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Numero d'incarto:
52.1995.580
Data decisione, Autorità:
11.01.1996, TRAM
Incarto
n.
52.95.00580
DP 316/95
52.95.00581
DP 317/95
52.95.00582
DP 318/95
cm
Lugano
11 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi:
__________ del 30 marzo 1993
dell’8 aprile 1993
contro
la
risoluzione 16 marzo 1993 (n. 1861) del Consiglio di Stato, che ha respinto i
ricorsi degli insorgenti avverso la decisione del municipio di __________ di
data 30 novembre 1991 di imporre a carico degli stessi la tassa per la
raccolta dei rifiuti per l’anno 1991, di
fr.
100.--;
ed
inoltre da
____________________ (rappr. dal lic. iur. __________)
del 21 aprile 1993
contro
la
risoluzione 16 marzo 1993 (n. 1859) del Consiglio di Stato, che ha respinto i
ricorsi degli insorgenti avverso la decisione del municipio di __________ di
data 30 novembre 1991 di imporre a carico degli stessi la tassa per la
raccolta dei rifiuti per l’anno 1991, di
fr.
100.--;
viste le risposte:
-
14 aprile 1993 del Municipio di
__________,
-
27 aprile 1994 del Consiglio di
Stato,
al
ricorso di __________
-
21 aprile
1993 del Municipio di __________,
-
27 aprile
1993 del Consiglio di Stato,
al ricorso di
__________;
-
11 maggio
1993 del Municipio di __________,
-
26 maggio
1993 del Consiglio di Stato,
al ricorso
__________;
richiamata
la sentenza 20 novembre 1995 del Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 13 marzo
1991 il consiglio comunale di __________ ha proceduto alla modifica del
regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti (in seguito:
RRR). Tramite la modifica dell’art. 27 lett. a cifra 1 RRR esso ha segnatamente
istituito una tassa annua di fr. 100.-- per la raccolta e l’eliminazione dei
rifiuti a carico delle economie domestiche di persone domiciliate, fino a quel
momento esenti dall’impo-sizione. L’entrata in vigore della modifica,
pubblicata all’albo comunale nel periodo 15 marzo/16 aprile 1991, é stata
fissata con effetto retroattivo al 1. gennaio 1991. La modifica é indi stata
approvata dal dipartimento dell’interno con decisione 23 luglio 1991.
B. In applicazione dell’art. 27
lett. a cifra 1 RRR, testo modificato il 13 marzo 1991, in data 30 novembre
1991 il municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti indicati in
ingresso, tutti domiciliati a __________, la tassa per la raccolta e
l’eliminazione dei rifiuti riferita all’anno stesso, di fr. 100.--. I predetti
sono tutti insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso l’imposizione in
rassegna. Con due risoluzioni di data 16 marzo 1993 (n. 1859 e 1861) il Governo
ha respinto i gravami, procedendo comunque ad una modifica d’ufficio dell’art.
1 RRR ed annullando l’art. 27 lett. a cifra 2 RRR.
C. I ricorrenti indicati in
ingresso si sono aggravati avverso le risoluzioni governative 16 marzo 1993
davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarle. Con sentenza
2 maggio 1994 Il Tribunale ha accolto i gravami. In primo luogo esso ha
considerato che l'imposizione della tassa a partire dal 1. gennaio 1991 fosse
contraria al principio dell'irretroattività delle leggi; questa poteva avere
luogo solo a partire dalla data di approvazione della modifica del RRR ad opera
del dipartimento, ossia dal 23 luglio 1991. Per questo motivo il Tribunale ha
sancito anzitutto una riduzione del tributo ai 5/12 (arrotondati)
di fr. 100.--, potendo
esso interessare solo i mesi di agosto/dicembre 1991. Il Tribunale ha tuttavia
inoltre ritenuto che la fissazione in fr. 100.-- annui della tassa per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a valere indistintamente per
tutte le economie domestiche di domiciliati disattendesse il principio della
causalità ancorato all'art. 2 LPA. Esso ha quindi approntato una soluzione
sommaria e provvisoria, volta alla sola definizione della contestazione
sottopostagli, secondo cui per ossequiare detto principio la tassa in rassegna
doveva essere ridotta a fr. 40.-- annui per le persone che vivevano sole
(e ), a fr. 80.-- per le economie domestiche composte da
due persone (), mentre che doveva essere aumentata a fr. 200.-- per
le economie domestiche di cinque persone (). Integrando le due
anzidette conclusioni il Tribunale ha infine ridotto le tasse in rassegna a fr.
17.-- per __________ e __________, a fr. 33.-- per __________ ed a fr. 84.--
per __________. Il Tribunale ha inoltre annullato la tassa di giudizio di fr.
50.-- ciascuno posta a carico di __________ e __________ nel dispositivo n. 4
della risoluzione governativa 16 marzo 1993 (n. 1859).
D. Con sentenza 20 novembre
1995 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso di diritto
pubblico presentato dal comune di __________ l'8 giugno 1994 avverso il
giudizio 2 maggio 1994 di questo Tribunale. L'alta Corte federale ha tutelato
la violazione del principio dell'irretroattività delle leggi riscontrata dal
Tribunale amministrativo (consid. 8). Ha invece disatteso l'opinione secondo
cui una tassa di fr. 100.-- a valere per tutte le economie domestiche sia
contraria al principio della causalità sancito all'art. 2 LPA (consid. 11 b).
Il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza 2 maggio 1994 di questo
Tribunale per violazione dell'autonomia spettante al comune nella
determinazione di siffatti tributi causali (consid. 12 e dispositivo n. 3).
Donde il presente, nuovo giudizio, volto a definire l'importo dell'avversata
tassazione in consonanza con quanto disposto dal Tribunale federale nel
giudicato 20 novembre 1995.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 LOC, 43 PAmm). I ricorsi
possono inoltre essere decisi senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Come é appena stato
ricordato il Tribunale federale ha stabilito che l'importo di fr. 100.--
preteso dal comune di __________ nei confronti dei ricorrenti a titolo di tassa
per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti riferita all'anno 1991 é conforme
al principio della causalità. L'imposizione disattende unicamente il principio
dell'irretroattività delle leggi, poiché il dipartimento ha approvato la
modifica dell'art. 27 lett. a cifra 1 RRR, che ha istituito la tassa in
discussione, solo il 23 luglio 1991. L'avversata tassa può pertanto essere
imposta solo a partire da quella data: concretamente - ed arrotondando per
difetto - per gli ultimi 5 mesi di quell'anno. L'importo della stessa deve
dunque essere ridotto a 5/12 di fr. 100.--, ossia a fr. 42.--.
-
Sulla scorta di quanto
precede i ricorsi devono dunque essere accolti parzialmente e la tassa per il
servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti posta a carico dei ricorrenti
dal comune di __________ per l’anno 1991 ridotta a fr. 42.-- per ciascun ricorrente.
Le risoluzioni impugnate devono essere modificate di conseguenza. Per questo
motivo deve del pari essere annullata la tassa di giudizio di fr. 50.--
ciascuno messa a carico di __________ e __________ nel giudicato governativo n.
1859 (nella risoluzione n. 1861 il Consiglio di Stato non ha invece emesso
alcuna tassa di giudizio).
-
La tassa di giudizio della
presente sede, di fr. 500.--, deve essere ripartita proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Essa viene quindi posta a
carico del comune di __________, che é intervenuto nella lite a tutela di interessi
economici propri, per fr. 340.--, ed in ragione di fr. 40.-- ciascuno a carico
dei singoli ricorrenti.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 30, 31, 48, LPA; da 68 a 70 LALIA; il RRR di __________; 208, 209
LOC, 18, 28, 43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. La tassa
per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti per l'anno 1991 emessa dal
municipio di __________ il 30 novembre 1991 é ridotta a fr. 42.-- nella misura
in cui concerne i ricorrenti indicati in ingresso.
§§. Le
decisioni municipali 30 novembre 1991 e governative 16 marzo 1993 (n. 1859 e
1861) sono modificate di conseguenza per quanto concerne i predetti ricorrenti.
§§§. La tassa di
giudizio di fr. 50.-- ciascuno posta a carico di __________ e __________ nel
dispositivo n. 4 della risoluzione governativa 16 marzo 1993 (n. 1859) é annullata.
-
La tassa di giudizio di fr.
500.-- é posta a carico del comune di __________ in ragione di fr. 340.-- e dei
singoli ricorrenti in ragione di fr. 40.-- ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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