AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.172
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00172
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 agosto 1996 di
contro
la
decisione 22 luglio 1996 (no. 3790) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 maggio
1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 20 agosto 1996 del
consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 aprile 1996, attorno alle
ore 03.40, il ricorrente __________ circolava alla guida dell'autovettura Saab
CD, targata VD __________, nell'abitato di __________.
Giunto in prossimità dell' __________, l'insorgente ha posteggiato
il proprio veicolo su di un'area vietata. Ciò ha attirato l'attenzione di una
pattuglia della locale polizia comunale, la quale ravvisati nel ricorrente
alcuni sintomi di ebrietà, lo ha sottoposto a prova etanografica.
Visto l'esito positivo di tale prova, __________ è stato
condotto presso l'Ospedale cantonale di __________ per l'esame del sangue dal
quale è risultato un tasso di alcolemia compreso tra 1,12 e 1, 58 gr. per
mille.
B. La sezione della
circolazione con decisione 30 maggio 1996 ha risolto di revocare a __________
la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di 10 mesi dal 16
aprile 1996 al 15 febbraio 1997.
Nel commisurare la durata del provvedimento, la Sezione della
circolazione ha, tra le altre cose, tenuto conto del fatto che il __________ è
già stato oggetto di ben 4 ammonimenti (il 30 giugno 1987, il 4 dicembre 1987,
il 25 maggio 1990 e il 5 maggio 1995), nonché di due provvedimenti di revoca
della licenza di condurre, il primo tra il 3 marzo 1988 e il 17 aprile 1988 per
eccesso di velocità ed inversione di marcia su di una semiautostrada , il
secondo nel periodo tra il 1. novembre e il 30 novembre 1995 per eccesso di
velocità. Di conseguenza egli è stato ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 17
cpv. 1 lett. c) LCS.
Con decreto d'accusa 14 ottobre 1996, cresciuto in giudicato,
il Giudice istruttore di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.--
per il reato di circolazione in stato di ebrietà, avendo egli condotto nelle
circostanze di luogo e di tempo sopra descritte l'autovettura Saab, targata
__________ __________, in stato di ubriachezza (alcolemia: 1,12 gr per mille).
C. Con ricorso 8 giugno 1996,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una riduzione del
periodo di revoca.
In quella sede l'insorgente ha sostenuto che il provvedimento
pronunciato nei suoi confronti è chiaramente sproporzionato rispetto alle
circostanze che caratterizzano la fattispecie.
Ha affermato di aver bisogno della licenza di condurre per
esercitare la sua professione.
Ha aggiunto che i suoi precedenti non giustificano una misura
tanto severa.
D. Con giudizio 22 luglio 1996,
il Consiglio di Stato ha respinto il predetto gravame.
Il Governo cantonale ha confermato che il ricorrente deve essere
considerato recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS, ragione per la
quale non può entrare in linea di conto un periodo di revoca inferiore a sei
mesi.
Per il resto il Consiglio di Stato ha considerato
proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato
nei confronti del ricorrente, ritenuto in particolare il breve lasso di tempo
intercorso dall'ultima revoca, nonché i numerosi precedenti a suo carico.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre reputato che l'insorgente, amministratore di
patrimoni, non necessita della licenza di condurre per conseguire il suo
reddito lavorativo.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, il ricorrente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione del
periodo di revoca a 6 mesi.
Ribadisce in sostanza che l'autorità amministrativa ha pronunciato
un provvedimento eccessivamente severo e lesivo del principio di
proporzionalità.
Ritiene che vista l'infrazione commessa non vi sono ragioni
che possono giustificare una revoca di durata superiore al minimo legale di 6
mesi stabilito per i casi di recidiva dall'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS.
Afferma infine che l'uso dell'autovettura gli è necessario
per motivi professionali.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale,
il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa
penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des
Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
- Chi è in stato di ebrietà o
di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un
veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS).
Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il
tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo
tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di
sopportabilità all'alcol.
L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è
considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico
di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di
alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC).
La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata
al conducente che ha circolato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b)
LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro
la sicurezza della circolazione.(R. Schaff-hauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC)
L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
Per i conducenti che hanno circolato in stato di ebrietà la
durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di
due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). La durata del provvedimento deve essere
di almeno sei mesi se la licenza deve essere ritirata per un'infrazione
commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett.
c) LCS).
- Controversa è in questa
sede unicamente la durata della revoca.
Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento
sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
Il legislatore federale considera la guida in stato di
ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione, tant'è che
per questo tipo di infrazione esiste l'obbligo di ritirare la licenza di
condurre; inoltre nei casi di recidiva valgono regole particolarmente severe
(Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della
circolazione cresce proporzionalmente con l'aumentare del tasso di alcolemia
presente nell'organismo del conducente: per questo motivo ben si giustifica di
considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di
ubriachezza del trasgressore.
Inoltre nei casi di recidiva la prassi giudiziaria considera
che la sanzione amministrativa deve essere tanto più severa, quanto più è
recente nel tempo la precedente infrazione (Schaffhauser, op. cit., Vol. III,
n.ri 2458 e segg.).
- Dagli atti emerge che al
momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente aveva
circolato in stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol
valutata in almeno 1,12 gr. per mille. Questo accertamento è rimasto incontestato
da parte del ricorrente il quale, sulla base di tali risultanze, è stato
condannato in sede penale con decreto d'accusa 14 ottobre 1996, cresciuto in
giudicato.
Su tratta di un grado di ubriachezza qualificabile come mediamente
grave.
Sempre dagli atti risulta che il ricorrente è recidivo ai
sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS, visto che solo quattro mesi e mezzo
prima dei fatti qui in discussione aveva concluso un periodo di revoca di un
mese per superamento dei limiti di velocità.
__________ non è certamente persona che gode di buona reputazione
quale conducente di veicoli a motore, visti i numerosi precedenti a suo carico.
Dalle informazioni assunte d'ufficio da questo Tribunale risulta che tra il
giugno del 1987 e l'aprile del 1996, il ricorrente è stato oggetto di ben 7
provvedimenti amministrativi per infrazioni alle norme della circolazione, di
cui tre (compreso quello in esame) concernono una revoca. Ciò dimostra che il
ricorrente non è affatto un soggetto propenso al ravvedimento, ma che anzi
egli, malgrado le sanzioni subite, spesso ignora le più elementari regole della
circolazione stradale.
Anche le colpe a suo carico non sono minime. Ogni conducente
sa infatti che il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea
inidoneità alla guida.
Invano allega il ricorrente, amministratore di patrimoni, di
aver assolutamente bisogno della licenza di condurre per motivi professionali.
Nella fattispecie in esame tale necessità è ben lungi
dall'essere, per l'insorgente, assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia.
Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la
possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.
In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare
quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca
della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa
misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori
infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono
comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente,
facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico
oppure all'aiuto di collaboratori e famigliari (DTF 122 II 24 e segg., consid.
1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre
1993 in re D.S:).
- Stante quanto precede si
deve ammettere che il provvedimento pronunciato dalla Sezione della
circolazione ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato, appare del tutto
adeguato alle circostanze del caso e rispettoso del principio di proporzionalità
quanto alla sua durata.
Il tasso di alcolemia riscontrato nell'insorgente al momento
del fermo nonché i numerosi e recentissimi precedenti a suo carico impongono
già di per sé di scostarsi sensibilmente dal minimo legale di 6 mesi previsto
per i casi di recidiva, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS che prescrive
che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le circostanze.
Fissando in 10 mesi la durata del periodo di revoca, la
Sezione della circolazione non ha dunque affatto violato il principio di
proporzionalità.
Per il che, il ricorso va respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. c), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30
cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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