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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.176
Data decisione, Autorità:
19.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00176
leo
Lugano
19 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 agosto 1996 di
contro
la
decisione 22 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3785) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 marzo 1996
con cui il municipio di __________ ha determinato il suo stipendio per l'anno
1996;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
l'agente di polizia del comune di __________. Dal 1992 ha il grado di
appuntato.
La sua retribuzione annua, alla fine del 1995, era quella
della 22. classe dell'organico dei dipendenti comunali (fr. 55'411.-), con 10
aumenti di stipendio maturati nel corso degli anni per anzianità di servizio
(fr. 14'051.-).
B. L'8 gennaio 1996 il
municipio di __________ ha risolto di "includere i dipendenti in una
classe superiore dell'organico, e meglio come alla tabella sottoposta dal responsabile
dell'amministrazione comunale, on. Sindaco".
Scopo dichiarato di questo provvedimento era quello di concedere
ai dipendenti una compensazione del rincaro superiore a quella accordata dal
Cantone (1 %). In sostanza, il municipio non ha quindi adeguato gli stipendi al
rincaro, ma li ha aumentati in termini reali di circa il 2 %, assegnando ai
dipendenti una classe di stipendio superiore. Per rimanere entro questi limiti,
gli aumenti di stipendio per anzianità di servizio dei singoli dipendenti non
sono tuttavia stati automaticamente riportati nella classe superiore, ma sono
stati ridotti di uno o due scatti.
C. In ossequio a questa
decisione, verso la fine del mese di gennaio del 1996, il municipio di
__________ ha inviato al ricorrente un conteggio dal quale risultava che durante
l'anno in corso gli avrebbe versato lo stipendio della 23. classe dell'organico
(fr. 58'119.-), con 8 aumenti per anzianità di servizio (fr. 12'455.-) ed un'"adeguamento
suppletorio" di fr. 276.--.
Il 2 febbraio 1996 __________ ha chiesto spiegazioni al municipio
in merito al cambiamento di classe ed alla riduzione da 10 ad 8 degli aumenti
maturati per anzianità di servizio.
Il municipio ha comunicato al ricorrente di aver deciso di
riconoscere ai dipendenti comunali un carovita del 2 % mediante assegnazione di
una classe di stipendio superiore. L'autorità comunale ha specificato che nel
caso del ricorrente:
"... calcolando il 2 % di carovita, l'aumento dello
stipendio percepito nel 1995 risulta essere di fr. 1'388.--. Quest'ultimo,
aggiunto allo stipendio precedente arriva all'importo di fr. 70'850.-, il che
corrisponde allo stipendio della classe 23 con 8 aumenti più un adeguamento
suppletorio di fr. 276.--".
Per nulla pago delle spiegazioni ricevute, __________ ha chiesto
al municipio di verificare i criteri di calcolo applicati e di notificargli una
decisione formale come previsto dall'art. 51 ROD.
D. Con decisione 4 marzo 1996
il municipio di ____________________ ha stabilito che lo stipendio del ricorrente
per il 1996 ammontava a fr. 70'867.--, pari allo stipendio del 1995 (fr.
69'462.--) con l'aggiunta di un "aumento della medesima classe" (+
fr. 1'405.--). Secondo l'autorità comunale, il passaggio di un dipendente ad
una classe superiore di stipendio non comporterebbe l'automatica concessione
degli aumenti maturati per anzianità di servizio. Applicabile alla fattispecie
sarebbe l'art. 11 LStip, che in caso di promozione od avanzamento assicura lo
stipendio complessivo della classe precedente maggiorato di un aumento annuo.
E. Con giudizio 22 luglio 1996
il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo il
ricorso contro di essa interposto da __________.
Pur censurando i criteri adottati dal municipio per
determinare il carovita da accordare ai dipendenti comunali, il Consiglio di
Stato ha in sostanza ritenuto che il risultato finale potesse essere condiviso.
F. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al
municipio affinché renda una nuova decisione conforme al diritto.
Narrati i fatti, l'insorgente riprende e sviluppa in questa
sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza,
rimproverando in particolare al municipio di aver disatteso le disposizioni del
ROD relative al riconoscimento dell'indennità di rincaro ed all'assegnazione di
una classe superiore di stipendio.
G. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente sono
chiaramente date (art. 208 LOC).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art.
18 PAmm).
Data la natura delle questioni da dirimere, può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Oggetto dell'impugnativa in
esame è unicamente la decisione 4 marzo 1996 con cui il municipio di __________
ha stabilito lo stipendio del ricorrente per l'anno in corso.
La decisione 8 gennaio 1996 con cui l'autorità comunale ha concesso
ai dipendenti comunali un'indennità di rincaro sotto forma di un avanzamento di
classe, sfugge per contro ad un sindacato di legittimità da parte di questo
tribunale, poiché l'insorgente non l'ha mai impugnata. Trattandosi di un
provvedimento strettamente correlato alla decisione 4 marzo 1996 qui in esame,
va tuttavia riservata una verifica di carattere pregiudiziale.
- 3.1. L'art. 46 ROD di
__________ dispone che gli stipendi dei dipendenti comunali vengano
"adeguati all'aumento del costo della vita secondo i medesimi criteri
stabiliti dal Consiglio di Stato per gli impiegati del Cantone".
Con decreto legislativo del 20 dicembre 1995 (RU 2.5.4.5.2)
il Gran Consiglio ha risolto di accordare ai dipendenti cantonali un'indennità
di rincaro dell'1%. La scala degli stipendi dei dipendenti cantonali è stata
adattata di conseguenza con decreto esecutivo del giorno seguente (RU
2.5.4.5.1).
3.2. Lo stipendio complessivo del ricorrente, alla fine del
1995, ammontava a fr. 69'462.-. In applicazione dell'art. 46 ROD, al ricorrente
sarebbe pertanto spettata un'indennità di rincaro di fr. 695.-.
Richiamandosi all'art. 11 LStip, con la risoluzione qui in
esame, il municipio ha invece allocato all'insorgente un "aumento della
medesima classe" di fr. 1'405.-.
La determinazione viola il diritto e non può quindi essere confermata.
Oltre a non corrispondere al conteggio notificato al ricorrente alla fine di
gennaio, essa disapplica infatti l'art. 46 ROD disciplinante l'indennità di
rincaro.
Richiamandosi all'art. 11 LStip per giustificare l'aumento concesso,
la risoluzione censurata disattende peraltro anche il diritto applicabile in
caso di avanzamenti di classe. Applicabile a questi casi non è infatti la norma
di diritto cantonale richiamata dall'autorità comunale, ma l'art. 44 ROD, che
impone di computare gli aumenti, "senza eccezione alcuna, in base agli
anni di servizio prestati presso il comune, compresi quelli di eventuale prestazione
avventizia continuativa". Senza eccezione alcuna: quindi anche in caso di
passaggio ad una classe di stipendio superiore (come del resto dispone l'art.
43 cpv. 3 del regolamento dei dipendenti dello Stato; RU 2.5.4.1.1.).
Nella misura in cui __________ postula l'annullamento del
giudizio governativo in esame, il ricorso va quindi accolto. Respingendo
un'impugnativa rivolta contro una risoluzione municipale manifestamente lesiva
del diritto comunale, il Consiglio di Stato è infatti incorso a sua volta in
una violazione di legge.
- L'impugnativa va per contro
disattesa nella misura in cui chiede il rinvio degli atti al municipio per
nuova decisione. Un rinvio all'istanza inferiore entra in effetti in considerazione
soltanto quando questa non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in
modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (cfr. art. 65 cpv. 2
PAmm): ipotesi, queste, che in concreto non ricorrono.
Sulla scorta delle considerazioni, che precedono, questo tribunale
dovrebbe di per sé riformare la decisione municipale impugnata, stabilendo,
conformemente all'art. 46 ROD sull'indennità di rincaro, che per il 1996 il
ricorrente ha diritto ad uno stipendio di fr. 70'157.-.
Siffatta conclusione costituirebbe tuttavia un'inammissibile
reformatio in peius della decisione impugnata. Non solo perché lo stipendio
risulterebbe inferiore a quello risultante da questa decisione (fr. 70'867.-),
rispettivamente a quello indicato dal conteggio notificato al ricorrente
all'inizio di gennaio (fr. 70'850.-), ma anche perché questi verrebbe a perdere
quell'avanzamento di classe, che il municipio di __________ ha concesso a tutti
i dipendenti comunali in luogo del carovita adottando la stravagante decisione
dell'8 gennaio 1996, di cui si è detto in narrativa. Adeguando lo stipendio al
rincaro secondo le modalità prescritte dall'art. 46 ROD, l'insorgente
rimarrebbe infatti confinato nella 22. classe di stipendio con il massimo degli
aumenti per anzianità di servizio. Perderebbe quindi quell'occasione di migliorare
ulteriormente la sua posizione retributiva, che il municipio gli ha offerto assegnandogli
la 23. classe dell'organico con 8 aumenti.
Conformemente all'art. 65 cpv. 4 PAmm, che vieta al Tribunale
cantonale amministrativo di modificare la decisione impugnata a danno del
ricorrente, si prescinde pertanto da un annullamento della risoluzione
municipale in esame.
- Dato l'esito, si rinuncia a
prelevare una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 11 LStip; 43 RDS; 44, 46 ROD di __________; 3, 18, 28, 60,
61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza, la decisione 22 luglio 1996 del Consiglio di
Stato (n. 3785) è annullata.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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