AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.136
Data decisione, Autorità:
27.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00136
DP 154/93
leo
Lugano
27 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 maggio 1993 di
Comune
di __________
patr.
da: studio legale __________
contro
la
risoluzione 5 maggio 1993 (n. 3498) con cui il Consiglio di Stato ha
annullato la diffida 26 novembre 1992 intimata dal municipio di __________
agli eredi della fu __________ di ripristinare il sentiero comunale al mapp.
__________ di quel comune;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il comune di __________ é
proprietario del fondo intavolato al mapp. __________ RFD dello stesso comune e
denominato via (o salita) __________. Trattasi di un percorso pedonale (in seguito,
detto più semplicemente sentiero) lungo poco più di un centinaio di metri,
inserito all'interno della zona edificabile del PR. Esso collega la strada che
conduce a __________ a quella, sovrastante, che - dipartendosi dalla stessa -
porta a __________. Per la maggior parte della sua lunghezza il sentiero
confina, a valle, con il mapp. __________, di proprietà degli eredi della fu
__________. Lungo il confine del mapp. __________ con il sentiero sorge un muretto
in sassi e calcestruzzo, indi il fondo __________ degrada con una ripida scarpata.
B. La staticità del muro
anzidetto ha costituito ripetuto oggetto di discussione tra il comune ed i
proprietari della part. __________. Già con scritti 14 maggio e 6 luglio 1954
__________, allora proprietaria di quest'ultimo, aveva reso attento il
municipio che lo scarico su via __________ delle acque piovane provenienti
dalla (a quel momento) costruenda strada che conduce a __________ minacciava di
far crollare il manufatto (definito di cinta nel primo scritto e di sostegno
nel secondo), oltre ad aver fatto crollare parte del muro di sostegno
dell'orto, invitandolo nel contempo ad ovviare a quell'incomodo ed a risarcire
il danno. L'interessata ottenne indi la promessa di un indennizzo di fr. 450.--
da parte del consorzio raggruppamento terreni per la ricostruzione del
"muretto" (che essa ha sempre sostenuto trattarsi del noto muro a
confine e non di quello di sostegno dell'orto). Con scritto 22 aprile 1977
l'ing. __________, agente per conto di __________, riferendosi ad un
sopralluogo esperito con un municipale ed il capotecnico in relazione al crollo
di un tratto del muro si permetteva di risollevare, sempre all'attenzione del municipio,
il problema della peggiorante stabilità dell'intero muro. Questo veniva
definito quale muro di sostegno del sentiero: donde l'obbligo del comune a
consolidarlo. Obbligo che il municipio ha tuttavia seccamente respinto con
lettera 6 novembre 1981, essendo convinto - dopo ripetuti controlli - che il
muro non svolgeva nessuna funzione di sostegno del sentiero. __________ ha indi
comunicato al municipio, con lettera del 9 luglio 1982, che avrebbe
ripristinato il muro in sassi e calcestruzzo per proteggere il terreno sottostante
dalle infiltrazioni delle acque piovane che, in caso di pioggia, scorrevano abbondanti
sul viottolo.
C. a) Nei primi mesi del 1988
un tratto della scarpata e del muro al mapp. __________ sono franati,
trascinando via anche una parte del sedime del sentiero. Il municipio ha indi
sbarrato al transito via __________ ed incaricato l'ing. __________ di eseguire
un perizia sulla staticità dei muri e delle scarpate lungo via __________ ed
inoltre di valutare i costi di ripristino. Il municipio ha nello stesso tempo
intrapreso delle trattative con la signora __________ per la definizione degli interventi
di ripristino del sentiero e della ripartizione dei costi.
b) Dopo aver allestito un
rapporto preliminare il 22 marzo 1988, l'ing. __________ ha consegnato il
proprio referto nel luglio 1988. Dallo stesso si evince che l'area ove é posto
il noto muro e la sottostante scarpata soffre di un pericolo latente di franamento.
Il perito ha quindi formulato delle proposte di consolidamento limitatamente
alla superficie ove la situazione era labile, al limite del franamento, e dove
questo si era già prodotto. I preventivi di grande massima indicavano i costi
in fr. 430'000.-- (variante 1a: 3 speroni ancorati con soletta di
collegamento), fr. 436'000.-- (variante 1b: 4 speroni ancorati con soletta di
collegamento) e fr. 420'000.-- (variante 2: muro a gravità). Al perito é quindi
stato richiesto di studiare due ulteriori varianti. La prima, con muro di
sostegno e scarpate sulla proprietà al mapp. __________, é stata oggetto di un
complemento del 9 agosto 1989 (costi stimati in fr. 403'000.--). La seconda, con
speroni, passerella in calcestruzzo e protezione della scarpata, ha invece dato
luogo ad una relazione tecnica del settembre 1990: le spese di quell'intervento
venivano valutate in fr. 285'000.--.
c) Le trattative per un
componimento bonale del contenzioso sembravano destinate a giungere a buon
fine. A tal punto che il 25 settembre 1991 il municipio rispondeva come segue
ad un'interpellanza con cui venivano chiesti lumi sulla perdurante chiusura
della salita __________:
"...
Dopo
incontri e discussioni con i proprietari (che hanno sempre negato una loro
diretta responsabilità) si è infine arrivati nel settembre 1990 alla soluzione
con passerella e protezione scarpata del costo di fr. 285'000.--, per la quale
i suddetti proprietari, dopo nuovi incontri con i rappresentanti del municipio
e diversi solleciti, con lettera 9 settembre 1991, si sono dichiarati disposti
a partecipare con un contributo fisso unico (a titolo di un miglioramento
generale della situazione ma non quale riconoscimento di responsabilità per
quanto riguarda i danni verificatisi).
Il
municipio ha allora incaricato lo studio progettista di aggiornare i costi di
questa variante che sottoporrà prossimamente con la richiesta di credito, al
Consiglio comunale. Nel contempo, circa le responsabilità , il municipio sta
approfondendo il problema dal profilo giuridico.
...".
L'11 giugno 1992 il
municipio ha quindi affidato all'avv. __________ il mandato di determinare,
sotto l'aspetto del diritto civile, la rispettive responsabilità. Questi, con
parere 5 ottobre 1992, ha concluso che, procedendo civilmente, il comune non avrebbe
potuto recuperare l'integralità dei costi di ripristino stimati dall'ing.
__________, ma - al più - "un importo valutato in una proporzione
ragionevole con gli interessi del proprietario della part. __________ e
dell'utilità che a lui deriva dal muro in questione" (cfr. parere cit.,
pag. 4). Il perito ha pertanto sconsigliato al comune di convenire in giudizio
la proprietaria del mapp. __________, proponendo nel contempo alcune
alternative di soluzione della vertenza, tra cui - in primo luogo - quella di
ripartire i costi di ripristino nella misura del 50%.
A questo punto il
municipio, con scritto 28 ottobre 1992, ha comunicato agli eredi della fu
__________ che, dopo aver approfondito la fattispecie dal profilo giuridico,
era giunto alla conclusione che l'obbligo di ripristino del noto muro spettava
ai suoi proprietari. Il municipio ha quindi fissato loro un termine di scadente
il 31 dicembre 1992 per procedere al ripristino medesimo ed all'approntamento
di tutti gli accorgimenti atti a permettere nuovamente il transito sul
sentiero. Quella decisione é stata impugnata dalla comunione ereditaria
__________ con ricorso del 12 novembre successivo innanzi al Consiglio di
Stato. A seguito dello stesso il municipio, in data 26 novembre 1992, ha
notificato la seguente decisione agli eredi della fu __________:
"...
Franamento
muro e sbarramento sentiero pedonale __________ a __________
Egregi
Signori,
vi
comunichiamo che il municipio,
-
preso
atto che, nella decisione 26/28 ottobre 1992, con la quale vi si sollecitava il
ripristino del muro franato e l'approntamento di tutti gli accorgimenti atti a
permettere nuovamente il transito sul sentiero comunale entro il 31 dicembre
1992 è stata omessa la norma di diritto pubblico applicabile rendendo
la stessa carente dal profilo giuridico;
-
visto
che la vigente norma applicabile alla fattispecie è data dall'art. 27 del Regolamento
edilizio comunale (approvato il 31 agosto 1988 dal Dipartimento dell'interno,
su delega del Consiglio di Stato) che recita:
Manutenzione 1. I
terreni privati, edificati o liberi devono
dei terreni essere mantenuti dai proprietari
in modo che non derivino pregiudizio al decoro, all'estetica, alla salubrità ed
alla incolumità dei terzi.
-
I
proprietari devono in particolare prendere tutte le misure per evitare ogni pericolo
ed inconveniente verso le proprietà private e pubbliche confinanti, quali
cedimenti di muri, franamenti, scolo di acque, caduta di sassi, ecc..
-
In
caso di inadempienza il municipio - previa diffida e riservata la procedura di
contravvenzione - può provvedere, a spese del proprietario, agli interventi
necessari.
con risoluzione del 23 novembre 1992 ha:
d e c i s o:
-
di annullare la decisione del
26/28 ottobre 1992 indicata nei considerandi;
-
di diffidarvi il ripristino del sentiero - in ossequio
ai disposti dell'art. 27 R.E. sopra citati - con la ricostruzione e consolidamento
delle parti pericolanti sulla base delle indicazioni della perizia e progetto
degli ingegneri __________ e __________ trasmesso il 26 settembre 1990.
Il termine per l'esecuzione di queste opere è
fissato in 4 mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione.
- Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso
al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla sua notificazione.
...".
D. a) La comunione ereditaria
fu __________ é insorta contro la risoluzione suddetta avanti il Consiglio di
Stato con gravame 15 dicembre 1992, al quale ha domandato di annullarla. Essa
ha eccepito in primo luogo l'esclusiva applicabilità alla vertenza del diritto
civile, contestando inoltre ogni responsabilità in merito. Essa ha in ogni caso
addebitato una carenza di manutenzione del sentiero ad opera del comune: donde
semmai l'obbligo dello stesso di ripararlo proprio in applicazione dell'art. 27
del regolamento edilizio (RE).
b) Previa istruttoria, con
giudicato 5 maggio 1993 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed
annullato la risoluzione municipale 26 novembre 1992. Esso ha considerato che i
lavori contemplati dalle perizie allestite dall'ing. __________ non costituissero
dei semplici lavori di manutenzione del mapp. __________ ai sensi dell'art. 27
RE, il noto muretto - date le modestissime fondamenta - non potendo essere considerato
di sostegno del sentiero (o comunque quella funzione rivestendo un ruolo marginale).
E. Il comune di __________ ha
impugnato la decisione governativa anzidetta con ricorso 25 maggio 1993 a questo
Tribunale, al quale ha domandato di annullarla e di confermare la propria diffida
26 novembre 1992. Esso sostiene che il muro in rassegna costituisce in realtà
un muro di sostegno del sentiero: donde la necessità di consolidarlo a spese
del suo proprietario, ossia della comunione ereditaria resistente.
La comunione ereditaria
__________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione del gravame.
F. Il 12 ottobre 1993 é stato
esperito un sopralluogo, in occasione del quale gli ing. __________ e
__________ hanno evidenziato che lo strato instabile del terreno nell'area in
discussione interessa le rispettive proprietà per una profondità difficilmente
determinabile. In quella sede le parti hanno inoltre deciso di sospendere la
procedura in vista di un suo componimento bonale. Il 16 marzo 1994 il
patrocinatore del comune ha tuttavia comunicato al Tribunale che le trattative
non erano andate a buon fine, per cui ha sollecitato l'emanazione del giudizio.
considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del comune é certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm). Il
gravame é pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. I percorsi pedonali di
proprietà dei comuni costituiscono delle strade pubbliche ai sensi della legge
sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; cfr. art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2, 6 cpv. 1 e
6 Lstr). La loro costruzione, sistemazione e manutenzione spetta ai comuni
medesimi (art. 4 cpv. 5 Lstr e, specificatamente per la manutenzione, art. 37
seg. Lstr; inoltre art. 2 cpv. 2 e 6 della legge sui percorsi pedonali ed i
sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994). Poiché la via __________
costituisce indubitabilmente un percorso pedonale nel senso della predetta,
specifica normativa cantonale sulle strade, sui percorsi pedonali e sui
sentieri escursionistici ne discende che il municipio non poteva, in applicazione
di una normativa generale e comunque di rango subordinato, tale l'art. 27 RE,
ordinare alla comunione ereditaria resistente di eseguire il ripristino del
percorso medesimo: a tanto - così stabilisce la legislazione cantonale appena
citata - deve dunque provvedere il comune stesso, poco importa che si tratti di
costruzione, sistemazione o di semplice manutenzione. Non é infatti per nulla auspicabile
che l'ente pubblico deleghi l'esecuzione di interventi su opere pubbliche così
importanti come le strade ai privati, nemmeno (o forse tanto meno) quando -
come nella fattispecie - li ritiene responsabili dei danni subiti dalle stesse.
La circostanza secondo cui una parte importante dell'intervento dovrà essere
effettuata sul fondo (attualmente di proprietà) della resistente non muta
questa conclusione: ancor meno se, come il comune ha sostenuto per la prima
volta in questa sede - dopo aver sempre affermato il contrario - il muro
parzialmente franato riveste funzione di sostegno del sentiero (cfr. art. 3
Lstr).
2.2. Sulla scorta di
quanto precede la risoluzione impugnata, con cui il Consiglio di Stato ha
annullato l'ordine impartito il 26 novembre 1992 da parte del municipio di
__________ agli eredi della fu __________ di ripristinare il sentiero
costituente la via al Ronco, deve dunque essere confermata. Il sollecitato
ripristino dovrà quindi essere eseguito dal predetto comune. A questo rimane
beninteso riservato il diritto di domandare un risarcimento per il danno subito
dal franamento del percorso pedonale nei confronti della resistente in
applicazione delle norme di diritto civile così come di prelevare dei
contributi di miglioria nei confronti dei proprietari cui l'intervento di
ripristino del sentiero procurasse dei vantaggi particolari (cfr. in
particolare all'ipotesi di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCMI).
- La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del comune di __________ (art. 28 PAmm), il quale deve
altresì essere condannato a rifondere alla resistente un adeguato importo per ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 2, 3, 4, 6, 37, 38 Lstr, 6 LCPS, 18, 28, 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà identico importo
per ripetibili agli eredi della fu __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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