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Numero d'incarto:
52.1996.224
Data decisione, Autorità:
24.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00224
Lugano
24 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 18 settembre 1996 (no. 4780) del Consiglio di Stato, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11
aprile 1996 con la quale il municipio di __________ ha deliberato alla ditta
__________ di __________ l'esecuzione dei controlli degli impianti di
combustione sul proprio territorio relativamente al periodo 1996/2000;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con avviso pubblicato sul FU del 22 marzo 1996 il
municipio di __________ ha messo a pubblico concorso il servizio di controllo
degli impianti di combustione sul proprio territorio per il periodo 1996/2000,
in ossequio alle prescrizioni contenute nel decreto esecutivo 14 giugno 1994
concernente il controllo degli impianti di combustione (DECIC) e nell'ordinanza
federale 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OLA);
che nella sua seduta dell'11 aprile 1996 il municipio ha
risolto di deliberare alla ditta __________ di __________ i controlli ordinari
degli impianti di combustione, nonché i controlli supplementari degli impianti
non conformi; nel contempo l'esecutivo ha stabilito di affidare al proprio
__________ l'organizzazione del catasto e dei controlli, così come i lavori
amministrativi ad essi connessi con relativi stampati e materiale di cancelleria;
che __________ ha impugnato questa decisione davanti al
Consiglio di Stato, contestando in veste di semplice cittadino la facoltà della
stazione appaltante di attribuire il lavoro ad un'unica ditta;
che con giudizio 18 settembre 1996 il Governo ha confermato
la delibera municipale, ritenendo in sostanza che la censura era intempestiva;
a suo parere, il ricorrente avrebbe dovuto aggravarsi contro il bando di
concorso e non contro la decisione di aggiudicazione adottata dal municipio;
che avverso la predetta pronunzia governativa il soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullata unitamente alla decisione 11 aprile 1996 resa dal municipio di
__________; l'insorgente ripropone in pratica le tesi addotte davanti alla
precedente istanza, sostenendo che l'esecutivo comunale - nella misura in cui
ha deliberato i controlli della combustione ad una sola ditta del ramo senza
dare ai proprietari d'impianti la possibilità di assegnare quel lavoro ad un
esperto autorizzato di loro gradimento - è incorso in una violazione dell'art.
4 cpv. 1 DECIC, della Legge federale sui cartelli (LCart) e dell'art. 31 Cost.;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato e il municipio di __________; delle argomentazioni allegate dall'autorità
comunale si dirà, per quanto necessario, in appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente
date dagli art. 208 cpv. 1, 209 lett. a) LOC e 46 PAmm;
che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.
18 cpv. 1 PAmm);
che secondo una costante prassi di questo Tribunale (cfr. STA
7.9.1994 in re Spahni e rinvii), il bando di concorso rappresenta un atto
definitivo a sé stante e come tale deve essere impugnato tempestivamente; in
sede di ricorso contro una delibera sono quindi improponibili, di norma,
critiche riferite a presunti vizi di cui sarebbe stato affetto il bando
d'apertura del concorso;
che a questo principio fanno comunque eccezione censure come
quelle sollevate dal ricorrente __________, che data la loro natura sono
proponibili anche al momento dell'impugnazione della delibera: tanto più
quando, come in concreto, dal bando non era possibile inferire con certezza che
il controllo degli impianti di combustione sull'insieme del territorio comunale
sarebbe stato attribuito ad un unico specialista del ramo;
che il querelato giudizio si avvera pertanto infondato
laddove nega all'insorgente la facoltà di impugnare la delibera 11 aprile 1996
del municipio di __________;
che stante quanto precede, il Tribunale cantonale
amministrativo potrebbe annullare la pronunzia impugnata e rinviare gli atti all'istanza
inferiore affinché affronti le contestazioni che in precedenza ha omesso di
esaminare considerandole a torto intempestive (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che ragioni di economia di giudizio e la manifesta
inconsistenza delle tesi propugnate nel gravame inducono tuttavia questo Tribunale
ad evadere immediatamente il contenzioso;
che l'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
e dell'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico compete di
principio ai cantoni (art. 36 LPAmb e 35 OLA); il Ticino ha fatto uso di tale
delega emanando il decreto legislativo 16 dicembre 1991 di applicazione alla LPAmb
e, per quanto attiene più specificatamente al campo delle verifiche da effettuarsi
sugli impianti di combustione, il decreto esecutivo 14 giugno 1994 concernente
il controllo degli impianti di combustione (DECIC);
che giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a) e b) DECIC, i municipi
provvedono all'allestimento del catasto di tutti gli impianti sul loro
territorio, al controllo periodico degli impianti con potenza termica pari o
inferiore a 1 MW con frequenza biennale, a eventuali controlli supplementari in
caso di necessità o di reclamo fondato, e all'emanazione dei relativi ordini di
risanamento; i municipi - soggiunge l'art. 4 cpv. 1 DECIC - provvedono ai
controlli di loro competenza direttamente o affidandone l'esecuzione a terzi;
che il compito di controllare gli impianti di combustione con
potenza termica pari o inferiore a 1 MW spetta dunque per legge agli esecutivi
comunali, non ai privati; questi ultimi devono semplicemente consentire la
regolare esecuzione dei controlli, segnatamente l'accesso al loro impianto e
l'attuazione di eventuali interventi e manipolazioni connessi al controllo
(cfr. art. 8 cpv. 2 lett. b) DECIC);
che contrariamente a quanto sostiene il ricorrente partendo
da premesse volutamente errate, i proprietari non possono affidare le verifiche
imposte dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente ad uno specialista di
proprio gradimento; solo ai municipi che non sono in grado di adempiere
direttamente i controlli di loro competenza è data licenza di incaricare un
esperto del ramo scegliendolo tra quelli appositamente autorizzati dal Dipartimento
del territorio (art. 4 cpv. 2 e 3 DECIC);
che l'attribuzione dei controlli della combustione a persone
o ditte private non comporta la perdita della titolarità del compito da parte
dell'ente pubblico; il controllo degli impianti di combustione rimane di
esclusiva pertinenza delle autorità designate dalla legge, tant'è vero che i
liberi professionisti cui viene demandata l'esecuzione materiale di siffatte
verifiche tecniche agiscono in nome e per conto del Dipartimento o del
municipio che li ha incaricati;
che in un simile contesto giuridico la decisione del
municipio di __________ di affidare l'attuazione dei controlli della combustione
sul proprio territorio alla sola ditta __________ non presta il fianco a
critiche di sorta; tanto più che l'appalto di cui trattasi è stato conferito
alla delibataria in maniera del tutto regolare, previo svolgimento di un
pubblico concorso al quale hanno potuto partecipare tutte le persone in possesso
della necessaria autorizzazione dipartimentale;
che l'esecutivo non era affatto tenuto ad aggiudicare il
lavoro a più di uno specialista del ramo; nessun disposto legale prevede tale
imposizione, men che meno gli art. 4 DECIC, la LCart e l'art. 31 Cost.
pretestuosamente invocati dal ricorrente;
che nel gravame di __________ si può intravedere unicamente
una sterile rappresaglia per la revoca disciplinare dell'autorizzazione di
controllore degli impianti di combustione che il Dipartimento del territorio ha
pronunciato nei suoi confronti il 26 giugno 1995; in antecedenza - allorquando
deteneva l'esclusiva del servizio di controllo degli impianti di combustione in
diversi comuni del __________ - l'insorgente non si è mai lamentato del "monopolio
legalizzato" che oggi tanto aspramente avversa abusando dell'actio popularis;
che sulla scorta di quanto sin qui esposto il ricorso va
respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata;
che la tassa di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente
(art. 28 PAmm);
visti gli art. 31 Cost; 1 ss. LCart;
35 LPAmb; 36 OLA; 208, 209 LOC; 1 ss. DLALPAmb; 3, 4, 8 DECIC; 18, 28, 46 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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