AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.494
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00494
DP 225/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 22 agosto 1995 (n. 4307) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 23 maggio 1995 degli insorgenti avverso la decisione 5
maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha autorizzato __________ ad
aprire quattro finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________
ubicata a confine con il mapp. __________ seguendo la procedura della notifica;
viste le risposte:
-
14 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
22 settembre 1995 del Municipio di
__________;
-
9 ottobre 1995 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 22 marzo 1995
__________ ha sollecitato al municipio di __________ l'autorizzazione ad aprire
quattro finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ ubicate a
confine con il mapp. __________, in sostituzione dell'esistente vetrocemento.
Il mapp. __________, di cui __________ é comproprietario, é ubicato nella zona
del nucleo centrale (Nc); il confinante mapp. __________, di proprietà dei ricorrenti
ed inedificato (mq 3055 di prato), é invece assegnato alla zona residenziale
intensiva (Ri).
b) Il municipio ha
trattato l'istanza secondo la procedura semplificata della notifica,
pubblicando la stessa nel periodo 4/18 aprile 1995. Entro il termine di
pubblicazione l'arch. __________ e __________ hanno presentato opposizione.
Essi hanno contestato in primo luogo la procedura adottata ed in secondo luogo
la legittimità dell'apertura di finestre a confine con il fondo di loro
proprietà: quell'intervento li avrebbe infatti obbligati ad arretrare le
costruzioni che sarebbero sorte al mapp. __________ a 4 ml dal confine delle
rispettive proprietà giusta l'art. 30 lett. c NAPR, che regolamenta le distanza
tra edifici nelle zone del nucleo. Gli opponenti hanno altresì evidenziato il
fatto che l'apertura di finestre a confine avrebbe aumentato l'inquinamento
fonico cui sarebbe stato esposto lo stabile al mapp. __________ una volta che
il mapp. __________ sarebbe stato edificato.
c) Con risoluzione 5
maggio 1995 il municipio ha approvato la notifica e respinto l'opposizione.
Esso ha rilevato che le costruzioni che sarebbero sorte sul mapp. __________
avrebbero comunque dovuto ossequiare la distanza di ml 4 dal confine in applicazione
dell'art. 29 lett. a NAPR, che fissa le distanze dai confini degli edifici
principali. L'Esecutivo non ha invece esaminato le altre contestazioni
(procedura adottata, problema dell'inquinamento fonico).
B. a) L'arch. __________ e
__________ sono insorti avverso la predetta decisione municipale con ricorso 23
maggio 1995 al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Essi
hanno ribadito ed ampliato le censure di cui all'opposizione, eccependo inoltre
un carente accertamento della fattispecie con riferimento al diritto di
protezione dell'ambiente, ed in particolare dell'inquinamento fonico cui sarebbe
stato esposto il mapp. __________ una volta edificato il mapp. __________.
b) Con risoluzione 22
agosto 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, nella misura in cui
questo doveva essere considerato ricevibile. Esso ha anzitutto rilevato che
l'avversata apertura di finestre, riferita a locali che non avrebbero mutato
destinazione, doveva essere annoverata tra "i lavori di rinnovazione e
trasformazione senza modificazione del volume, della destinazione e
dell'aspetto generale degli edifici od impianti" che l'art. 6 cpv. 1
lett. a cifra 1 RLE 1992 assoggetta nella zona edificabile a semplice notifica.
Il Consiglio di Stato ha indi confermato, sotto il profilo delle distanze, le
considerazioni svolte dal municipio di __________ ed ha infine dichiarato
irricevibile la contestazione di carattere ambientale, per difetto di legittimazione:
e questo per il motivo che una maggior esposizione al rumore dei locali dello
stabile al mapp. __________ non avrebbe arrecato alcun pregiudizio ai
ricorrenti.
C. L'arch. __________ e
__________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione governativa innanzi a questo
Tribunale con gravame 11 settembre 1995, attraverso il quale chiedono il suo
annullamento oltre a quello della decisione del municipio di __________ 5
maggio 1995. Essi riprendono le censure già sottoposte all'esame delle istanze
inferiori, affermando inoltre la loro legittimazione a sollevare anche contestazioni
legate all'inquinamento fonico dello stabile del resistente.
Il servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, il municipio di
__________ e __________ - quest'ultimo per lo meno implicitamente - hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque
ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
I ricorrenti contestano,
sotto l'aspetto formale, la procedura di semplice notifica adottata dal
municipio. Sotto quello sostanziale, la conformità con gli art. 29 e 30 NAPR
dell'apertura di finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ a
confine con la loro proprietà al mapp. __________ ed inoltre il mancato esame
della compatibilità con la legislazione sulla protezione dell'ambiente, ed in
particolare con l'OIF, dell'avversata domanda. Non appare tuttavia necessario,
per il Tribunale, di pronunciarsi su tutte le censure. L'accoglimento della
prima basta infatti per condurre all'annullamento tanto della risoluzione
governativa che di quella municipale impugnate.
-
3.1. Giusta l'art. 1 cpv. 1
LE edifici od impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la
licenza edilizia. La licenza é in particolare necessaria per la costruzione,
ricostruzione, trasformazione rilevante (compreso il cambiamento di
destinazione) e demolizione degli edifici ed altre opere, nonché per la modificazione
importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza
edilizia viene rilasciata dal municipio, previo avviso del dipartimento del
territorio riferito al diritto di competenza dell'autorità cantonale (art. 3
cpv. 1 LE), seguendo una specifica procedura, la cosiddetta procedura ordinaria,
istituita agli art. da 4 a 10 LE. Questa prevede segnatamente la pubblicazione
della domanda di costruzione da parte del municipio durante quindici giorni
presso la cancelleria comunale, la quale viene inoltre annunciata agli albi
comunali ed ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 1 e 3 LE). Gli atti vengono
contemporaneamente trasmessi al dipartimento (art. 6 cpv. 4 LE). Entro il
termine di pubblicazione ogni persona che dimostra un interesse legittimo può
opporsi alla concessione della licenza edilizia (art. 8 cpv. 1 LE). Del pari
entro 30 giorni dalla ricezione degli atti rispettivamente delle eventuali
opposizioni il dipartimento, tramite avviso vincolante per il municipio (art. 7
cpv. 2 LE), può chiedere che la stessa venga sottoposta a condizioni od oneri
od anche opporsi al suo rilascio (art. 7 cpv. 1 LE). Il municipio decide indi
sulla domanda e sulle eventuali opposizioni (art. 10 cpv. 1 LE). Contro la sua
decisione é dato ricorso al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, a questo
Tribunale (art. 21 cpv. 1 LE).
3.2. I lavori di
secondaria importanza soggiacciono alla procedura semplificata della notifica,
istituita agli art. da 11 a 13 LE: sono considerati tali i lavori di
rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del
volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti, il rifacimento delle
facciate, la sostituzione dei tetti, le costruzioni accessorie nelle zone
edificabili, le opere di cinta, le sistemazioni di terreno, la demolizione di
fabbricati (art. 11 cpv. 1 LE). La procedura di notifica é in principio
identica a quella ordinaria, con la sostanziale differenza tuttavia che gli
atti non vengono trasmessi al dipartimento e che pertanto il rilascio della
licenza é di esclusiva competenza del municipio (art. 12 e 13 LE). Eventuali
contestazioni circa la procedura da osservare sono invece di competenza del
dipartimento, il quale decide inappellabilmente (art. 11 cpv. 2 LE). Ciò non
toglie che simile decisione rivesta esclusivamente carattere incidentale. L'art.
11 cpv. 2 LE non pregiudica quindi la competenza delle autorità di ricorso di
verificare la bontà di una simile decisione dipartimentale in sede di ricorso
contro il rilascio di una licenza edilizia concessa - a dipendenza della stessa
- nella forma ordinaria o, soprattutto, semplificata.
3.3. La giurisprudenza di
questo Tribunale relativa all'or abrogata LE 1973 aveva costantemente
considerato che, trattandosi di un'eccezione al principio sancito agli art. 39
LE 1973 e 35 RLE 1974, giusta i quali tutte le domande di costruzione dovevano
essere trattate secondo la procedura ordinaria, l'art. 36 cpv. 1 RLE 1974, il
quale istituiva la procedura di notifica, doveva essere interpretato
restrittivamente, tenendo conto delle sue finalità. La scelta tra la procedura
ordinaria e quella semplificata non competeva comunque né all'istante né
all'autorità decidente, ma dipendeva dalle caratteristiche intrinseche dei
lavori previsti (cfr. tra tante STA 17.12.1990 in re G. e M., pubbl. in RDAT
II-1991 N. 39, consid. 2b; inoltre STA inedite 10.6.1994 in re P., consid.
2.2.; 28.4.1995 in re D.M., consid. 2.3.). Quella giurisprudenza mantiene in
principio la sua validità anche in vigenza dell'attuale ordinamento edilizio
quando si tratta di decidere se deve essere seguita la procedura ordinaria o
quella semplificata della notifica. La nuova legislazione edilizia non riprende
tuttavia più quanto disponeva l'ora abrogato art. 36 cpv. 3 RLE 1974, secondo
cui il municipio doveva immediatamente trasmettere al dipartimento le notifiche
di costruzione che implicavano l'applicazione di determinate importanti
disposizioni di competenza cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE, che non é
comunque volto a sostituire l'art. 36 cpv. 3 RLE 1974): dal 1 gennaio 1993 la
procedura di notifica é quindi limitata ai "casi-bagatella ove é scontata
l'applicazione del solo diritto di competenza comunale" (cfr. Rapporto
della commissione speciale per la pianificazione del territorio del 26 febbraio
1991, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5., pag. 2791, ad
art. 11). Diversamente dall'ordinamento previgente, quello attuale non permette
dunque più, in principio (e fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 cpv. 2
RLE), di adottare la procedura di notifica per quelle domande di costruzione
che devono essere esaminate (anche) alla luce del diritto la cui applicazione è
affidata al dipartimento.
3.4. Nel concreto caso il
municipio di __________ ha trattato l'istanza del resistente secondo la
procedura semplificata della notifica, ignorando le contestazioni sollevate a
questo riguardo dagli opponenti. Il municipio non ha quindi trasmesso gli atti
al dipartimento affinché decidesse quale fosse la procedura da seguire: né del
resto l'Esecutivo ha giustificato nella propria decisione accordante la licenza
i motivi della scelta della procedura adottata. Questa violazione non é
comunque di rilievo ai fini del presente giudizio. Così come non appare di
rilievo risolvere il quesito a sapere se la formazione di quattro finestre su
di una facciata di uno stabile soggiaccia alla procedura ordinaria, come
affermano i ricorrenti, oppure semplificata, come hanno ritenuto il municipio
ed il Consiglio di Stato. In effetti gli opponenti hanno sollevato delle
censure di natura ambientale, e più precisamente di inquinamento fonico riferite
all'applicazione degli art. 22 LPAmb e 31 OIF, così come del resto - e questo é
decisivo - l'apertura delle finestre prospettata dal resistente, in quanto riferita
senz'altro anche a locali sensibili al rumore giusta l'art. 2 cpv. 6 lett. a
OIF (il resistente stesso parla ad esempio di servire una cameretta e di una
cucina, non si sa tuttavia se con tinello o meno), necessita di una verifica
sotto l'aspetto di detta legislazione. Trattandosi di elementi edili esterni ai
sensi dell'art. 33 cpv. 1 OIF, la loro realizzazione soggiace infatti per lo
meno alle esigenze di isolamento acustico prescritte dagli art. da 32 a 35 OIF
(cfr. in particolare art. 32 cpv. 1 e 3 OIF), in applicazione dell'art. 21 cpv.
2 LPAmb. Ora, dal momento che la verifica (preventiva e posteriore
all'esecuzione) di dette esigenze non può essere effettuata dal municipio,
poiché l'applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente é
commessa al dipartimento (cfr. art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE e cifra 2
dell'allegato 1 al RLE), é giocoforza concludere che l'istanza 22 maggio 1995
poteva essere trattata solo secondo la procedura ordinaria, essendo la sola che
permetteva di svolgere un esame completo della stessa.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve dunque essere accolto e le risoluzioni impugnate
annullate. Gli atti devono essere retrocessi al municipio di __________ in
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm affinché, se del caso previa
completazione degli stessi a norma di legge, dia seguito ad una nuova procedura
volta al rilascio della licenza edilizia secondo la procedura ordinaria.
-
Il Tribunale rinuncia al
prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). __________ ed il comune di
__________ rifonderanno tuttavia, in ragione di metà ciascuno, un adeguato
importo per ripetibili ai ricorrenti (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. da 1 a 13, 21 LE, 18, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 22 agosto 1995 (n.
4307) del Consiglio di Stato e la decisione 5 maggio 1995 con cui il municipio
di __________ ha autorizzato __________ ad aprire quattro finestre sulla
facciata dello stabile al mapp. __________ ubicata a confine con il mapp.
__________ seguendo la procedura della notifica.
§§ Gli atti sono retrocessi al municipio di __________ affinché proceda
come al consid. 4.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. __________ ed il comune di __________ sono condannati a rifondere ai
ricorrenti un importo di fr. 300.-- per ripetibili in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster