AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1996.258
Data decisione, Autorità:
16.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00258
Lugano
16 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 novembre 1996 di
contro
la
decisione 13 novembre 1996, (no 5867) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 luglio 1996
con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 14 gennaio 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 novembre 1994, alle
ore 10.08, il ricorrente __________ alla guida della vettura targata TI
__________ ha circolato in territorio di __________ ad una velocità accertata
di 71 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige un limite di 50
km/h.
B. In seguito a questi
avvenimenti, con decisione 20 febbraio 1995, no 968072.0, il Tribunale di
polizia della città di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr.
200.--, oltre a fr. 273.-- di tasse e spese.
Tale decisione, rimasta incontestata, è pertanto cresciuta in
giudicato.
C. Preso atto dei fatti sopra
descritti ed esaminata la decisione resa dalle competenti autorità del Canton
__________, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, con
decisione 4 luglio 1996, ha risolto di revocare al __________ la licenza di
condurre per un periodo di un mese, in considerazione della gravità dell'infrazione
commessa e dei precedenti a carico dell'interessato, già oggetto di ben due
provvedimenti amministrativi.
D. Con ricorso 22 agosto 1996, __________
è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della
decisione impugnata.
A sostegno dell'impugnativa ha addotto che al momento in cui
è stata accertata l'infrazione in esame, alla guida del suo veicolo vi era tale
__________.
A comprova delle proprie asserzioni ha prodotto una dichiarazione
del __________ (cfr. scritto 29 agosto 1996).
E. Con giudizio 13 novembre
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame considerando che con scritto
23 ottobre 1996 __________ aveva ritrattato le dichiarazioni rese nello scritto
29 agosto 1996 nel quale aveva indicato di essere stato alla guida del veicolo
targato TI __________ al momento dell'infrazione.
Per il resto, il Governo ha ritenuto corretto, adeguato e
proporzionato alle circostanze del caso il periodo di revoca pronunciato dalla
Sezione della circolazione, considerando tra l'altro che il ricorrente è già
stato oggetto di ben due analoghi provvedimenti amministrativi di revoca della
licenza; il primo tra il 31 marzo e il 30 aprile 1992 per velocità eccessiva
con conseguente perdita di padronanza del veicolo e il secondo tra il 1° e il
30 settembre 1994 per aver effettuato una manovra di svolta omettendo di
concedere la precedenza ad un veicolo prioritario con conseguente collisione.
F. Contro il predetto giudizio
governativo __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente censura innanzitutto il fatto che il Governo
abbia reso la propria decisione sulla base della dichiarazione 23 ottobre 1996
del __________ senza neppure concedergli la possibilità di prendere posizione
al riguardo.
Implicitamente, ribadisce poi che al momento dell'infrazione
non si trovava alla guida del veicolo.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che si riconferma nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
H. Con scritto 14 febbraio 1997
questo Tribunale ha formalmente invitato il ricorrente a prendere posizione
sulla dichiarazione 23 ottobre 1996 di __________.
Dal canto suo, l'insorgente ha lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine assegnatogli per formulare eventuali osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti (art 18 PAmm).
- L'insorgente, rimproverando
al Consiglio di Stato di aver reso la propria decisione fondandosi sulla
dichiarazione 23 ottobre 1996 di __________ senza neppure concedergli la
possibilità di prenderne conoscenza, si duole in sostanza di una violazione del
diritto di essere udito.
Al proposito, va rilevato che una violazione del diritto di
essere sentito commessa in primo grado è considerata riparata quando
l'insorgente ha avuto la possibilità di pronunciarsi liberamente davanti ad
un'autorità cantonale di ricorso il cui potere d'esame è almeno pari a quello
dell'istanza inferiore (Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel,
Traité de droit administratif, p. 379; 114 Ia 18 e 314; 110 Ia 82; 107 Ia 244;
105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418).
Nell'evenienza concreta, poiché il Tribunale cantonale amministrativo
esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni di fatto e di
diritto concernenti una decisione di revoca resa dal Consiglio di Stato (cfr.
consid. 6.1), il vizio ravvisato dal ricorrente va ritenuto sanato giacché egli
ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente e in modo completo davanti a
questo Tribunale in merito alla contestata dichiarazione di __________ (cfr.
scritto 14 febbraio 1997 di questo Tribunale).
La censura sollevata va quindi
disattesa.
- L'insorgente, asserendo
inoltre di non essere stato alla guida della vettura al momento dei fatti in
esame, contesta in sostanza di essere l'autore dell'infrazione.
3.1. A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale
ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid.
2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg.,
consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità
amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel
caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria e segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su
rilevamenti operati mediante strumentazione tecnica e su di un rapporto
allestito dalla Polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato
sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere
(come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche
ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e
ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti
garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo
non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali
mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto
accettato la sentenza 20 febbraio 1995 del Tribunale di polizia della città di
__________ in materia contravvenzionale, non avendo contro di essa inoltrato
alcun ricorso. Così facendo, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come
esatto il contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere in
discussione fatti ormai definitivamente accertati in altra sede.
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione
(art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole
della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
La durata della revoca non può in ogni caso essere inferiore
ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS).
- 5.1. In materia di
violazione dei limiti di velocità, il Tribunale federale ha recentemente
statuito che il conducente che supera di 25 km/h la velocità massima
consentita all'interno di una località (50 km/h) si rende colpevole di
un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2
LCS, che va punita con il ritiro obbligatorio della patente giusta l'art. 16
cpv. 3 LCS (cfr. STF 29 novembre 1996 in re Bundesamt für Polizeiwesen /
Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn).
L'Alta Corte ha giustificato la propria decisione asserendo
che all'interno di una località i rischi inerenti ad una velocità eccessiva
sono particolarmente elevati sia perché gli automobilisti sono confrontati a
utenti della strada particolarmente vulnerabili, come bambini, anziani e
ciclisti, sia perché esiste una possibilità accresciuta di essere coinvolti in
uno scontro frontale.
La massima istanza giudiziaria ha inoltre specificato che nel
caso di un superamento della velocità massima consentita inferiore a 25 km/h,
la possibilità di revocare la licenza di condurre dipende dalle circostanze
concrete (in tal senso cfr. DTF 121 II 127).
5.2. Nel caso in esame,
risulta dagli atti ed è altresì stato accertato in modo vincolante in sede
penale, che l'insorgente ha circolato nell'abitato di __________ alla guida del
veicolo targato TI __________ ad una velocità di 71 km/h (già dedotto il margine
di tolleranza) laddove vige il limite generale di 50 km/h.
Il ricorrente ha quindi oltrepassato di 21 km/h la
velocità consentita.
Certo è pure che le due misure di revoca della licenza di
condurre autoveicoli, la prima volta nel corso del 1992 e la seconda nel 1994,
adottate nei suoi confronti non l’hanno indotto a ravvedersi. Così stando le
cose, ben si giustifica che nei suoi confronti vengano nuovamente adottati dei
provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS.
La decisione di procedere ad una revoca della licenza di
condurre anziché alla pronuncia di un semplice ammonimento merita quindi di
essere confermata.
- 6.1. Quanto alla
commisurazione del provvedimento impugnato, va ricordato che secondo la più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone
della revoca della licenza di condurre riveste il carattere di una decisione
sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121
II 26, consid. 3b), ragione per la quale il Tribunale cantonale amministrativo,
applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale
(DTF 120 Ia 215), è tenuto in questa sede a scostarsi da quanto prescrive
l'art. 61 PAmm ed ad esaminare con pieno potere cognitivo tutte le
questioni di fatto e di diritto concernenti la decisione impugnata.
La facoltà d'esame completo spettante all'autorità
giudiziaria comporta il potere di pronunciarsi liberamente sulla commisurazione
della pena (RDAT 1995 II no. 19, pagg. 53-53 e giurisprudenza ivi menzionata;
R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A.
Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren
betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.),
Aktuelle Fragen des Straf- und des Administratifmassnahmerechts im Strassenverkher).
6.2. In merito alla durata del provvedimento stabilito dalla
Sezione della circolazione ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato va
osservato quanto segue.
Il ricorrente è già stato oggetto di due misure di revoca
della licenza di condurre autoveicoli. La prima volta nel periodo compreso tra
il 1° marzo e il 30 aprile 1992, la seconda tra il 5 settembre e il 4 ottobre
1994. Benché solo un mese prima del fatto qui in esame avesse concluso un
periodo di revoca della licenza egli non è tuttavia recidivo ai sensi dell'art.
17 cpv. 1 lett. c) LCS, poiché la predetta disposizione trova applicazione solo
laddove la nuova revoca della licenza ha carattere obbligatorio, ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 LCS (STA 4 dicembre 1996 in re __________ e riferimenti ivi
citati).
Ne discende che l'autorità giudicante non era vincolata al
periodo minimo previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS.
Ferma questa premessa, la durata della revoca stabilita dalla
Sezione della circolazione in applicazione del minimo previsto dalla legge, non
può che essere confermata.
Per tutti questi motivi, il ricorso va respinto.
- Considerato che il
Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente,
questo Tribunale ritiene equo applicare una tassa di giustizia ridotta.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e cpv. 3, 17, 90 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a
LALCS; 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
-
Gli atti sono rinviati alla
Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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