AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.50
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.96.00050
Lugano
7 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 febbraio 1996 della
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 30 gennaio 1996, no. 393, del Consiglio di Stato, che ha respinto
il suo ricorso 14 novembre 1995 contro la decisione 31 ottobre 1995 con cui
il municipio di __________ le ha negato il rilascio della licenza edilizia
concernente la trasformazione dell'edificio al mapp. __________ di quel
comune;
viste le risposte:
-
27 febbraio 1996 della Sezione
dell’agricoltura;
-
28 febbraio 19996 del Consiglio di
Stato;
-
1° marzo 1996 del comune di
__________;
-
7 marzo 1996 della Sezione della
pianificazione urbanistica;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________, con sede a
__________, gestisce l'azienda agricola __________, che si occupa
dell'allevamento animale, di orticoltura e di vitivinicoltura. La società
possiede svariati terreni all'uopo, tra i quali il mapp. __________ di
__________, di complessivi mq 32147, ubicato al confine con il comune di __________,
ove lo stesso fondo costituisce il mapp. __________, di complessivi mq 49703.
Sul confine tra i due fondi - e di riflesso tra le due differenti giurisdizioni
comunali - sorge un edificio. La porzione, nettamente prevalente, posta sul
territorio di __________ è censita quale sub. A, abitazione di mq 205, sub. E,
stalla di mq 99, sub. G, tettoia di mq 72, sub. H, portico di mq 64.
B. a) Il 16 novembre 1993 la
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione
concernente la riattazione (questo è almeno il termine impiegato dall'istante)
dell'ala rurale dell'edificio, ovvero della stalla al sub. E e del portico al
sub. H. A seguito dello spostamento degli animali in un altro edificio da oltre
un ventennio, la stalla era impiegata, insieme a due locali al pianterreno
dell'abitazione, per l'attività vitivinicola. La domanda, volta ad adibire
quell'ala dell'edificio, in cattivo stato di conservazione, alla produzione
vitivinicola, prevedeva il suo risanamento e l'aggiunta di due nuovi volumi:
uno esterno, volto a permettere la circolazione verticale, ed uno interrato, ottenuto
mediante lo scavo sotto il perimetro dell'edificio. Ne sarebbero stati ricavati
tre livelli così ripartiti: spazi per il deposito al primo piano, locali per la
fermentazione e l'invecchiamento in botte a pianterreno, cantina per
l'invecchiamento in bottiglia al piano interrato.
b) Con avviso 6 aprile 1994 il dipartimento del territorio ha
formulato opposizione al rilascio della licenza edilizia. L'avviso premetteva
che l'intervento non poteva essere considerato conforme con la zona agricola e
nemmeno ad ubicazione vincolata. La prassi delle autorità cantonali derogava a
questo principio, autorizzando la costruzione fuori delle zone edificabili di
cantine per la vinificazione dell'uva prodotta da aziende viticole nell'intento
di costituire aziende vitivinicole vitali. Nel concreto caso l'entità
dell'intervento eccedeva tuttavia i bisogni dell'attività viticola svolta dalla
__________. A seguito del menzionato avviso, con decisione 10 maggio 1994 il
municipio di __________ ha rifiutato all'istante il rilascio della licenza
edilizia.
c) Con ricorso 25 maggio 1994 la __________ è insorta innanzi
al Consiglio di Stato contro la decisione municipale, chiedendo il suo
annullamento e la concessione della licenza edilizia. All'udienza tenuta il 15
novembre 1994 dalla giurista incaricata dell'istruttoria del gravame, le parti
hanno concordato di sospendere la procedura, poiché la ricorrente avrebbe
inoltrato una domanda di costruzione riduttiva dell'intervento divisato.
C. a) Il 30 maggio 1995 la
__________ ha presentato una nuova domanda di costruzione concernente la riattazione
dell'ala rurale dell'edificio in rassegna, estesa alla tettoia al sub. G.
Questa prevedeva di ricavare:
-
a
pianterreno: un locale fermentazione, un locale cantina-invecchiamento bottiglie,
un locale per la preparazione dei cartoni, un'officina, un deposito macchine,
un locale tecnico e dei servizi igienici;
-
al piano
rialzato: un deposito per trattori, un deposito per attrezzi, un deposito per
antiparassitari, un locale per l'amministrazione, un locale contabilità, un
laboratorio, un atrio ed una loggia;
-
un sottotetto.
b) Con avviso 5 luglio 1995 il dipartimento ha formulato
opposizione anche al rilascio della licenza edilizia concernente questo
progetto. In primo luogo il dipartimento ha contestato che poteva trattarsi di
semplice riattazione. In secondo luogo, ribadite le premesse di cui all'avviso
6 aprile 1994, esso ha considerato eccessive le dimensioni della costruzione,
di complessivi mq 523,40 di superficie, rispetto alle necessità dell'azienda
__________. In esito a questo avviso, con decisione 31 ottobre 1995 il
municipio di __________ ha nuovamente negato il rilascio del permesso di
costruzione.
D. a) Con ricorso 14 novembre
1995 la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato contro la decisione
municipale, al quale ha domandato di annullarla e di concedergli il sollecitato
permesso edilizio. La ricorrente ha sostenuto il carattere agricolo e la
necessità dell'intervento.
b) Con risoluzione 30 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa. Esso ha anzitutto evidenziato che la nuova domanda illustrava un
progetto di intervento più esteso - e non più ridotto - di quello
precedentemente rifiutato ed oggetto di procedura di ricorso frattanto sospesa
innanzi allo stesso. Il Governo ha in secondo luogo rilevato che il mapp.
__________, ubicato fuori dalle zone edificabili, non fosse assegnato alla zona
agricola. Per questo motivo la controversa costruzione doveva essere esaminata
alla luce dell'art. art. 24 LPT: data l'importanza dell'intervento, entrava in
linea di conto l'applicazione del solo art. 24 cpv. 1 LPT. Il Governo ha indi
premesso che l'attività di aziende dedite alla lavorazione di prodotti non adempisse
al concetto di ubicazione vincolata, ma ha comunque voluto tutelare, nel
principio, la prassi del dipartimento del territorio di concedere
l'autorizzazione a costruire delle cantine per la vinificazione e lo stoccaggio
del vino nell'intento di costituire aziende vitivinicole vitali. Condividendo
le valutazioni dipartimentali anche il Governo ha però ritenuto che quanto
proposto dalla __________ travalicasse le necessità dell'azienda.
E. Con ricorso 14 febbraio 1996
la __________ è insorta innanzi a questo Tribunale contro il giudicato
governativo, del quale postula l'annullamento e la retrocessione degli atti al
municipio perché gli rilasci la licenza edilizia. L'insorgente ribadisce gli argomenti
già sollevati davanti al Consiglio di Stato. Sostiene inoltre, con l'appoggio
di una dichiarazione rilasciatagli dall'ufficio tecnico di __________, che il mapp.
__________ è assegnato alla zona agricola. Contesta infine la deduzione secondo
cui la nuova realizzazione superi, per dimensioni, quella originaria.
Il Consiglio di Stato, la sezione della pianificazione
urbanistica e quella dell'agricoltura hanno sollecitato la reiezione del
gravame. Il municipio di __________ ha rinviato alle osservazioni inoltrate
davanti al Governo, cui aveva dichiarato di non opporsi al rilascio della
controversa licenza edilizia qualora il dipartimento del territorio avesse
mutato avviso.
F. Il 12 giugno 1996 il giudice
delegato ha tenuto un'udienza, delle cui risultanze si dirà, per quanto
necessario, in diritto. Al termine della stessa le parti hanno chiesto al Tribunale
di sospendere la procedura in vista di un componimento bonale della vertenza.
Con lettera 14 ottobre 1998 il patrocinatore della ricorrente ha tuttavia comunicato
al Tribunale che i vari tentativi messi in atto a quello scopo erano falliti.
Ha pertanto sollecitato l'emanazione del giudizio.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. All'udienza 12 giugno
1996 il giudice delegato ha accertato che il fondo edificando è attribuito dal
PR di __________ alla zona idonea all'agricoltura. E' pertanto necessario
verificare, in primo luogo, se l'intervento in esame è conforme alla destinazione
agricola prevista dal PR, ovvero se può beneficiare di un permesso di costruzione
ordinario.
2.2. Giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT un permesso di costruzione
può essere rilasciato solo se l'edificio oggetto della relativa domanda è
conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (lett. a) e se il
fondo è urbanizzato (lett. b). Il requisito di cui alla lett. b dell'art. 22
cpv. 2 LPT è soddisfatto nella fattispecie. Non lo è, per contro, quello di cui
alla lett. a.
2.3. Dagli accertamenti esperiti dal servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato nell'ambito dell'istruttoria del ricorso 25 maggio 1994, la
cui trattazione è stata frattanto sospesa (cfr. consid. B), ai fini della
coltivazione della vite e della produzione di vino la ricorrente utilizza già
una parte del pianterreno della stalla al sub. E quale deposito e due locali
dell'adiacente abitazione al sub. A quali cantine rispettivamente di
fermentazione e di invecchiamento per le botti (cfr. lettera 24 agosto 1994 del
patrocinatore della ricorrente al servizio dei ricorsi; verbale di sopralluogo
15 novembre 1994). Per mancanza di spazio lo stoccaggio del vino viene
effettuato a __________ e __________ (idem). La ricorrente sfrutta inoltre il
portico al sub. H e la tettoia al sub. G. Attraverso la domanda di costruzione
in rassegna la ricorrente si propone di concentrare l'attività vitivinicola
nell'ala rurale dell'edificio, costituita dai sub. G, E ed H. L'elemento
caratterizzante dell'intervento è costituito dalla realizzazione, a
pianterreno, di un locale per la fermentazione e la chiarificazione, che occupa
una parte preponderante della stalla al sub. E, e di una cantina per l'invecchiamento
in bottiglia, che verrebbe costruita sotto l'area coperta dalla tettoia al sub.
G.. Questi due interventi principali verrebbero accompagnati dalla
realizzazione di quelli che la relazione tecnica annessa ai progetti, datata marzo
1995, qualifica di "usuali locali accessori"; sono tali, in
particolare, a pianterreno il locale preparazione cartoni, l'officina, il
deposito macchine, il locale tecnico, i servizi igienici; al primo piano - sul sedime
della stalla al sub. E, che non consta venga attualmente utilizzato, posto che
lo possa essere, dato il precario stato in cui versa l'immobile - svariati
depositi (trattori, attrezzi, antiparassitari), il locale amministrazione,
quello per la contabilità, il laboratorio, un atrio e la loggia. Al piano
superiore, sempre in corrispondenza della stalla al sub. E, verrebbe infine
ricavato un ampio sottotetto. I locali per l'imbottigliamento e la vendita
verrebbero ricavati attingendo a due locali dell'adiacente abitazione al sub.
A.
2.4. Un edificio è conforme alla funzione prevista per la
zona agricola, definita all'art. 16 cpv. 1 LPT, quando il suolo costituisce il
fattore di produzione essenziale per l'attività che viene esercitata nello
stesso. Non vi è quindi utilizzazione agricola quando si ottengono dei frutti
indipendentemente dal suolo (RDAT I-1996 N. 57 consid. 2b; II-1996 N. 32 N. consid.
3.3.; Scolari, Commentario, N. 490 ad art. 67 LALPT). Ora, la lavorazione, lo
stoccaggio e la commercializzazione di frutta e uva rispettivamente dei loro
succhi non partecipano direttamente alla produzione agricola nel senso appena
descritto. Trattasi piuttosto di attività che possono essere praticate indipendentemente
dal suolo. I locali che devono essere approntati per questo scopo non possono pertanto
essere considerati conformi con la funzione assegnata alla zona agricola (cfr.
in particolare Keller, Neubauten in der Landwirtschaftszone, 1987, pag. 74;
inoltre Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, 1989, N. 224, pag. 179 e
relativi rinvii alle note 220 e 225; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau-, und besonderes
Umweltschutzrecht, 1995, pag. 149). Il fatto, sostenuto dalla ricorrente,
secondo cui essa vinifichi solo le uve di sua produzione non permette di mutare
questa conclusione.
- 3.1. Dal momento che la
controversa domanda di costruzione non può essere approvata tramite il rilascio
di un permesso di costruzione ordinario, è necessario verificare se
eventualmente questa non possa beneficiare di un permesso eccezionale in
applicazione dell'art. 24 LPT. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori dalle zone
edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali, deroganti al
requisito di conformità di zona stabilito all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, per
la costruzione od il cambiamento di destinazione di edifici o impianti se la
loro destinazione esige un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (lett. a) e
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). Per l'art. 24 cpv. 2 LPT
il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione
parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti, in quanto compatibili con
le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Il legislatore
cantonale ha fatto uso di questa facoltà attraverso l'adozione in un primo
tempo degli art. 9 segg. DEPT, successivamente sostituiti dagli art. 71 segg.
LALPT.
3.2. L'ala rurale dell'edificio al mapp. __________, che non
viene più utilizzata come stalla da oltre un ventennio, viene attualmente
sfruttata in parte, a pianterreno, quale deposito per l'attività vitivinicola.
La ricorrente utilizza inoltre, per quanto possibile, il portico al sub. H e la
tettoia al sub. G. Questa parte dell'edificio, chiusa ed utilizzabile solo a
pianterreno, si presenta in pessime condizioni di conservazione (v. foto agli
atti). Come è stato spiegato al consid. 2.3., tramite l'intervento edilizio in
rassegna, i cui costi sono preventivati in quasi fr. 900'000.--, pari a fr.
329.--/mc, la ricorrente si propone di inserire in quella parte dell'immobile
un centro vitivinicolo completo. Sul sedime della stalla al sub. A verrebbe
ricavato, a pianterreno, un locale per la fermentazione e la chiarificazione,
un locale riscaldamento e un deposito macchine. Dietro di essi (lato nord)
verrebbero invece costruiti ex novo sempre a pianterreno, in corrispondenza
della tettoia al sub. G, che viene mantenuta, una cantina per l'invecchiamento
in bottiglia e un locale per la preparazione dei cartoni. Sul lato opposto, in
corrispondenza del portico al sub. H, l'edificio verrebbe prolungato - nella
sua parte terminale - attraverso la costruzione, sempre a pianterreno, dei
servizi e di un'officina. Dal livello superiore, aperto e sostanzialmente privo
di una precisa utilizzazione, verrebbero ricavati due piani. Il primo è destinato
ad ospitare - sul sedime della stalla al sub. E e del prolungamento verso il
portico al sub. H - svariati depositi (trattori, attrezzi, antiparassitari), il
locale amministrazione, quello per la contabilità, il laboratorio, un atrio ed
un deposito per antiparassitari. In coincidenza del portico al sub. H, che
viene parimenti mantenuto, i progetti propongono la realizzazione completa di
una loggia. Il secondo piano superiore è destinato a fungere, in corrispondenza
della stalla al sub. E, quale ampio sottotetto. Per permettere l'inserimento di
questi nuovi contenuti le facciate dell'edificio si presentano assai dissimili
da quelle esistenti. L'unico elemento edilizio prevalentemente conservato
rispetto della primitiva costruzione è la quota del tetto.
3.3. Come ha rettamente argomentato il Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato, l'intervento edilizio prospettato dalla ricorrente deve
pertanto essere trattato come una nuova costruzione. Esso comporta difatti
mutamenti importanti nell'aspetto esteriore (rilevanti aggiunte, nuova
impostazione delle aperture in funzione delle nuove utilizzazioni, completazione
del porticato e della loggia ecc.), ma soprattutto nelle superfici sfruttabili
per l'azienda (quelle al chiuso, di circa mq 288,9, sottotetto escluso, sono ampliate
di quasi 4 volte rispetto a quelle attuali, ridotte in sostanza a due locali a
pianterreno della stalla al sub. E, per complessivi mq 76,89) e nella
destinazione dell'edificio (ove prevale nettamente l'inserimento di nuovi
contenuti). Non si può quindi parlare in alcun modo di trasformazione parziale
ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT; men che meno - come vorrebbe la ricorrente -
di semplice riattazione (cfr. sui concetti di rinnovazione e di trasformazione
parziale Scolari, op. cit., N. 651 e 646 ad art. 1 LE; inoltre, dello stesso
autore, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 925 seg.).
3.4. L'intervento in rassegna può pertanto essere approvato
solo se soddisfa i severi requisiti di applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Ora, come già è stato spiegato al consid. 2.4., la lavorazione, lo stoccaggio e
la commercializzazione di frutta e uva rispettivamente dei loro succhi
costituiscono delle attività che possono essere praticate indipendentemente dal
suolo. I locali che devono essere approntati per questo scopo devono pertanto
trovare posto nella zona edificabile e difettano, di conseguenza, del requisito
dell'ubicazione vincolata sancito alla lett. a della predetta disposizione
legale (cfr. i riferimenti di cui al considerando 2.4. in fine; inoltre, sul concetto
di ubicazione vincolata RDAT I-1998 N. 55 consid. 6 e N. 69 consid. 3). Questa
constatazione basterebbe già in quanto tale alla reiezione del gravame.
3.5. Nell'opposizione 5 luglio 1995 il dipartimento ha invero
argomentato che sarebbe stato disposto a concedere il permesso di costruzione,
conformemente alla sua prassi - ispirata alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 117 Ib 270 segg.) - di autorizzare fuori dalla zona edificabile
la costruzione di cantine per la vinificazione dell'uva prodotta da aziende
viticole, allo scopo di costituire aziende vitivinicole vitali. Nel concreto
caso tuttavia la costruzione ristrutturata avrebbe una superficie complessiva
(spazi chiusi ed aperti) di mq 523,40 (in realtà sono almeno mq 549,5, poiché l'avviso
dimentica il locale per la preparazione dei cartoni, di mq 18,5, e attribuisce
all'officina una superficie di mq 3,80 anziché mq 11,40), eccedente le
necessità della ricorrente. Il dipartimento ha fatto altresì riferimento alla
relazione 26 luglio 1994 allestita dall'arch. __________ sulle possibilità di
trasformare l'ala rurale del fabbricato al mapp. __________ in un impianto per
la vinificazione, sottoposta nel mese di gennaio 1995 alla sezione
dell'agricoltura, che prevedeva tre varianti, tra cui la menzionata sezione
aveva optato per la variante C, parimenti preferita dal detto professionista,
la quale avrebbe ridotto al minimo gli interventi pur garantendo una sufficiente
capacità produttiva, occupando superfici per complessivi mq 463,5 (cfr. relazione
citata, pag. 23). La domanda di costruzione inoltrata dalla ricorrente corrispondeva
invece alla variante A, valutata nella stessa relazione con un giudizio piuttosto
negativo: costi troppo elevati e quindi rapporto costi/bottiglie prodotte
sfavorevole, costruzione a tappe difficoltosa, importante superficie dei locali
accessori, problemi di funzionalità durante la vendemmia, notevoli cambiamenti
dell'organizzazione degli spazi (cfr. relazione citata, pag. 25). Il Consiglio
di Stato ha tutelato questo assunto nel giudicato impugnato.
Il Tribunale si esime dal verificare se la suddetta prassi
possa in qualche modo trovar conforto in quella inaugurata dal Tribunale
federale nella sentenza succitata, ove la Corte federale ha ammesso -
attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di ubicazione vincolata
ancorato all'art. 24 cpv. 1 LPT - la possibilità, per un'azienda agricola
dipendente in misura preponderante dal suolo, di aggiungere un settore di
produzione non dipendente dallo stesso, se ciò serve ad assicurare la
sopravvivenza dell'azienda attraverso un incremento del suo reddito: é tuttavia
necessario rilevare che nel concreto caso non si tratta di introdurre un ramo
economico supplementare nell'attività agricola della ricorrente, poiché essa
pratica già da parecchi anni la vitivinicoltura. L'opinione delle istanze
inferiori deve difatti essere condivisa laddove esse affermano, riferendosi
alle stesse deduzioni effettuate da chi ha studiato la problematica per conto
della ricorrente, che l'intervento in rassegna eccede i bisogni dell'azienda
__________ e per di più sembra meno adeguato di altri, di entità minore, a
soddisfarli.
- Sulla scorta di quanto
precede la risoluzione impugnata deve essere tutelata ed il ricorso respinto.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 22, 24 LPT, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, è posta a carico della ricorrente
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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