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Numero d'incarto:
52.1995.504
Data decisione, Autorità:
24.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.95.00504
Lugano
24 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
contro
la
decisione 22 agosto 1995, no. 4256, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
12 giugno 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato la
demolizione della pavimentazione abusiva di un tratto di strada comunale e
gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.- per tale abuso;
viste le risposte:
esperita una visita in luogo,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ é amministratore della cantina viticola __________, con sede a
__________;
che gli impianti per la vinificazione, l'imbottigliamento ed
il deposito del vino sono situati fuori della zona edificabile, nella zona
agricola a S del paese, su fondi (part. no. __________ e __________ RFD)
raggiungibili attraverso una strada agricola sterrata, di proprietà del comune
(part. no. __________ RFD);
che il 9 settembre 1994 il
municipio di __________ ha posto il ricorrente in contravvenzione per aver
abusivamente pavimentato una cinquantina di mq della strada comunale, davanti all'entrata
della cantina viticola, posando un manto in calcestruzzo su un tratto di una ventina
di metri;
che sentite le giustificazioni addotte dal prevenuto in
contravvenzione, il 12 giugno 1995 il municipio ha ordinato la rimozione
dell'opera abusiva, infliggendogli nel contempo una multa di fr. 5'000.- per
violazione della LE e dell’art. 107 LOC;
che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto il ricorso interposto da __________ contro la predetta
risoluzione municipale, confermando l'ordine di demolizione, ma riducendo la
multa a fr. 2'000.-;
che, ravvisati nell'intervento abusivo gli estremi di una non
meglio precisata violazione materiale della LE, il Governo ha in sostanza
ritenuto giustificata l'adozione di un provvedimento di ripristino, ma
eccessiva la multa inflitta;
che contro il predetto giudizio amministrativo il soccombente
è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di
sostituire l'ordine di demolizione con una sanzione pecuniaria retta dall'art.
44 LE; rievocati i fatti, l'insorgente ha riproposto in questa sede le censure
sollevate senza successo davanti alla precedente istanza; la pavimentazione
abusiva, obietta, non lederebbe minimamente l'interesse pubblico e sarebbe
indispensabile per garantire l'igiene nell'adiacente cantina viticola;
che all’accoglimento del
ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con
argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e
la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date dagli art. 21 e 45
LE, 43 e 46 PAmm;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, integrati dai documenti prodotti dal ricorrente
in questa sede (preventivo dei lavori di demolizione, fotografie) e dalle
risultanze del sopralluogo esperito da questo Tribunale (art. 18 PAmm);
che gli interventi alle strade comunali non sottostanno alla
legge edilizia, ma sono di principio assoggettati all'esperimento della
procedura di approvazione dei progetti prevista dalla legge cantonale sulle
strade del 23 marzo 1983 (art. 1, 2, 4 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 6, 32 e 33 LStr; STA
7.12.98 in re B.; Scolari, Commentario, II ed., N. 662 ss.)
che non soggiacciono alla LStr i soli lavori di semplice
manutenzione o di ripristino di opere distrutte da eventi naturali o da altre
cause, ossia quei lavori prevalentemente intesi a conservare lo stato e l'uso
delle strade esistenti e che non modificano in modo apprezzabile né l'opera né
l'aspetto dei luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di
legge sulle strade, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 2495
ss.; RDAT II-1993 N. 39 e 41);
che ad ogni buon conto, la costruzione, sistemazione e manutenzione
delle strade comunali, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali spetta
esclusivamente all'ente locale proprietario dell'opera (cfr. art. 4 cpv. 2 LStr
e, per quanto attiene più specificatamente alla manutenzione, art. 37 ss. LStr);
che stando così le cose, appare evidente che l'ordine di
demolizione impartito dal municipio di __________ in base all'art. 43 LE non
può essere tutelato; la LE non torna infatti applicabile alle strade pubbliche
o aperte al pubblico, impianti la cui costruzione, sistemazione e manutenzione
è regolamentata da altre, specifiche disposizioni di legge (LStr);
che dato che l’opera abusiva ha per oggetto una strada aperta
al pubblico (art. 2 cpv. 2 LStr), il municipio non doveva affatto ordinare al
ricorrente di ripristinare la situazione preesistente, rimuovendo il manto di
calcestruzzo posato senza permesso;
che l'autorità comunale era già di per sé legittimata, in
quanto proprietaria dell’opera, ad intervenire direttamente per eliminare
l’abuso, addebitando le relative spese all’insorgente;
che la costruzione, la sistemazione e la manutenzione di
strade aperte al pubblico rientrano infatti nelle competenze dell’ente
pubblico, che non possono essere delegate ai privati (art. 4, 32 seg., 37 seg. LStr,
79 LALPT; RDAT I-1996, N. 42).
che entro questi limiti il ricorso va quindi accolto,
annullando l’ordine di ripristino impartito dal municipio di __________ e la
decisione del Consiglio di Stato che lo conferma;
che le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani
regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono puniti con l’ammonimento o
con multe d’importo differenziato a seconda della natura dell’infrazione commessa
(art. 46 LE);
che la manomissione dell’opera viaria in esame posta in
essere dal ricorrente non viola la legge edilizia, ma la legge sulle strade;
che l’insorgente non avrebbe pertanto dovuto essere
perseguito in base all’art. 46 LE, bensì in base all’art. 53 LStr, che per violazioni
concernenti strade comunali permette al municipio di infliggere multe sino a
fr. 10’000.-;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il
ricorso va quindi accolto anche nella misura in cui è rivolto contro la multa;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti gli art. 21, 46 LE; 53 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 22 agosto 1995 del
Consiglio di Stato (n. 4256) che conferma l’ordine di ripristino e riduce la
multa a fr. 2’000.-.
1.2. la decisione 12 giugno 1995 con
cui il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente di rimuovere la
pavimentazione posata abusivamente sulla strada comunale part. n. __________
RFD e gli ha inflitto una multa di fr. 5’000.- per l’abuso commesso;
-
Resta riservata al municipio
di __________ la facoltà di procedere direttamente al ripristino, addebitando
al ricorrente le relative spese.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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