AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.57
Data decisione, Autorità:
12.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00057
leo
Lugano
12 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 31 gennaio 1995 di
rappr.
da: studio avv. __________
contro
la
decisione 10 gennaio 1995 (no. 56) del Consiglio di Stato, che ha
parzialmente respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la
risoluzione 27 luglio 1994 con la quale il Municipio di __________ ha negato
a quest'ultimo il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria per la
trasformazione di un pollaio in canile al mapp. __________ RFD;
viste le risposte:
-
4 febbraio 1995 di __________ e
__________;
-
6 febbraio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
14 marzo 1995 del municipio di
__________;
-
13 aprile 1995 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Senza
chiedere alcun permesso, nel 1976 il resistente __________ ha trasformato in
canile un pollaio di ca. 33 mq annesso alla sua casa d'abitazione di __________
(mapp. no. __________; zona R2), allo scopo di insediarvi un allevamento amatoriale
di Setter inglesi (2-3 cani adulti con le rispettive cucciolate).
Lo
stabilimento è stato ristrutturato nel 1981. Anche questa volta senza la necessaria
autorizzazione.
B. Dando
seguito alle lamentele inoltrate da alcuni vicini a causa dei rumori
provenienti dal canile, il 21 luglio 1993 il municipio di __________ ha
ordinato a __________ di allontanare tutti gli animali.
L'ordine
è stato tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con decisione 30 novembre
1993, resa dopo minuziosi accertamenti, ha escluso l'esistenza di disturbi tali
da giustificare un intervento del municipio agente in veste di autorità di
polizia locale.
Previa
verifica delle risultanze degli accertamenti esperiti dal Governo, il Tribunale
cantonale amministrativo ha a sua volta respinto un ricorso inoltratogli dal
comune di __________ contro la predetta risoluzione governativa.
C. Analogamente
sollecitato dall'autorità comunale, l'8 ottobre 1992 il resistente __________
aveva nel frattempo chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria
per la trasformazione del pollaio attuata abusivamente anni prima. Alla domanda
si sono opposti __________ e numerosi altri vicini, irritati dalla presenza - a
loro dire molesta - degli animali.
Il 9
agosto 1993 il Dipartimento del territorio ha rilasciato l'autorizzazione
cantonale a costruire, subordinandola al rispetto di alcune condizioni (numero
dei cani non superiore alle tre unità; possibilità di tenere la cucciolata solo
fino allo svezzamento; alloggio dei cani in cuccie chiuse durante il periodo
notturno).
Con
risoluzione 27 luglio 1994, l'autorità comunale ha invece negato la licenza
edilizia richiesta, ritenendo che il canile fosse incompatibile con l'art. 142
del nuovo Regolamento comunale (RC), che vieta nell'abitato le installazioni
per ricovero di animali suscettibili di costituire molestia. Con il medesimo
provvedimento, il municipio ha quindi disposto che "il canile così
ricavato senza il permesso di costruzione non può essere utilizzato a tale
scopo".
D. Con
giudizio 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della
licenza edilizia, respingendo parzialmente l'impugnativa contro di esso
inoltratagli da __________.
Narrati
i fatti ed esposte le argomentazioni addotte dalle parti in causa, l'autorità
di ricorso di prime cure ha accertato innanzi tutto come la fattispecie dovesse
essere decisa in base alla LE del 1973.
Posta
questa premessa, ha ritenuto che l'insediamento abusivo del canile non potesse
beneficiare della tutela delle situazioni acquisite invocata dall'insorgente e
che l'art. 142 RC, già in vigore al momento dell'adozione della querelata
decisione municipale, ostasse irrimediabilmente al rilascio della chiesta
licenza in sanatoria. Richiamandosi al termine di perenzione dell'azione di
ripristino delle opere abusive sancito dall'art. 57 LE 1973, il Consiglio di
Stato ha nondimeno escluso che l'esecutivo comunale potesse vietare
l'utilizzazione del canile.
E. __________
ha accettato il predetto giudizio governativo.
Contro
lo stesso insorge invece davanzi al Tribunale cantonale amministrativo il vicino
__________, chiedendo il ripristino del divieto d'utilizzazione sancito dal
municipio di __________.
Secondo
il ricorrente, l'ordine impartito dall'autorità comunale in base ad una disposizione
volta a proteggere un bene di polizia, qual'è la tranquillità pubblica, non sarebbe
soggetto al termine quinquennale di perenzione sancito dall'art. 57 cpv. 5 LE
1973. La giurisprudenza - argomenta - esclude infatti la perenzione quando sussistono
motivi di polizia particolarmente pressanti e imprescindibili.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della
decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene __________, il quale contesta partitamente le
tesi dell'insorgente, ribadendo in specie come il canile non sia di alcun
turbamento per la quiete pubblica e sottolineando di aver adottato particolari
accorgimenti per scongiurare qualsiasi molestia a danno del vicinato.
Il
municipio di __________ sollecita invece l'accoglimento dell'impugnativa, precisando
che i cani allevati dal resistente con intendimenti lucrativi continuano a
recare disturbo ai molti cittadini della zona. Dello stesso avviso sono
__________ e __________, mentre gli altri vicini opponenti hanno rinunciato a
presentare osservazioni.
Considerato, in diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 49 LE 1973
e 45, rispettivamente 52 LE 1991.
La
legittimazione dell'insorgente, vicino di casa e già opponente, è incontestabile.
Il
ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine.
-
Date
le circostanze e la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può
essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è infatti
perfettamente nota a questo tribunale che ha già dovuto occuparsi del caso
(cfr. STA 5.4.94 in re comune di __________).
-
Oggetto
dell'impugnativa in esame è unicamente il divieto di utilizzazione del canile
impartito dal municipio di __________ al resistente in conseguenza della
decisione di rifiuto della licenza in sanatoria.
Il
diniego della licenza non è in contestazione. __________ ha infatti rinunciato
a contestare che il canile costituisca un'istallazione per il ricovero di
animali non autorizzabile giusta l'art. 142 RC, in quanto suscettibile di
costituire molestia.
Il
divieto in discussione, volto a ripristinare una situazione conforme al
diritto, rientra nel novero dei provvedimenti che l'autorità comunale è tenuta
ad adottare una volta accertata la sussistenza di una violazione materiale
della legge.
Giusta
l'art. 52 cpv. 2 LE 1991, le decisioni concernenti le opere abusive non ancora
decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di
ricorso soggiacciono al nuovo diritto.
Nell'evenienza
concreta, il controverso divieto di utilizzazione è posteriore all'entrata in
vigore della nuova LE. Di principio, alla fattispecie torna quindi applicabile
la nuova legge edilizia cantonale, entrata in vigore il 1° gennaio 1993.
- 4.1.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE 1991, il municipio ordina la demolizione o la
rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi
o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza
importanza per l'interesse pubblico. Un'opera che lede in misura minima
l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere
fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato. Resta
riservato il principio di proporzionalità.
Contrariamente
al vecchio ordinamento (cfr. art. 57 cpv. 5 LE 1973), la nuova LE non
assoggetta l'azione di ripristino a termini di perenzione. Per considerazioni
riferite alla sicurezza del diritto, l'azione di ripristino soggiace unicamente
al termine trentennale della prescrizione acquisitiva dell'art. 662 CC
apllicato in via di analogia; termine che inizia a decorrere dalla fine dei
lavori abusivi. Un'eccezione a questa regola giurisprudenziale si impone soltanto
nel caso in cui l'opera abusiva metta a repentaglio beni di polizia di primaria
importanza, quali la vita o l'integrità fisica delle persone: beni che per loro
natura non ammettono prescrizione o perenzione (DTF 107 I a 121 seg.; Mäder,
Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 673 ;
Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, in RDAT 1991 II pag.
429 ).
4.2.
Per principio, l'autore di un illecito è giudicato in base al diritto
applicabile al momento in cui l'infrazione è stata commessa se questo gli è più
favorevole di quello entrato successivamente in vigore (art. 2 cpv. 2 CP; DTF
97 IV 237, 77 IV 207). Il principio della lex mitior è applicabile anche nel
campo dei provvedimenti di ripristino (STA 13 agosto 1993 in re Comune di M. e
R., STA 21 luglio 1994 in re B. e rinvii).
Riservato
il caso in cui l'opera abusiva metta a repentaglio beni di polizia di primaria
importanza (Scolari, Diritto amministrativo, N. 290; DTF 107 Ia 121, 105 Ib
265), l'adozione di misure di ripristino riferite ad opere abusive realizzate
prima dell'entrata in vigore della nuova LE (1. gennaio 1993) è quindi esclusa
qualora, a quel momento, i termini di perenzione fissati dall'art. 57 cpv. 5 LE
1973 fossero già scaduti.
4.3. In
concreto, la trasformazione abusiva messa in atto dal resistente F. risale
quantomeno al 1981.
Al
momento dell'entrata in vigore della nuova LE, il termine quinquennale di perenzione
dell'azione di ripristino previsto dall'art. 57 cpv. 5 LE 1973 (cinque anni
dall'esecuzione dell'opera abusiva) era quindi abbondantemente trascorso.
Ne
discende che il divieto di utilizzazione impartito dal municipio di __________
con decisione del 27 luglio 1994 può reggere soltanto nella misura in cui
l'opera abusiva in contestazione pregiudichi beni di polizia di primaria
importanza. In altri termini, può essere confermato solo se si giustifica anche
prescindendo dall'illegittimità dell'opera edilizia. Decorsi i termini di
perenzione dell'art. 57 LE 1973, provvedimenti di ripristino volti a
ristabilire una situazione conforme al diritto sono per principio ammessi
soltanto nella misura in cui risulterebbero giustificati anche nei confronti di
una costruzione debitamente autorizzata.
- Dato
per acquisito che il termine quinquennale di perenzione di cui all'art. 57 cpv.
5 LE 1973 è ormai abbondantemente trascorso, si deve in concreto escludere che
il controverso divieto di utilizzazione possa essere giustificato dalle
turbative lamentate dal ricorrente. Gli accertamenti esperiti dal Consiglio di
Stato e da questo stesso tribunale nell'ambito della procedura ricorsuale
promossa dal comune di __________ nel 1993 per ottenere il ripristino
dell'ordine di evacuazione del canile impartito al resistente permettono di
affermare senza tema di smentita che il disturbo arrecato dall'allevamento alla
quiete pubblica non è di rilevanza tale da giustificare un intervento
dell'autorità di polizia locale. Manifestamente, non ci si trova in presenza di
immissioni suscettibili di pregiudicare beni di polizia di primaria importanza
e di legittimare pertanto l'adozione di provvedimenti di ripristino che non
potrebbero di per sè essere adottati a causa della decorrenza del termine di
perenzione previsto dall'art. 57 cpv. 5 della LE abrogata.
Nulla permette
d'altro canto di dubitare che la situazione del canile si sia nel frattempo
modificata al punto tale da sovvertire le risultanze dei minuziosi accertamenti
esperiti dalle istanze di ricorso nell'ambito della procedura ricorsuale
sfociata nella sentenza 5 aprile 1994 di questo tribunale, di cui si è detto in
narrativa.
Vero è
che in quel giudizio veniva riservata all'autorità comunale la facoltà di adottare
misure di ripristino conseguenti ad un eventuale diniego della licenza edilizia
che il resistente aveva nel frattempo chiesto in sanatoria. Tale eventualità
era tuttavia implicitamente subordinata alla condizione che non fosse nel frattempo
subentrata la perenzione dell'azione di ripristino. Ipotesi, questa, che invece
si è verificata, precludendo al municipio la possiblità di ordinare
provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto edilizio.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va quindi respinto confermando - siccome
immune da violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61
PAmm).
La
tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 57 LE 1973; 21, 43, 45, 52 LE 1991; 142 Regolamento comunale di
__________; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 700.- (settecento) è posta a carico del ricorrente,
che rifonderà al resistente __________ fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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