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Numero d'incarto:
52.1996.124
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00124
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 maggio 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 8 maggio 1996 (no 2347) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 gennaio
1996 con la quale il municipio di __________ ha ordinato la rettifica dei
comignoli realizzati sul tetto della costruzione sita al mappale no
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 marzo 1995 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare e riordinare una
casa d'abitazione situata nel centro storico della città (part. n. __________
RFD), sostituendo il tettto dello stabile e modificandone parzialmente la foggia.
I piani annessi alla domanda di costruzione prevedevano
inoltre di posare sul tetto canne fumarie dotate di sfiatatoi a fessure
multiple, in sostituzione dei vecchi e caratteristici comignoli ricoperti da
spioventi in tegole a doppia falda. Le modifiche di questi manufatti non erano
evidenziate con i colori giallo e rosso.
Con decisione 28 aprile 1995 il Municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta.
B. Ritenendo che i comignoli
non fossero stati realizzati in modo conforme ai piani approvati, il 13
novembre 1995 l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha invitato il progettista a
presentare una notifica di variante.
Riallacciandosi a questa richiesta, il 24 novembre 1995 il
progettista ha trasmesso all'UTC un piano con l'indicazione dei comignoli
esistenti e dei comignoli eliminati. Il 28 seguente lo stesso progettista ha
inoltre trasmesso all'UTC una copia dei piani approvati, sottolineando come i
comignoli eseguiti corrispondessero a quelli raffigurati dai piani approvati.
C. Con decisione 16 gennaio
1996 il Municipio di __________ ha notificato alla ricorrente un rapporto di
contravvenzione per aver sostituito i caratteristici comignoli dell'edificio
con canne fumarie coronate da torrini prefabbricati.
Nei considerandi del rapporto di contravvenzione, il
municipio ha pure respinto la notifica in sanatoria, ritenendo che "i
vistosi comignoli modificati" fossero "atipici ed evidentemente deturpanti".
Con lo stesso provvedimento il municipio ha infine ordinato
alla ricorrente di ripristinare i comignoli con i tettucci caratteristici del
centro storico.
Contro l'ordine di ripristino impartitole __________ si è
aggravata davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
D. Con decisione 8 maggio 1996
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Respinte le censure d'ordine sollevate dall'insorgente, il
Governo ha anzitutto escluso che il municipio avesse autorizzato la sostituzione
dei comignoli preesistenti. Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ha poi
ritenuto che i manufatti realizzati violassero le disposizioni di natura
estetica poste a tutela del centro storico. A suo avviso, sarebbero contrari
all'art. 32 NAPPCS, che impone il mantenimento ed il restauro di singoli
oggetti di pregio artistico od artigianale, come cornici, colonne, capitelli ed
inferriate. Trattandosi di un difetto insanabile, ne ha quindi dedotto che l'ordine
di ripristino fosse da confermare.
F. Contro il succitato giudizio
governativo __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiededo che venga annullato assieme al controverso ordine di ripristino.
L'insorgente sottolinea anzizutto di aver realizzato i
comignoli conformemente a quanto previsto nella domanda di costruzione approvata
il 28 aprile 1995.
Sostiene poi che nel piano particolareggiato del centro
storico non vi è norma alcuna che impedisca la posa di comignoli del genere di
quelli realizzati e che il comune avrebbe ripetutamente autorizzato manufatti
simili a quelli oggetto della contestazione.
G. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non presentano
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa si fonda sull'
art. 21 cpv. 2 LE.
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibilmente
data (art. 21 cpv. 1 LE).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni, il giudizio può essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. L'ordine di ripristino
di una situazione conforme al diritto retto dall'43 LE presuppone anzitutto
l'esecuzione di opere edilizie non autorizzate ed insuscettibili di conseguire
una licenza in sanatoria, in quanto contrarie al diritto materialmente applicabile.
Opere conformi ai piani approvati in contrasto con il diritto materiale possono
dar luogo a provvedimenti di ripristino soltanto in caso di revoca del permesso
di costruzione.
L'insorgente contesta di essersi scostata dai piani approvati.
Ai fini del giudizio, occorre anzitutto verificare il
fondamento di quest'eccezione.
2.2. In concreto, il municipio nega di aver autorizzato la
ricorrente a sostituire i vecchi e caratteristici comignoli del suo stabile con
canne fumarie terminanti con sfiatatoi prefabbricati.
A torto, poichè i piani approvati con la licenza edilizia del
28 aprile 1995 prevedevano chiaramente la sostituzione dei comignoli con
manufatti sostanzialmente identici per foggia, dimensioni e posizione a quelli
realizzati dall'insorgente.
Lo si evince senza alcuna difficoltà dal confronto del
"piano delle facciate esistenti" con il piano delle facciate relativo
al riordino dell'edificio. In effetti, mentre il rilievo della situazione preesistente
riporta correttamente i comignoli con i tipici tettucci a due falde, i piani
approvati indicano chiaramente l'intenzione di sostituire la parte terminale di
questi manufatti con sfiatatoi a fessure multiple orizzontali. Il confronto tra
le varie facciate riprodotte dai piani permette di escludere che si tratti di
un'interpretazione erronea, attribuibile alla prospettiva.
Vero è che la modifica dei comignoli non è stata evidenziata
in giallo ed in rosso, come prescrive l'art. 12 cpv. 2 RLE. Contrariamente a
quanto assume il Consiglio di Stato, l'omissione non può tuttavia nuocere alla
ricorrente. All'autorità comunale non poteva in effetti sfuggire che il
rifacimento completo del tetto e la modifica delle falde avrebbe
inevitabilmente comportato la demolizione dei comignoli preesistenti con
conseguente rifacimento di nuovi manufatti. Nè poteva sfuggire che la foggia
dei nuovi comignoli era sostanzialmente diversa da quella dei vecchi.
Quest'ultimi non erano d'altro canto soltanto abbozzati, come
a torto reputa la precedente istanza. I piani erano sufficientemente precisi ed
evidenziavano in modo adeguato la nuova forma che i comignoli avrebbero
assunto. Il confronto tra i piani approvati (1) ed il rilievo dello stabile
preesistente (2) non lasciava dubbi in merito alle modalità dell'intervento sui
comignoli:
Avendo l'autorità comunale approvato i piani senza riserve e
senza chiedere ragguagli in proposito, la ricorrente poteva in buona fede
ritenersi autorizzata a sostituire e modificare non soltanto il tetto, ma anche
i comignoli.
Così stando le cose, l'ordine di ripristino appare del tutto
ingiustificato. A torto pretende in particolare l'autorità comunale che la
ricorrente ripristini i tettucci a falde dei comignoli preesistenti, allorchè
ne ha autorizzato la modifica con elementi piatti. Con questa pretesa, dimostra
soltanto di non aver letto con la necessaria attenzione i piani annessi alla
domanda di costruzione.
L'unica differenza che può essere riscontrata tra i piani
approvati ed i manufatti effettivamente realizzati riguarda le dimensioni degli
sfiatatoi terminali. I piani approvati prevedevano in effetti di dotare i
comignoli di un elemento terminale di dimensioni leggermente superiori alla
sezione della canna fumaria. Gli elementi posati risultano per contro di
dimensioni leggermente inferiori a quest'ultima. La differenza è tuttavia
insignificante. In quanto tale non è atta a giustificare un ordine di
rettifica. Tanto meno quando si consideri che dal profilo dell'estetica e delle
norme disapplicate in sede di rilascio della licenza il risultato non sarebbe
certamente migliore.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando l'ordine di ripristino e la decisione
governativa che lo conferma, siccome lesivi del diritto.
Dato l'esito, il comune viene dispensato dal pagamento di un
tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a suo carico.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 43 LE; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm; 5, 32 NAPPCS di __________,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 8 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. 2347).
1.2. l'ordine di rettifica 16 gennaio 1996 del municipio di
__________.
-
Non si prelevano nè spese,
nè tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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