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Numero d'incarto:
52.1996.244
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00244
Lugano
17 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 novembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5220) che annulla la
licenza edilizia 24 luglio 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per
posare un serbatoio per l'olio combustibile a ridosso della sua casa
d'abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
13 novembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
14 novembre 1996 del municipio di
__________;
-
25 novembre 1996 di __________,
__________ e __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 giugno 1996 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un serbatoio per
l'olio combustibile a ridosso della sua casa d'abitazione (part. n. __________
RF; zona R2). Il manufatto destinato a coprire il serbatoio, lungo m 2,50,
largo 1 ed alto m 1,50 dal terreno sistemato, verrebbe a sorgere a 50 cm dal
confine verso il fondo dei resistenti (part. n. __________ RF) e risulterebbe interrato
per una profondità di 50 cm.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 24 luglio 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei
vicini qui resistenti, che avevano contestato l'intervento dal profilo delle
disposizioni sulle distanze da confine.
C. Con giudizio 16 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Dopo aver rilevato che la costruzione sporgeva dal suolo in misura
preponderante rispetto alla parte interrata, il Governo ha ritenuto che l'opera
non potesse essere considerata sotterranea. Ne ha quindi dedotto che non
potesse essere autorizzata in quanto contraria alle distanze da confine
applicabili alle costruzioni accessorie.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando il ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio di
__________.
Secondo il ricorrente, la costruzione sarebbe da considerare
sotterranea già per il fatto che non sporge dal terreno oltre l'altezza di m
1,50.
E. Il Consiglio di Stato si
oppone all'accoglimento del ricorso senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, che
contestano partitamente le tesi dell'insorgente, insistendo sulla natura accessoria
del manufatto.
Il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 42 RLE,
recante il marginale "edifici e impianti sotterranei", se il regolamento
edilizio o il PR non dispongono altrimenti, le distanze da confine non si
applicano alle opere edilizie che sporgono dal terreno meno di m 1,50.
La facilitazione introdotta da questa disposizione si
riallaccia alle finalità perseguite dalle norme sulle distanze ed al principio
di proporzionalità (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 12 N. 6 seg.).
Determinante è unicamente l'altezza della costruzione fuori terra (cfr.
Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, II ed., § 10 N. 9, che considera
"Tiefbauten" piazzali, campi da gioco, strade, piscine scoperte ecc.;
Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kt. Bern, Ad art. 12 N 8 c). Il rapporto tra
la parte sporgente e la parte interrata è irrilevante. Sfuggono quindi alle norme
sulle distanze anche costruzioni prive di fondamenta. Basta che non sporgano
più di m 1.50 dal terreno. Priva di rilievo è la natura principale od
accessoria dell'opera. Se non si innalza a più di m 1,50 dal suolo, la
costruzione non soggiace alle norme sulle distanze tanto nell'una, quanto
nell'altra ipotesi.
2.2. In concreto, il manufatto in contestazione sporge dal
terreno sino all'altezza di m 1,50. Non disponendo il diritto comunale alcunchè
di diverso, può quindi beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 42
RLE e sfuggire alle norme sulle distanze.
Irrilevante è la natura accessoria del manufatto. La norma in
questione è applicabile anche alle costruzioni accessorie. Irrilevante è il
fatto che sia interrata soltanto nella misura di 50 cm e sporga dal terreno in
misura tre volte maggiore. Tale circostanza non le impedisce di beneficiare
dell'agevolazione sancita dalla predetta disposizione di regolamento. Decisivo
è unicamente il fatto che non sporge dal terreno oltre l'altezza di m 1.50.
Nulla di diverso può essere dedotto dalla sentenza 3 gennaio
1994 in re __________, citata dal Consiglio di Stato per escludere l'applicabilità
dell'art. 42 RLE.
Fosse rilevante lo sviluppo verticale della parte interrata
per rapporto all'altezza della parte sporgente dal terreno, basterebbe peraltro
imporre al ricorrente di aumentare le dimensioni della prima, lasciando
comunque immutata l'altezza della parte visibile.
- Così stando le cose, il
ricorso va senz'altro accolto, annullando la decisione governativa impugnata e
ripristinando la licenza rilasciata all'insorgente dal municipio di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 42 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 16 ottobre 1996 (n. 5220) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. è
confermata la licenza edilizia 24 luglio 1996 rilasciata dal municipio di
__________ a __________.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione
rifonderanno fr. 900.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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