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Numero d'incarto:
52.1995.549
Data decisione, Autorità:
10.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00549
DP 284/95
leo
Lugano
10 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 2 novembre 1995 di
per
ritardata giustizia
contro
il
Consiglio di Stato per non aver evaso le sue petizioni 25 maggio 1994 e 31
maggio 1995;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ ha presentato due petizioni al Consiglio di Stato,
in data 25 maggio 1994 e 31 maggio 1995, sul problema delle "Comunità
religiose", da lui ritenuto grave e preoccupante tanto quanto quello della
droga;
che con il presente ricorso per denegata giustizia il
ricorrente chiede venga fatto ordine all'esecutivo cantonale di rispondere alle
sue petizioni, finora rimaste inevase;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 45 PAmm l'autorità di ricorso può essere
adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;
che in sostanza occorre che l'autorità (in casu il Tribunale
cantonale amministrativo) sia competente a giudicare il merito della
controversia affinché possa essere investita della conoscenza di un reclamo per
denegata giustizia;
che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo é dato solamente nei casi previsti dalla legge contro le
decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato
(clausola enumerativa);
che il Tribunale cantonale amministrativo può d'altro canto respingere
immediatamente o dopo richiamo degli atti i ricorsi inammissibili o
manifestamente infondati (art. 48 PAmm);
che nel nostro ordinamento costituzionale il diritto di
petizione é garantito dall'art. 57 della Costituzione federale rispettivamente
dall'art. 7 della Costituzione cantonale;
che, per principio, la petizione é un atto che può essere
presentato presso qualsiasi autorità (cfr. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II pag. 953);
che, mentre le petizioni indirizzate al legislativo cantonale
sono disciplinate dalla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il
Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, quelle che, come nel caso di specie,
sono presentate all'autorità governativa non sottostanno ad alcuna
regolamentazione specifica;
che non vi é di conseguenza alcuna norma di legge che consenta
di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo una decisione del
Consiglio di Stato consecutiva all'inoltro di una petizione;
che d'altro canto nemmeno poteva essere altrimenti siccome
il diritto di petizione non conferisce alcun diritto
all'ottenimento di una prestazione positiva e quindi all'emanazione di una
decisione d'ordine o di merito: l'autorità a cui la petizione viene indirizzata
ha per contro il solo dovere di prenderne conoscenza entro ragionevole termine
(cfr. parere Guido Corti CdS pubblicato in RDAT II-1991, pag. 343 e riferimenti
ivi citati);
che in siffatte evenienze il ricorso inoltrato da __________
va dichiarato improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale
amministrativo;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 57 Cost. federale; 7 Cost. Cantonale; 3, 18, 28, 48,
60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 300.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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