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Numero d'incarto:
52.1996.137
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00137
DP 128/96
cm
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 giugno 1996 di
contro
la
risoluzione 22 maggio 1996 (n. 2575) con cui il Consiglio di Stato ha evaso
ai sensi dei considerandi il ricorso 18 gennaio 1996 di __________ avverso la
decisione 11 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto il
reclamo del resistente contro la tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti relativa al periodo 7 marzo-31 dicembre 1995
concernente l'albergo __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 7 marzo 1995 il
dipartimento delle istituzioni, sezione enti locali, ha approvato una modifica
degli art. 31 lett. d) ed e) e 34 del Regolamento per il servizio raccolta ed
eliminazione dei rifiuti (RRR) del comune di __________. La prima disposizione
determinava le tasse minime e massime per il servizio da prelevare presso gli
utenti (le lettere d) ed e) riguardavano alberghi e ristoranti
rispettivamente), la seconda concerneva invece l'entrata in vigore del RRR, che
é stata stabilita alla data di approvazione dello stesso da parte dell'autorità
cantonale.
b) Fondandosi sull'art. 31 RRR il 4 aprile 1995 il municipio
di Ascona ha emanato un'ordinanza, pubblicata all'albo nel periodo 10-24 aprile
1995, attraverso la quale ha determinato le tasse per ciascuna categoria di
utenti. L'entrata in vigore dell'ordinanza é stata fissata al 7 marzo 1995.
B. a) In data 31 ottobre 1995
il municipio di __________ ha notificato a __________, titolare della patente
d'esercizio pubblico concernente l'albergo __________, la tassa per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'albergo anzidetto per il
periodo 7 marzo-31 dicembre 1995, di fr. 13'559,35, calcolata in applicazione
dell'art. 31 RRR e dell'ordinanza municipale 4 aprile 1995.
b) __________ ha inoltrato un reclamo al municipio di
__________ avverso quella tassazione, che é tuttavia stato respinto con
decisione 11 gennaio 1996.
c) Con risoluzione 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha
evaso ai sensi dei considerandi il ricorso presentato da __________ contro la
decisione municipale 11 gennaio 1996. Dopo aver respinto svariate censure
sollevate nel ricorso, che non appare necessario di riassumere, per tutelare il
principio di uguaglianza e il divieto d'arbitrio il Consiglio di Stato ha
ritenuto di dovere modificare l'ultima frase dell'art. 31 RRR, la quale
prevedeva che "la chiusura temporanea legale o volontaria dell'esercizio
pubblico non dà diritto ad alcuna esenzione parziale della tassa prevista",
stralciando l'aggettivo "legale": in tal modo i titolari di
esercizi pubblici legalmente chiusi per un certo periodo dell'anno - com'è il
caso per il ricorrente, il cui albergo rimane aperto come da patente
d'esercizio solo da marzo a dicembre - avrebbero potuto rivendicare con
successo una riduzione della tassa posta a loro carico. Dal momento però che
nella fattispecie la tassa impugnata riguardava il servizio prestato nel
periodo 7 marzo-31 dicembre 1995, non entrava in linea di conto una sua
riduzione. Il dispositivo n. 3 di quella risoluzione indicava la facoltà di aggravarsi
contro la stessa innanzi a questo Tribunale.
C. Con ricorso 7 giugno 1996 il
comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato
governativo, chiedendo il suo annullamento ed il ripristino dell'art. 31 RRR
come al testo approvato dal dipartimento delle istituzioni, sezione enti
locali. Ai fini della soluzione della lite non appare necessario riassumere i
motivi addotti dal ricorrente.
Il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del
gravame. __________ ha comunicato al Tribunale che non intendeva presentare
osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Prima di entrare nel merito
di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm).
-
Le decisioni del Consiglio
di Stato sono definitive, a meno che la legge preveda il ricorso al Tribunale
amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm; inoltre 60 cpv. 1
PAmm): questa eccezione si verifica, di regola, nel caso in cui il Consiglio di
Stato decide quale autorità di ricorso un'impugnativa presentata contro la decisione
di un organo comunale (art. 208 cpv. 1 LOC). Nel concreto caso, procedendo alla
modifica dell'ultima frase dell'art. 31 RRR, il Consiglio di Stato può però
aver agito esclusivamente in qualità di autorità di vigilanza sui comuni ai
sensi degli art. 194 segg. LOC. In effetti la verifica della costituzionalità
di quella disposizione - e se del caso la sua correzione - esulava dall'oggetto
della lite; non appariva dunque necessaria ai fini dell'evasione del ricorso di
__________. A tal punto che la tassa prelevata presso quest'ultimo é stata
confermata. Ora, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di
vigilanza sui comuni sono inappellabili, fatta salva la possibilità, per chi é
leso nei suoi legittimi interessi ma ad esclusione del comune, di aggravarsi al
Tribunale amministrativo (art. 207 LOC; RDAT I-1992 N. 5 pag. 18). Del resto,
poiché l'impugnativa non verte su di una contestazione concretamente implicante
l'applicazione dell'art. 31 ultima frase RRR, l'esame del merito del gravame
presentato dal comune consisterebbe nel controllo astratto della costituzionalità
di detta norma: quel controllo é tuttavia precluso al Tribunale amministrativo
(RDAT I-1993 N. 10 consid. 2.2. e rinvii). Il ricorso del comune di __________
deve pertanto essere dichiarato irricevibile. L'erronea indicazione dei rimedi
di diritto contenuta nel giudicato governativo impugnato non permette di
modificare quella conclusione: la competenza é infatti stabilita dalla legge
(art. 2 PAmm).
-
L'erronea indicazione dei
rimedi di diritto di cui alla risoluzione impugnata permette al comune di
essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 18 PAmm). A
__________ che non ha presentato osservazioni, non vengono assegnate ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 207, 208 LOC, 2,3, 28, 55, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é irricevibile.
-
Non si preleva una tassa di
giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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