AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.239
Data decisione, Autorità:
21.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00239
Lugano
21 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 novembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 16 ottobre 1996, no. 5230, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 aprile 1996
con cui il municipio di __________ ha concesso alla __________ la privativa
per l'affissione su area pubblica sino al 2008;
viste le risposte:
-
13 novembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
21 novembre 1996 delle ditte
__________ e __________;
-
27 novembre 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13 marzo 1996 il
municipio di __________ ha invitato 4 ditte attive nel campo della pubblicità a
partecipare al concorso per la concessione di spazi pubblicitari su suolo
pubblico. All'invito era allegato un capitolato che precisava i termini della
concessione.
L'oggetto della concessione era così definito:
"1. Oggetto della concessione
1.1. Affissione di manifesti ed
altri mezzi d'informazione sul territorio di giurisdizione, nonché su proprietà
comunali fuori giurisdizione.
Quale affissione è
intesa l'esposizione a turno di manifesti in carta o altre forme della
pubblicità esterna su appositi impianti (quadri, colonne, tubolari o altro) a
scopo pubblicitario di carattere commerciale, informativo, propagandistico,
culturale o politico.
Il municipio permette
alla concessionaria la realizzazione di adeguati quantitativi di spazi
destinati all'affissione e meglio come indicato nell'elenco allegato.
Le posizioni degli
impianti verranno stabilite di comune accordo.
Le relative domande di
installazione dovranno seguire l'iter amministrativo previsto da leggi e
ordinanze cantonali e comunali.
La concessionaria si
impegna a realizzare i seguenti mezzi di informazione:
a) affissione
selettiva con F 200, F 12, GF 12 mq o altri formati;
b) affissione per
le manifestazioni culturali o altre manifestazioni organizzate o sostenute dal
comune su impianti all'interno della giurisdizione;
c) affissione per
le manifestazioni organizzate da enti, associazioni e società di __________.
Per lo scopo
politico fanno stato supporti provvisori.
1.2. Eventuale messa a
disposizione di albi comunali in forma compensatoria.
1.3. Affissione e pubblicità
alle fermate ACT, compresi nei quantitativi globali dell'art. 1.1. a).
Per questo mezzo, la
concessionaria si impegna a finanziare le stazioncine d'attesa.
- Condizioni d'ordine generale
(omissis)
- Condizioni particolari
La pubblicità per i prodotti del
tabacco e per bevande alcooliche è vietata alla concessionaria su tutto il
territorio comunale.
- Tasse di concessione
Le offerte dovranno indicare la
tassa unitaria per ogni tipo di impianto di cui al punto 1.1. lett. a) ritenuto
un incasso minimo annuo di fr. 6'000.-.
In tale importo non è compreso il
controvalore delle realizzazioni compensative dei punti 1.1 lett. b) e c), 1.2.
e 1.3."
L'elenco degli spazi destinati all'affissione è stato
effettivamente rimesso alle ditte invitate soltanto dopo il sopralluogo del 22
marzo 1996.
Esso prevedeva le seguenti posizioni:
"a) affissione modulata
via __________ / via __________ 8
F4
via __________, posteggio comunale 3
F4
via __________ / via __________ 2
F4
via __________ / via __________ 2
F4
via __________ / posteggio comunale 8
F4
b) affissione selettiva
via __________ / via __________ 4
F12
c) affissione culturale
......
d) albi comunali
....
e) affissione compensativa albi comunali
via __________ / via __________ 1
F12
via __________ / via __________ 2
F12
f) pensile d'attesa per bus
via __________ / Scuole
via __________ / __________
via __________ / __________
via __________ "__________"
via __________ "Scuole"
Al concorso hanno partecipato la __________ qui ricorrente ed
un consorzio formato dalla __________ con la __________. La __________ ha
invece declinato l'invito.
L'offerta della __________, precedente concessionaria, era formulata
in questi termini:
"- affissione
selettiva
F
200 via __________ 4
F
12 via __________ 2
via
__________ 2
piazza
__________ 1
F
12 5 pensiline bus 6
GF nessuna
ubicazione
F4 5
ubicazioni 24
...
01.04.96 1
F12
13.06.98 2
F12
02.07.00 1
F12
29.01.01 1
F12
15.07.01 1
F 12
24 F4 a
fr. 65.-- 1'560.--
5 F12 a
fr. 850.-- 4'250.--
4 F 200 a
fr. 600.-- 2'400.--
0 GF
8'210.--"
Somma alla quale si sarebbero aggiunte man mano le indennità
previste per i 3 albi comunali e le 5 pensiline d'attesa.
Il consorzio __________ /__________ ha invece offerto le seguenti
indennità:
"- fr. 1'000.-- per affissi F12 (da 10 a 15)
In relazione alla condizione 1.3. del capitolato, l'offerta
precisava che la ditta __________ aveva deciso per vari motivi di non più
finanziare le stazioncine d'attesa dei mezzi pubblici di trasporto. Per
sostenere il comune nella costruzione di queste infrastrutture il consorzio
offriva tuttavia per gli affissi ivi esposti la stessa indennità prevista per i
supporti stradali.
In riferimento alla clausola con cui veniva vietato alla
concessionaria di pubbblicizzare prodotti del tabacco e bevande alcooliche su
tutto il territorio comunale, l'offerta specificava che "il territorio
comunale è inteso esclusivamente come suolo pubblico".
Valutate le due offerte pervenutegli, il municipio di
__________ ha scelto quella inoltrata dal consorzio __________ /__________.
B. Contro la predetta delibera,
la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, rimproverando al
municipio di aver violato la legge sugli appalti per aver scelto un'offerta che
oltre a non rispondere alla condizione del capitolato relativa al finanziamento
delle stazioncine d'attesa dei bus, risultava meno vantaggiosa per il comune,
poiché per gli affissi F12 prevedeva un'indennità (fr. 1'000.--) di quasi il 20
% superiore alla sua (fr. 850.--).
C. Con giudizio 16 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Dopo aver escluso l'applicabilità della LApp, il Governo ha
ritenuto del tutto legittima la procedura di licitazione privata adottata dal
municipio di __________ per la concessione della privativa d'affissione su
suolo pubblico.
Nel merito il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che
l'offerta vincitrice non disattendesse la clausola del capitolato relativa al finanziamento
delle pensiline alle fermate. A suo avviso, la maggior indennità offerta per
gli affissi F12 costituirebbe un'adeguata forma di finanziamento.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa delibera.
In sostanza, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede
le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza.
L'offerta vincitrice, obietta, non sarebbe conforme alla
condizione del concorso relativa al finanziamento delle fermate del__________.
Prevedendo un'indennità del 20 % superiore a quella offerta
dalla ricorrente, essa sarebbe inoltre meno vantaggiosa per il comune.
Disattenderebbe quindi il limite del 5 % che la LApp pone al potere
discrezionale della stazione appaltante in ordine alla scelta dell'offerta più
conveniente.
L'offerta vincitrice, eccepisce infine la ricorrente, sarebbe
anche carente, poiché non prevede indennità per il formato F 4.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il consorzio __________ /__________, che
rinunciano a formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà
semmai più avanti.
G. Con messaggio dell'8 agosto
1996 (no. 1664) il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di
stanziare un credito di fr. 148'000.-- per l'acquisto di 5 cabine d'attesa per
il servizio autobus.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 208 L0C.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la
legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante alla gara, sono invero
pacifiche.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove genericamente chieste dall'insorgente
(interrogatorio formale, testi, visita in luogo, perizia) non appaiono in
effetti atte a procurare a questo Tribunale conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
-
Palesemente inapplicabile
al caso in esame è la LApp. Tale legge si applica in effetti soltanto
all'aggiudicazione di lavori e forniture per lo Stato ed ai lavori sussidiati
pubblici o privati (art. 1 LApp). Presupposti, questi, che in concreto
risultano palesemente insoddisfatti.
-
Del tutto infondati sono i
rimproveri che l'insorgente ripropone in questa sede nei confronti
dell'autorità comunale con riferimento alla maggior convenienza della propria
offerta di indennità per gli affissi F12. Pare evidente che l'indennità di fr.
850.-- offerta dalla SGA per singolo affisso è meno vantaggiosa di quella di
fr. 1'000.-- offerta dal consorzio resistente.
Le censure sollevate dall'insorgente a tal proposito sono
talmente prive di fondamento da giustificarne il rigetto senza ulteriori
commenti.
- A nulla giova alla
ricorrente contestare la conformità dell'offerta inoltrata dal consorzio
resistente in punto alla mancanza di indicazioni relative ad indennità per gli
affissi F4. Il capitolato del concorso non prescriveva in modo vincolante
l'inoltro di un'offerta per questo formato. Esso non imponeva rigidamente nemmeno
l'ubicazione e le dimensioni degli spazi riservati alla pubblicità. Tant'è vero
che la stessa ricorrente si è scostata nella sua offerta dalle indicazioni
contenute nell'elenco distribuito dopo il sopralluogo alle ditte invitate al
concorso.
Anche queste eccezioni vanno quindi senz'altro respinte.
- Fondate appaiono invece le
censure che la ricorrente solleva con riferimento alla clausola del capitolato
di concorso (1.3), che chiedeva ai concorrenti di impegnarsi a finanziare le
stazioncine d'attesa alle fermate __________.
Pare invero evidente che non può essere ritenuta conforme al
bando di concorso l'offerta inoltrata da un concorrente che dichiara esplicitamente
di escludere un finanziamento di queste infrastrutture. Nè l'offerta può essere
ritenuta conforme considerando che contribuisce indirettamente al finanziamento
di tali opere. Il capitolato del concorso chiedeva ai concorrenti di assumersi
i costi di queste opere. Non chiedeva semplicemente di contribuire al loro
finanziamento attraverso un'offerta più consistente di quella che avrebbero
altrimenti inoltrato se il bando non avesse posto una simile condizione. La
clausola n. 4 chiedeva anzi ai concorrenti di separare le tasse di concessione
dal "controvalore delle realizzazioni compensative".
Le considerazioni che hanno indotto l'__________ ad escludere
il finanziamento delle stazioncine d'attesa sono senz'altro pertinenti. Prova
ne è che hanno convinto il municipio a rinunciare ad esigere il rispetto dellla
condizione in esame ed a sollecitare al consiglio comunale lo stanziamento di
credito di fr. 148'000.- per realizzare a proprie spese queste infrastrutture.
Tale cambiamento d'indirizzo non permette tuttavia ancora di considerare
conforme al bando di concorso un'offerta che dichiara espressamente di non
voler dar seguito alla condizione in oggetto.
Per procedere in tal senso, il comune non doveva necessariamente
ripetere il concorso, modificando il bando. Non poteva limitarsi a considerare
le maggiori entrate che l'offerta del__________ gli avrebbe procurato
(omettendo peraltro di tener conto del fatto che la __________ rispondeva
pienamente alla condizione in esame, avendo già provveduto a finanziare e
realizzare le stazioncine d'attesa).
Da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.
- L'impugnativa è tuttavia da
accogliere anche per un altro motivo, non eccepito dall'insorgente, ma
rilevabile d'ufficio.
Il capitolato del concorso chiedeva in effetti ai concorrenti
di impegnarsi a non pubblicizzare prodotti del tabacco e bevande alcoliche
"su tutto il territorio comunale", ovvero tanto su suolo pubblico,
quanto su area privata (cfr. capitolato punto n. 3.)
L'offerta inoltrata dal consorzio resistente limitava invece
quest'impegno alla pubblicità esposta su suolo pubblico. Con questa limitazione
l'offerta non rispondeva pertanto alle condizioni del concorso. Tant'è vero che
è stata modificata su richiesta del municipio, dopo la scadenza del concorso
(cfr. scritto 16.4.96 della __________ e rapporto 17.4.96 del segretario
comunale punto 1.2.).
La modifica delle offerte dopo la loro apertura è tuttavia
per principio esclusa. Rettifiche sono ammesse in via eccezionale soltanto
nella misura in cui hanno per oggetto errori di calcolo. Evenienza, questa, che
in concreto non si verifica.
Vertendo su un'offerta modificata dopo la scadenza del concorso,
la delibera in oggetto non può di conseguenza essere tutelata.
- Così stando le cose, il
ricorso va quindi accolto, annullando tanto la delibera censurata, quanto il
giudizio governativo che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 26 aprile 1996
del municipio di __________;
1.2. la decisione 16 ottobre 1996
del Consiglio di Stato (no. 5230).
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico della __________ e della __________ in solido, che
rifonderanno fr. 1'000.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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