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Numero d'incarto:
52.1995.477
Data decisione, Autorità:
30.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00477
DP 206/95
cm
Lugano
30 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Cinzia
Massera
statuendo
sul ricorso 22 agosto 1995 di
contro
la decisione 5 luglio 1995, no. 3754, del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha dichiarato
proponibile la domanda di referendum presentata dalla __________ contro il
regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (RRR);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
il 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il
"Regolamento di raccolta ed eliminazione dei rifiuti";
che
nel termine di pubblicazione fissato dall'art. 75 LOC la __________ ha
inoltrato al municipio una domanda di referendum sottoscritta da 2291
cittadini;
che
il 29 maggio 1995 il municipio ha dichiarato proponibile il referendum e
fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione;
che
contro questa risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone la completazione nel senso che il RRR venga:
·
esposto all'albo a partire dal 1° settembre 1995;
·
approvato dal Consiglio di Stato entro il 30 settembre 1995;
·
integrato con la data dell'entrata in vigore e con le necessarie
disposizioni transitorie;
che
con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa
ritenendo ingiustificate le richieste dell'insorgente;
che
contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, riproponendo le richieste avanzate senza successo in
prima istanza;
che
l'insorgente sollecita in particolare l'introduzione di una norma transitoria,
volta a limitare la tassa sui rifiuti in modo che non possa produrre un gettito
superiore alla metà dei costi effettivi totali;
che
l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività del gravame sono inconfutabilmente date dagli
art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;
che,
con le precisazioni di cui si dirà più avanti, il ricorso è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che
oggetto del ricorso è il giudizio 5 luglio 1995 mediante il quale il Consiglio
di Stato ha confermato la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di
__________ ha:
·
dichiarato proponibile la domanda di referendum inoltrata dalla
__________ contro il RRR adottato dal Consiglio comunale il 20 febbraio 1995;
·
fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione popolare;
che
giusta l'art. 75 cpv. 4 LOC, il municipio esamina la regolarità e la
proponibilità delle domande di referendum inoltrate contro risoluzioni adottate
dal Consiglio comunale in base alle lettere a, d, e, g, h, i dell'art. 13 LOC;
che
"riconosciute la regolarità e la proponibilità" della domanda e
pubblicata all'albo la relativa decisione, il municipio sottopone la
risoluzione del Consiglio comunale alla votazione popolare;
che
il ricorrente non contesta né la regolarità, né la proponibilità della domanda
di referendum inoltrata dalla __________: su questo punto non v'è
contestazione;
che
infondata è la richiesta del ricorrente volta ad ottenere che il RRR venga nuovamente
pubblicato all'albo: la LOC prevede soltanto la pubblicazione prescritta dall'art.
187 e questa formalità è stata soddisfatta;
che
una nuova pubblicazione sarebbe lesiva del diritto in quanto irrita;
che
del tutto inammissibili sono le ulteriori domande poste a giudizio del
ricorrente; l'art. 75 LOC impone al municipio di sottoporre a votazione
popolare la risoluzione del Consiglio comunale così com'è stata adottata: senza
modifiche, completazioni o rettifiche e prima dell'approvazione del Consiglio
di Stato (cfr. art. 188 LOC);
che
la decisione del municipio di __________, immune da violazioni del diritto, va
quindi senz'altro confermata;
che
la tassa di giustizia, commisurata all'effettivo dispendio amministrativo
cagionato dall'insorgente, segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 75, 187, 188, 208 LOC; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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