilizzazione. Il rilascio del permesso per la
costruzione dell'abitazione dei resistenti non é del resto nemmeno stato subordinato,
da parte del municipio o del Consiglio di Stato, all'urbanizzazione del mapp.
__________ sottoforma di realizzazione di un accesso carrozzabile: conclusione
oltretutto condivisa dalle parti e che il Tribunale ritiene a sua volta di
poter tutelare, in quanto ispirata alla giurisprudenza dallo stesso elaborata
in casi sostanzialmente analoghi (cfr., da ultimo, sentenza inedita TCA 5
aprile 1994 in re L. M., consid. 3.1.; inoltre RDAT 1985 N. 46, consid. E2).
L'impossibilità iniziale, pacifica (a questo momento), di utilizzazione del
manufatto conformemente alla destinazione assegnatagli per difetto di
urbanizzazione dovrebbe pertanto comportare l'annullamento della licenza
edilizia comunale, nella misura almeno in cui autorizza la costruzione
dell'autorimessa interrata. La circostanza - non avanzata del resto da nessuna
parte - secondo cui i resistenti potrebbero eventualmente conseguire, in
futuro, un diritto di passo necessario (a carattere veicolare) sulla proprietà
al mapp. __________ tramite la presentazione di un'azione giudiziaria civile,
non permetterebbe del resto di mutare quella conclusione: la compatibilità
dell'autorimessa (e, in quell'ipotesi, del relativo accesso veicolare) con le
prescrizioni pianificatorie e di polizia edilizia verrebbe semmai esaminata a
quel momento, previa presentazione di una nuova domanda di costruzione.
3.4. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che la
controversa autorimessa potrebbe in ogni caso servire, a questo punto, quale
deposito di biciclette, ciclomotori, tosaerba od altro (cfr. risoluzione
governativa, consid. 7, pag. 17): destinazione ripresa dai resistenti in sede
di risposta nella presente sede (cfr., risposta, pag. 4). Il Governo ne ha
dedotto che i coniugi __________ possono pertanto comunque ottenere il permesso
di costruzione relativo a quel manufatto ed all'antistante piazzale. A ragione.
In effetti la costruzione di un siffatto deposito é senz'altro compatibile con
la disciplina dell'utilizzazione vigente nella zona R2, per lo meno nella
misura in cui esso é al servizio di un'abitazione. I ricorrenti, riferendosi
alla sentenza di questo Tribunale pubbl. in RDAT II-1994 N. 51, ove questo
aveva negato la qualifica di accessorio ad una manufatto di 120 mq di
superficie che avrebbe dovuto servire un'abitazione di circa 300 mq di SUL,
sostengono tuttavia che le dimensioni dell'autorimessa (ml 5,8x5,8), privata
delle funzioni di ricovero di autovetture, sono manifestamente sproporzionate
rispetto alle necessità oggettive residue di deposito di veicoli o materiali
connesse con l'erigenda abitazione monofamiliare al mapp. __________. Non é
però ancora il caso, considerato che l'autorimessa, di nemmeno 34 mq, é volta a
soddisfare i bisogni di un'abitazione la cui SUL assomma a mq 219 circa e che
inoltre l'accesso all'abitazione stessa, all'interno del fondo, non é
totalmente privo di difficoltà, essendo possibile solo transitando lungo una
scala che copre un dislivello di circa 6 ml e che si diparte proprio
all'entrata della proprietà, in corrispondenza dell'autorimessa: donde
l'accresciuta sua importanza ai fini di deposito.
3.5. Il ricorso, su questo punto, deve pertanto essere
respinto.
- 4.1. I ricorrenti contestano indi la decisione di
rinviare l'esame delle opere di cinta ad una ulteriore procedura, ribadiscono
poi che i progetti descrivono in modo insufficiente la sistemazione del
terreno, che i muri di cinta verso i mapp. __________ e __________ eccedono
"quanto la legge permette" in altezza (sembrerebbe ml 1,50) e non
ossequiano, di conseguenza, la distanza dai confini imposta per gli edifici.
Essi ripetono pure che le altre opere di sistemazione esterna non rispettano le
distanze da confine e superano - insieme all'edificio principale - "i
limiti legalmente concessi" in materia di altezze o, altrimenti detto,
"il concesso", ossia "la norma". Al riguardo il Tribunale
considera quanto segue.
4.2. Il Consiglio di Stato, affinando quanto aveva già
prospettato il municipio in sede di rilascio della licenza edilizia, ha
ritenuto che i piani presentati dagli istanti non permettevano di verificare la
legittimità del muro delimitante il piazzale, di circa ml 3 di altezza, ubicato
in prossimità del confine con il mapp. __________, ed inoltre dei muri a
confine con il mapp. __________ e __________, quest'ultimo ubicato sul comune
di __________. Esso ha considerato che l'insufficiente illustrazione dei detti
manufatti, segnatamente per quanto concerneva il loro ingombro, non
giustificasse il diniego dell'intero permesso di costruzione, ma che bastasse
rinviare l'esame della legittimità delle dette opere perimetrali ad una
ulteriore procedura edilizia, che i resistenti avrebbero dovuto inoltrare prima
dell'inizio dei lavori di costruzione (consid. 9). I ricorrenti contestano
quella conclusione: trattasi, a loro giudizio, di "decidere di non
decidere". A torto, tuttavia. Posto che i progetti e le indicazioni
fornite dai resistenti debbano essere effettivamente ritenuti insufficienti per
illustrare in modo chiaro e completo le opere in discussione - il Tribunale non
può in ogni caso approdare alla soluzione contraria, verificare la legittimità
dei manufatti ed eventualmente approvarli, stante il divieto di reformatio in
peius (art. 65 cpv. 4 PAmm) - allora la conclusione cui é addivenuto il
Consiglio di Stato appare corretta, perché dettata dal principio della proporzionalità;
del resto i ricorrenti neppure tentano di criticarla, se non nel risultato. Il
rinvio dell'esame delle opere perimetrali ad altra procedura rende, di
conseguenza, prive di oggetto le censure mosse dei ricorrenti quo alla legittimità
dei muri progettati a confine con le loro proprietà.
4.3. Per il rimanente il Tribunale ritiene che, dopo la
presentazione del piano delle curve di livello e di cinque sezioni del fondo
(piano 105/16) non si possa in alcun modo più parlare di insufficiente
illustrazione della sistemazione esterna della edificanda proprietà. Infine,
circa le critiche (oltretutto acritiche della risoluzione impugnata) quo alle
opere di sistemazione esterna, che non adempiono manifestamente ai requisiti di
ricevibilità per difetto di motivazione (art. 46 cpv. 2 PAmm), questo Tribunale
rinvia a quanto considerato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato ai
consid. 5 e 8; il Tribunale non rileva inoltre dall'esame dei piani la
disattenzione di una qualche norma da parte della prospettata sistemazione del
terreno (riservato, beninteso, l'esito dell'esame differito delle opere
perimetrali).
4.3. Anche le predette censure devono pertanto essere
respinte.
- La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei
ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali rifonderanno ai resistenti un adeguato
importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 49 LE
1973; 51 LE 1991; 41 RLE 1974; 9 RLE 1991; 19, 22 LPT; 67, 77 LALPT; 18, 28,
31, 46, 65 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è
respinto.
§ Sono di conseguenza confermate:
-
la risoluzione governativa 7 febbraio 1995 (n. 740);
-
l'autorizzazione cantonale a costruire 21 settembre 1993;
-
la licenza
edilizia 7/11 ottobre 1993, subordinata alla condizione che, prima dell'inizio
dei lavori, __________ e __________ ottengano la licenza edilizia relativamente
alle opere perimetrali descritte dal Consiglio di Stato al consid. 9 della sua
risoluzione e 4.2. del presente giudizio.
-
La tassa di giudizio, fr. 1'000.-- (mille), é posta a
carico di __________ e __________, i quali verseranno inoltre a __________ e
__________ identico importo per ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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