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Numero d'incarto:
52.1995.572
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00572
DP 307/95
cm
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 22 novembre 1995, no. 6324, del Consiglio di Stato che evade a'
sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 6 maggio 1993 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato
di chiudere un cantiere aperto sulla part. no. __________ RFD e di
ripristinare lo status quo ante;
viste le risposte:
-
15 dicembre 1995 del Dipartimento del
territorio;
-
18 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
2 gennaio 1996 del Comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 maggio 1993 il
municipio di __________ ha notificato al ricorrente __________ una risoluzione
del seguente tenore:
" IL MUNICIPIO DI __________
visto che il sig. __________ ha proceduto all'apertura di
un cantiere edile sul mapp. no. __________ malgrado che l'autorizzazione a
costruire non sia ancora stata rilasciata effettuando inoltre alcuni interventi
di ordine edile;
richiamata la nostra lettera del 3 marzo 1993:
considerato che i lavori in parola sono stati eseguiti in
zona boschiva;
richiamati gli art. 28 e 37 NAPR;
visto l'art. 43 della Legge Edilizia del 13 marzo 1991,
decide:
- E'
ordinata al sig. __________ la chiusura del cantiere succitato con ripristino
dello stato quo ante del sedime interessato, entro il termine di un mese dalla
crescita in giudicato della presente decisione, sotto comminatoria:
a) all'esecuzione
d'ufficio a sue spese;
b) dei
disposti dell'art. 292 CPS che prevede la pena di multa o l'arresto per chi non
ottempera a una decisione intimata da un'autorità competente.
- E'
riservata la procedura di contravvenzione."
B. Contro questa risoluzione
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente i lavori intrapresi sarebbero stati
autorizzati dal municipio con decisione del 20 settembre 1990.
Stando al municipio si sarebbe invece trattato di opere
previste da una domanda di costruzione respinta con decisione 1. giugno 1990;
decisione contro la quale __________ era insorto davanti al Consiglio di Stato.
C. Il 23 maggio 1995 il
Servizio dei ricorsi ha esperito un'udienza in contraddittorio. In
quell'occasione il municipio ha sostenuto che i lavori intrapresi rispettavano
il permesso a suo tempo concesso (20 settembre 1990) e che l'ordine avversato
doveva essere interpretato quale diffida ad ultimarli con la dovuta
sollecitudine (art. 24 RALE). Alle parti è stato assegnato un termine di un mese
"onde cercare di addivenire ad una composizione bonale della vertenza,
segnatamente per concordare una data d'esecuzione dei lavori".
D. Trascorso infruttuosamente
il termine suddetto, con giudizio 22 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha
evaso il ricorso come ai considerandi, riformando la decisione 6 maggio 1993
nel senso che al ricorrente veniva impartito un termine di due mesi per
completare i lavori intrapresi sul suo fondo in base alla licenza 20 settembre
1990, pena la revoca della stessa con conseguente obbligo di ripristinare lo
status quo ante.
E. Contro questo giudizio
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga annullato assieme alla controversa risoluzione municipale.
Posta in evidenza l'incongruenza di questo provvedimento, l'insorgente
nega in sostanza che il Consiglio di Stato possa sostituirsi al municipio per
diffidare il costruttore a portare a termine i lavori intrapresi sulla base di
una licenza edilizia accordatagli.
F. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Alla stessa conclusione approda il municipio di __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, dichiarando di condividere
il giudizio governativo censurato.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono in effetti pacifiche.
- Giusta l'art. 43 LE,
richiamato dalla decisione 6 maggio 1993 qui in esame, "il municipio
ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la
legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori".
L'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una
violazione materiale del diritto, ovvero di un intervento edilizio per il quale
non può essere rilasciata una licenza in sanatoria.
L'art. 24 RLE richiamato dalla decisione governativa in esame
stabilisce invece che il permesso può essere revocato, previa diffida, se i
lavori non vengono proseguiti nei modi e nei termini usuali e che, in tal caso,
l'autorità esige il ripristino di una situazione conforme al diritto.
L'art. 43 LE e l'art. 24 RLE disciplinano fattispecie
sostanzialmente diverse. Diversi sono i presupposti e diverse sono le conseguenze.
L'art. 43 LE ha per oggetto interventi abusivi che non
possono essere sanati. L'art. 24 RLE tratta invece di interventi autorizzati
che vengono a porsi in contrasto con il diritto in seguito alla revoca del
permesso per mancata prosecuzione dei lavori.
- Nell'evenienza concreta, il
municipio di __________ ha adottato il provvedimento impugnato fondandosi
sull'art. 43 LE. La decisione 6 maggio 1993 costituiva inequivocabilmente un
ordine di ripristino conseguente ad un intervento edilizio abusivo. La motivazione
che lo sorregge non lascia spazio a dubbi: l'autorità comunale rimproverava
invero all'insorgente di aver eseguito lavori non autorizzati e non autorizzabili
(in quanto interessanti l'area boschiva).
Gli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato hanno evidenziato
che i lavori erano invece stati autorizzati.
Già questo accertamento avrebbe dovuto indurre il Consiglio
di Stato ad accogliere il ricorso e ad annullare l'ordine censurato.
Fondandosi sul fatto che i lavori non erano stati portati
avanti nei modi e nei termini usuali il Consiglio di Stato ha tuttativa
ritenuto di convertire l'ordine di ripristino in una diffida a portare a termine
i lavori pena la revoca della licenza 20 settembre 1990. Siffatto modo di
procedere non può essere condiviso. Nell'ambito di una procedura di ricorso
contro un provvedimento di ripristino non è invero dato al Consiglio di Stato
di sostituirsi all'autorità comunale nell'esercizio di prerogative spettanti a
quest'ultima e riguardanti un contesto del tutto diverso dall'oggetto
dell'impugnativa. E' infatti compito precipuo del municipio pronunciare la diffida
prevista dall'art. 24 RLE. Ed è pure compito del municipio revocare il permesso
in caso di inosservanza del termine assegnato per portare a compimento i lavori
intrapresi.
Il Consiglio di Stato può intervenire soltanto in via
sussidiaria, quale autorità di vigilanza sui comuni, quando siano dati i presupposti
degli art. 197 seg. LOC. Ipotesi ,questa, che in concreto non si verifica.
- Così stando le cose, il
ricorso va accolto, annullando la decisione municipale impugnata e quella
governativa che la conferma siccome lesive del diritto.
Resta ovviamente impregiudicata la facoltà del municipio di
procedere nei confronti del ricorrente in conformità dell'art. 24 RLE,
diffidandolo a portare a termine i lavori intrapresi, pena la revoca della
licenza e l'obbligo di ripristinare una situazione conforme al diritto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43, LE; 24 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 6 maggio 1993 del
municipio di __________;
1.2. la decisione 22 novembre 1995, no.
6324, del Consiglio di Stato;
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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