AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.479
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00479
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 agosto 1995 di
e __________
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione la decisione 17 luglio 1995 (no. 3938) del Consiglio di Stato che
ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 11 aprile 1995 con la quale il Municipio di __________ ha
ordinato il ripristino del terreno naturale al mapp. no. __________ RFP
(proprietà __________), la rettifica del muro di sostegno eretto sul mapp. no.
__________ RFP (proprietà __________) e l'inoltro di una domanda di
costruzione in sanatoria per quanto concerne la cantina edificata sul mapp.
no. __________ RFP (proprietà __________);
viste le risposte:
-
31 agosto 1995 del Consiglio di
Stato;
-
4 settembre 1995 del municipio di
__________;
-
12
settembre 1995 di __________ e __________;
-
13
settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
esperiti
gli opportuni accertamenti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e __________ sono
proprietari del mapp. no. __________ RFP di __________ (zona R2a), sul quale
sorge un'abitazione secondaria e una piscina, installata nell'angolo N-E del
fondo. A valle della vasca da nuoto si trova la contermine part. no. __________
di __________, che ospita una casa di vacanza. Entrambe le proprietà confinano
verso E con i mapp. __________ e __________ dei coniugi __________ e
__________.
Tutti questi immobili fanno parte del cosiddetto
"__________", un complesso residenziale eretto sulle falde impervie
del monte __________.
B. In base ad una licenza
edilizia rilasciata nel marzo 1990 e rinnovata nel giugno 1991, __________ ha
effettuato alcuni lavori di ristrutturazione alla sua proprietà, procedendo in
particolare alla creazione di una cantina interrata (m 6.87 x 2.07) verso il
fondo __________, ad una distanza dal confine variante tra 1.50 e 4.00 m. Per
coprire il vuoto tra l'abitazione ed il nuovo locale, la proprietaria ha fatto
inoltre prolungare di ca. 1 m la falda del tetto del corpo principale.
C. Nel corso del 1992 i coniugi
__________ hanno realizzato un muro di cemento rivestito di sasso alto 1 m sul
confine con il mapp. __________ situato a valle della piscina.
Il 23 aprile 1993 gli stessi proprietari hanno chiesto al
municipio di __________ il permesso di sostituire il vecchio bacino rettangolare
(m 4.00 x 3.30; profondità m 1.50) con uno di maggiori dimensioni. I progetti
prevedevano in particolare la posa di una nuova vasca di forma ovale (ca. m
6.50 x 3.25; profondità m 1.50) sostenuta da un muro di cemento con parapetto
innalzato su quello già esistente a confine con la sottostante part.
__________; questo manufatto alto complessivamente ca. 5.70 m e lungo 9.50 m
avrebbe dovuto sporgere 2.00 m dal livello del terreno e 0.50 m dal pelo
dell'acqua della piscina.
Durante il periodo di pubblicazione della domanda non sono
state inoltrate opposizioni. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 24 dicembre 1993 l'esecutivo di __________ ha quindi rilasciato
la chiesta licenza edilizia, che è cresciuta regolarmente in giudicato.
D. Nella primavera del 1994 i
vicini __________ e __________ hanno constatato che le opere realizzate sino a
quel momento sul mapp. __________ non corrispondevano al progetto approvato.
Con scritto 19 aprile 1994 hanno pertanto denunciato la situazione al Municipio
chiedendo la sospensione dei lavori. L'esecutivo ha predisposto gli opportuni
accertamenti e sollecitato la presentazione di disegni aggiornati, senza
tuttavia imporre l'arresto dei lavori, in pratica già ultimati.
Il 25 maggio 1994 i proprietari della part. __________ hanno
trasmesso all'autorità comunale i piani della nuova piscina, di forma diversa e
leggermente più capiente rispetto a quella licenziata, e del muro di confine,
sporgente ca. 3.90 m dal livello del terreno della sottostante part. __________
e lungo 12.50 m. L'11 novembre successivo hanno denunciato al Municipio presunti
abusi edilizi commessi da __________ nella realizzazione della cantina interrata.
Verificata la situazione in loco ed esaminati congiuntamente
i reclami pervenutigli, con risoluzione 11 aprile 1995 l'autorità comunale ha
ordinato:
·
ai coniugi __________ di demolire la parte di muro sita nell'angolo
tra i mapp. //__________ e di ridurne quindi la lunghezza a
9.50 m come ai piani approvati;
·
a __________ di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria relativamente alla cantina edificata sul mapp. no. __________;
·
ad entrambi i proprietari di collaborare nel ripristino del terreno
naturale al mapp. __________ preesistente ai rispettivi interventi edilizi.
E. Con pronunzia 17 luglio 1995
il Consiglio di Stato ha confermato i primi due provvedimenti, annullando
tuttavia - in parziale accoglimento dell'impugnativa inoltratagli da __________
e dai coniugi __________ - l'ordine di sistemazione del terreno emanato
dall'esecutivo di __________.
In sostanza, dopo aver comparato le quote indicate nel
progetto licenziato con quelle delle opere effettivamente eseguite, il Governo
è giunto alla conclusione che in altezza il muro di confine era stato
realizzato conformemente ai piani approvati; a suo parere, il fatto che
attualmente il manufatto risulti alto ca. 4.00 m è dovuto ad un abbassamento
del livello del terreno sottostante operato dalla proprietaria del mapp.
__________ durante la realizzazione della sua cantina interrata. Poste queste
premesse, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che il Municipio non
poteva impartire l'ordine di sistemazione di quel terreno senza prima accertare
- sulla base di una domanda di costruzione in sanatoria - quanto effettivamente
eseguito in modo abusivo sulla part. __________. D'altra parte, il ripristino
andava tutt'al più imposto alla sola proprietaria, dato che i coniugi
__________ non possono disporre della parte di scarpata situata sul fondo della
vicina.
Il Consiglio di Stato ha infine qualificato siccome
sproporzionata e lesiva del principio della buona fede la domanda dei
ricorrenti __________ e __________ volta ad ottenere la demolizione totale
delle opere erette sul mapp. __________, vuoi perché una volta rettificato
l'angolo del muro la costruzione risulterebbe nel suo insieme conforme al
diritto ed alla licenza edilizia, vuoi perché i vicini non hanno mai contestato
il progetto __________ né impugnato il permesso rilasciato loro dal municipio.
F. Avverso la predetta
pronunzia governativa i soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.
Dal profilo fattuale, i ricorrenti negano in particolare che
l'andamento del terreno naturale alla base del controverso muro di cinta sia
stato modificato. Insistono per contro nell'affermare che la situazione odierna
scaturisce da un abuso edilizio posto in essere dai coniugi __________, i quali
avrebbero costruito la piscina ed il relativo muro di sostegno ad una quota
superiore ai progetti per risparmiare sui costi dello scavo e delle fondamenta
sotterranee.
In diritto, ravvisano gravi violazioni materiali della legge
annotando in specie come il muro ecceda in maniera inammissibile l'altezza
massima di m 2.00 prevista dalle NAPR per le opere di confine e di sostegno. La
difformità con i progetti approvati e le NAPR - argomentano - è talmente
importante da giustificare la demolizione di tutte le costruzioni erette dai
proprietari del mapp. __________.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione
impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________ e __________, i
quali contestano partitamente le tesi degli insorgenti ribadendo in specie di
aver posato la nuova piscina alla stessa profondità della precedente e di aver
innalzato il muro di confine come indicato sui piani approvati.
Il municipio di __________ si riconferma nelle proprie
decisioni e motivazioni, mentre il Dipartimento del territorio - vista la
natura del contenzioso - si esime dal prendere posizione.
H. Il 2 maggio 1996 una
delegazione del Tribunale ha visionato l'oggetto del contendere suggerendo
invano alle parti in causa di ricercare una soluzione bonale alla vertenza. In
seguito ha acquisito agli atti il capitolato d'appalto e la liquidazione finale
relativi alla costruzione della piscina e del muro di cinta, nonché cinque fotografie
(oltre a quelle scattate durante il sopralluogo) dei fondi interessati riferite
ad epoche diverse. In data 1° ottobre 1996 sono stati sentiti quali testi
__________ e __________.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito al gravame si fonda sull'art. 21
cpv. 1 LE (cfr. pure il rinvio di cui all'art. 45 LE).
La legittimazione degli insorgenti è palese (cfr. art. 21
cpv. 2 e 45 LE).
Il ricorso, tempestivo e correttamente formulato (art. 46
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- In questa sede i ricorrenti
sostengono esplicitamente che i proprietari del mapp. __________ si sono
scostati dal progetto licenziato costruendo la nuova piscina ed il muro di
cinta ad una quota di gran lunga superiore a quella riportata nei piani approvati.
I disegni aggiornati delle opere realizzate che i coniugi __________ hanno
presentato al municipio, i documenti prodotti dagli insorgenti stessi e le
risultanze emergenti dall'istruttoria di causa dimostrano tuttavia
concordemente che la tesi ricorsuale è infondata.
2.1. Secondo i piani approvati, i proprietari avrebbero
dovuto sostituire la vecchia piscina rettangolare (m 4.00 x 3.30; profondità m
1.50) con un bacino di forma ovale (ca. m 6.50 x 3.25; profondità m 1.50) posto
esattamente allo stesso livello del precedente; rispetto alla strada
sovrastante situata a quota + 3.00, il pelo dell'acqua avrebbe dovuto trovarsi
a quota 0.00. Il muro di cinta, eretto in parallelo a ca. 1.00 m dalla piscina,
avrebbe dovuto essere lungo m 9.50 ed avere un'altezza di complessivi 5.70 m
(di cui 2.00 sporgenti dal terreno) con la sommità posta a quota + 0.50.
2.2. In realtà, i coniugi __________ hanno posato una vasca
profonda m 1.50 ma di forma rettangolare (m 6.38 x 3.16, con due angoli
smussati) e quindi leggermente più capiente. A valle hanno innalzato un
imponente muro di confine lungo 12.50 m che sporge dal terreno ca. 4.00 m
invece dei 2.00 m previsti. Tra il muro e la piscina hanno creato un locale
tecnico al servizio della piscina che non era contemplato nel progetto.
2.3. Nella costruzione del locale tecnico non è ravvisabile
una violazione materiale della legge. Trattasi infatti di una modesta opera
sotterranea che in quanto tale non chiama distanza dal confine (art. 42 cpv. 1
RLE).
Ad esclusione della lunghezza del muro di confine, il resto
delle opere edificate si appalesa sostanzialmente conforme ai piani approvati.
In particolare, la piscina ed il muro di confine sono stati posati alle quote
previste. Lo confermano, al di là delle differenze dovute al diverso tracciato
delle sezioni, i piani aggiornati che i proprietari hanno inoltrato al
municipio a mo' di domanda di costruzione in sanatoria (doc. P e doc. 2) ed i
precisi rilievi eseguiti per conto degli insorgenti dall'ing. __________ (doc.
M), dai quali risulta che la strada si trova ad una quota di almeno + 3.00
rispetto al bordo della nuova piscina (0.00), che la vasca è profonda
effettivamente ca. 1.50 m e che la sommità del muro di confine è situata a
quota + 0.53. Lo comprovano pure le risultanze dell'istruttoria, dalle quali
emerge segnatamente che la nuova piscina - identica per profondità a quella
precedente - è stata appoggiata sulla base lasciata libera dalla demolizione
della vecchia vasca rettangolare (deposizione 1° ottobre 1996 teste
__________).
Per quanto attiene più specificatamente alla controversa
altezza del muro di confine, non v'è dubbio che la situazione odierna
scaturisce soprattutto dagli errori raffigurativi contenuti nelle sezioni
allegate all'originaria domanda di costruzione (del maggio 1990). Errori
ripresi nei piani dell'aprile 1993 ed agevolmente riconducibili alla quota
attribuita al tetto di casa __________ ed all'andamento del terreno tra il
mapp. __________ e la sottostante abitazione al mapp. __________. Ma non solo.
A mente di questo Tribunale, il risultato odierno è certamente dovuto almeno in
parte anche alle escavazioni del terreno a valle del confine che la ricorrente
__________ ha dovuto effettuare per ottenere la sua cantina interrata
(cfr. doc. D e E) ed alla forte pendenza che contraddistingue il declivio tra i
due fondi. A tal proposito mette conto di ricordare che sulla part. __________
esisteva già una piscina per la cui costruzione, in passato, si è dovuto creare
- verosimilmente tramite uno scavo ed un riempimento - un vasto pianoro di ca.
50 mq. Tra la base della vecchia piscina ed il confine distante ca. 1.00 m
esisteva quindi una scarpata (cfr. doc. D e R; deposizione 1° ottobre 1996
teste __________) alle falde della quale è stato poi eretto il fatidico muro di
confine; stante il dislivello accentuato, quest'ultimo, per ergersi oltre l'altezza
dell'acqua della piscina profonda 1.50 m, non avrebbe mai potuto sporgere solo
2.00 m dal terreno. Tutte queste circostanze non potevano sfuggire ai
ricorrenti, tanto meno alla vigile proprietaria della sottostante part.
__________.
- Attualmente il muro eretto
dai coniugi __________ sporge dal terreno per 4.00 m ca. e quindi non è
conforme all'altezza massima di m 2.00 prescritta per siffatto genere di opere
dall'art. 9.2 delle NAPR di __________.
Questa constatazione non è comunque di decisivo rilievo ai
fini del presente giudizio. Ciò che conta infatti è che a prescindere dalla
lunghezza del muro oggetto di futura rettifica i proprietari hanno senz'altro
costruito il manufatto conformemente alla licenza edilizia rilasciata loro dal
municipio di __________. Non hanno realizzato un'opera in contrasto con il
permesso e come tale suscettibile di demolizione o di sanzione pecuniaria ex
art. 43-44 LE.
In realtà, già il progetto non ossequiava le NAPR sotto il
profilo dell'altezza del muro di cinta. E' vero che il contrasto con il diritto
non era di immediata evidenza a causa delle inesattezze contenute nei piani, ma
è altrettanto vero che con un minimo di attenzione i vicini avrebbero potuto
facilmente rendersi conto della situazione ed opporsi alla concessione del
permesso. La vicina __________ in particolare non poteva non accorgersi del
crasso errore riferito alla quota della sua abitazione ed all'andamento del
terreno tra i mapp. __________ e __________. Le domande di costruzione sono
pubblicate e notificate ai vicini proprio per permettere all'autorità,
attraverso eventuali contestazioni sulla consonanza del progetto con le prescrizioni
edilizie di diritto pubblico, una più estesa cognizione degli elementi di fatto
e diritto concernenti la richiesta sulla quale è tenuta a pronunciarsi.
Poste queste premesse, appare evidente come la richiesta dei
ricorrenti volta ad ottenere la demolizione di tutti i manufatti edificati dai
vicini __________ non possa essere accolta. Una volta rettificato in lunghezza
il muro di confine, le opere risulteranno infatti conformi al permesso
accordato. Con un'adeguato quanto auspicabile ripristino del terreno a valle
del confine, risulteranno addirittura perfettamente conformi al diritto.
- Resta da chiedersi se il
Municipio, a seguito del reclamo dei vicini, non avrebbe dovuto adottare una
decisione di revoca della licenza edilizia concessa in contrasto con il diritto.
4.1. La revoca di un atto amministrativo dipende dall'esito
del confronto fra l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e quello
della sicurezza giuridica. Salvo il caso in cui vengano lesi interessi pubblici
preponderanti, l'atto è irrevocabile quando ha creato diritti soggettivi a
favore del destinatario, quando è scaturito da una procedura di accertamento
destinata a soppesare gli interessi in gioco, oppure quando l'interessato ne ha
già fatto uso, prendendo disposizioni difficilmente reversibili (cfr. DTF 115
Ib 155, 109 Ib 252, 107 Ia 197; STA 23.11.1994 in re Comune di __________;
Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 41 B I ss.;
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 219).
In materia di permessi di costruzione accordati in contrasto
con il diritto, la revoca è ammessa soltanto quando un preponderante interesse
pubblico lo esige o siano dati i motivi della revisione (cfr. Scolari,
Commentario della LE, N. 31 ad art. 44); ciònondimeno, il permesso non può di
regola essere revocato quando la decisione è stata emanata dopo un procedimento
in cui gli interessi pubblici siano stati esaurientemente esaminati e valutati,
rispettivamente quando il beneficiario abbia già iniziato in buona fede i lavori
o ne abbia altrimenti già fatto uso (Scolari, op. cit., ibidem, N. 33).
4.2. Nel caso di specie, la licenza edilizia è stata
rilasciata ed è cresciuta in giudicato in esito ad una regolare procedura di accertamento
nella quale sono stati compiutamente esaminati gli interessi in gioco. D'altro
canto, il municipio si è avveduto dell'anomala situazione venutasi a creare sul
mapp. __________ a lavori praticamente già ultimati.
In simili evenienze non sussistevano le premesse per una decisione
di revoca del permesso, l'interesse dei suoi beneficiari alla sicurezza del
diritto risultando prevalente sull'interesse della collettività all'attuazione
del diritto oggettivo. Un sì drastico provvedimento avrebbe potuto tutt'al più
essere adottato se gli istanti avessero ottenuto la licenza con l'inganno. In
concreto non vi sono però ragioni per supporre ch'essi abbiano scientemente
presentato dei piani fuorvianti per indurre in errore i vicini e l'autorità
comunale. Donde la correttezza dell'agire del municipio, che in relazione alle
costruzioni edificate sul mapp. __________ si è limitato ad ordinare la riduzione
della lunghezza del muro di confine in consonanza con i piani approvati.
- Sulla scorta di quanto
precede il gravame deve essere respinto confermando - siccome immune da
violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm).
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza
degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 42 RLE; 9 NAPR di __________; 18, 28, 31, 46 e 61
PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio di fr.
1'000.- (mille) è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore
obbligo di versare ai resistenti __________ fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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