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Numero d'incarto:
52.1996.243
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00243
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 4 novembre 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la
decisione 16 ottobre 1996 (no. 5245) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 agosto 1996
con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza
edilizia per parzialmente recintare, mediante la posa di pannelli
fonoassorbenti, il mappale no. __________ RF di __________;
viste le risposte:
-
12 novembre 1996 del municipio di
__________;
-
13 novembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
18 novembre 1996 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
della part. no. __________ RF di __________
Il mappale, situato in zona residenziale semi estensiva R2a,
confina lungo il suo lato E con la part. no. __________, di proprietà della
ricorrente __________.
Attualmente i due sedimi sono divisi da una rete metallica,
posata sul mappale no. __________, e da una siepe piantata sul sedime del
resistente __________ La siepe è stata di recente oggetto di gravi
danneggiamenti per mano di ignoti.
B. Il 18 giugno 1996,
__________ ha notificato al municipio di __________ di voler costruire una
nuova recinzione lungo il confine E della sua proprietà, mediante la posa di
pannelli fonoassorbenti.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 25 luglio
all'8 agosto 1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 2 agosto
1996, la vicina __________ si è opposta al rilascio del permesso in questione.
Raccolto il nulla osta della Commissione bellezze naturali
(CBN), il municipio di __________ ha risolto il 13 agosto 1996 di concedere a
__________ la licenza edilizia richiesta, sottoponendo la stessa alla
condizione che l'opera di cinta non dovrà superare l'altezza di ml 1,25 dalla
superficie del terreno più alto. Parallelamente il municipio ha evaso,
respingendola, l'opposizione sollevata dalla ricorrente.
C. Con ricorso 29 agosto 1996,
__________ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede la ricorrente ha in sostanza sostenuto che
essendovi già lungo il confine tra i mappali __________ e __________ una rete
metallica e una siepe viva, non si giustifica affatto la costruzione di
un'ulteriore opera divisoria tra le due proprietà. Sempre secondo l'insorgente,
con la prevista posa di pannelli fonoassorbenti verrebbe realizzato a confine
un manufatto che non costituisce più una recinzione, ma un'opera edile vera e
propria soggetta all'obbligo di rispettare le distanze dalla proprietà
contigua.
Ha inoltre aggiunto che l'opera sarebbe esteticamente inaccettabile
e indecorosa e come tale in aperto contrasto con gli art 7 e 32 delle NAPR
locali.
D. Con giudizio 16 ottobre
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il predetto gravame, confermando
integralmente la decisione municipale litigiosa.
Il Governo cantonale ha ritenuto che la posa di pannelli
fonoassorbenti a confine costituisce a tutti gli effetti un'opera di cinta e
come tale non è soggetta alle disposizioni sulle distanze dei corpi edilizi
dalle proprietà e dagli edifici contigui.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che il materiale
previsto per la recinzione rientra tra quelli usualmente utilizzati per la realizzazione
di simili manufatti e che per quanto concerne la valutazione dell'aspetto
estetico, tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il
municipio, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
E. Contro la predetta
risoluzione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripropone in pratica le medesime argomentazioni già fatte valere
davanti alla precedente istanza di ricorso, sottolineando in particolare il
fatto che il progettato manufatto verrebbe realizzato con del materiale del
tutto inadeguato allo scopo della recinzione e pericoloso per la salute.
Inoltre, dal punto di vista estetico, l'opera risulterebbe
deturpante per l'ambiente circostante.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono tanto il Consiglio di Stato, quanto il municipio di __________ e
__________. Quest'ultimo chiede la reiezione del gravame, adducendo una serie
di argomentazioni che saranno, se del caso, riprese in seguito con il merito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.
La legittimazione attiva della ricorrente è data (art 8 cpv.
1, 21 cpv. 2 LE, 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove
richieste dall'insorgente (sopralluogo), che non appaiono infatti atte a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai
fini del giudizio.
- Come accennato in
narrativa, il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia rilasciata
al resistente __________.
L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che il progettato
intervento edilizio costituisce a tutti gli effetti un'opera di recinzione del
fondo, compatibile con le disposizioni legali applicabili.
La tesi del Governo va sostanzialmente condivisa.
Il municipio prima e il Consiglio di Stato poi hanno
assimilato la barriera fonoassorbente prevista sul mappale no. __________ ad
un'opera di cinta, assoggettando la stessa al rispetto dell'altezza massima di
ml 1,25.
A giusta ragione. In effetti il manufatto verrebbe eretto
lungo il confine E della predetta proprietà, a parziale sostituzione della
siepe attualmente esistente, adempiendo in tal modo alle funzioni tipiche di
un'opera di recinzione, oltre che a quelle di un riparo fonico.
Pertanto si rivela del tutto infondata l' argomentazione
della ricorrente, secondo cui il previsto manufatto costituisce un'opera edilizia
soggetta al rispetto delle distanze dai fondi e dagli edifici contigui.
Come ha giustamente rilevato il Governo cantonale nella decisione
impugnata, i pannelli fonoassorbenti servirebbero in pratica a sostituire
l'attuale siepe esistente sul mappale no. 604, di modo che su quest'ultimo
fondo verrebbe ad esistere una sola opera di recinzione a confine con il sedime
dell'insorgente.
Così come approvato dall'autorità comunale, l'intervento
edilizio in oggetto non contrasta con gli art. 25 e segg. delle NAPR di
__________, relativi alle opere di recinzione dei fondi.
- 3.1. La ricorrente chiede
che la licenza edilizia litigiosa venga annullata, essendo il manufatto
progettato in stridente contrasto con l'art. 7 NAPR, il quale prevede che tutte
le costruzioni devono essere inserite in modo opportuno nel paesaggio, senza
alterare e deturpare i siti pittoreschi, così come previsto dalla legislazione
cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e paesaggistiche. Inoltre,
sempre secondo la ricorrente, la barriera fonoassorbente in oggetto è lesiva
dell'art. 32 NAPR che stabilisce, tra l'altro, che i terreni privati, edificati
o liberi, devono essere mantenuti dai proprietari in modo che non derivino
pregiudizi al decoro, all'estetica, alla salubrità e all'incolumità di terzi.
3.2. Le clausole d'estetica sono essenzialmente
indeterminate. Applicandole le autorità comunali che sono incaricate in primo
luogo di difendere l'aspetto architettonico delle località poste sotto la loro
amministrazione, dispongono necessariamente di un vasto potere di
apprezzamento. Ciò è il caso, segnatamente, quando si tratta di vagliare
l'insediamento, le dimensioni, il volume e l'altezza di una determinata opera.
Le istanze amministrative e giudiziarie cantonali devono
pertanto imporsi un certo ritegno in quest'ambito onde evitare di sostituire
senza motivi preponderanti il loro potere di apprezzamento a quello delle
autorità locali (RDAT 1992-I, no. 25 pag.60 e riferimenti ivi menzionati).
3.3. Fatta questa premessa di carattere generale, va detto
che per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni comunali in materia di
estetica, la decisione municipale di concedere il permesso di costruire la
recinzione in oggetto (pure sorretta dal preavviso favorevole della CBN) e la successiva
sentenza confermativa del Consiglio di Stato appaiono nel loro complesso
corrette. La recinzione in sé non risulta infatti lesiva delle disposizioni comunali
concernenti l'aspetto estetico delle opere edilizie.
Si deve tuttavia ammettere che a migliore tutela degli
interessi della ricorrente, il municipio avrebbe dovuto rilasciare il permesso
di costruzione, sottoponendo quest'ultimo alla precisa condizione che la
struttura di sostegno dei pannelli fonoassorbenti sia installata sul lato della
recinzione rivolto verso la proprietà del richiedente __________ __________, in
modo tale che i pali di sostegno del manufatto non superino in altezza il
profilo superiore della recinzione.
- Del tutto infondata per
contro la censura secondo la quale i pannelli che il resistente __________
intende utilizzare per la costruzione della recinzione sarebbero pericolosi per
la salute delle persone. La tesi non è sorretta da alcun elemento probatorio.
Simili materiali vengono comunemente utilizzati per la
realizzazione di opere analoghe a quella in oggetto, senza dar luogo a
particolari problemi per l'ambiente e la salute delle persone.
-
Stante tutto quanto
precede, il ricorso va dunque parzialmente accolto, confermando il giudizio
governativo impugnato e subordinando il permesso di costruzione in oggetto
all'ulteriore condizione di cui si è fatto accenno al considerando no. 3.3.
-
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28, 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 cpv. 1, 21 LE, 7, 25 e segg. e 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 ottobre 1996 (no.
5245) del Consiglio di Stato è confermata;
1.2. la licenza edilizia 13 agosto 1996
con la quale il municipio di __________ ha autorizzato __________ a costruire
una recinzione al mappale no. __________ è confermata all'ulteriore condizione
che la struttura di sostegno del manufatto non superi in altezza il filo superiore
dei pannelli fonoassorbenti che lo compongono e che la medesima struttura di
sostegno sia posata sul lato della recinzione rivolto verso il predetto mappale
no. __________ di __________
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente nella
misura di fr. 450.-- e per i rimanenti fr. 50.-- sono a carico del resistente
__________, il quale rifonderà ad __________ fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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