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Numero d'incarto:
52.1997.124
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00124
Lugano
8 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 maggio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 30 aprile 1997, no. 2134, del Consiglio di Stato che revoca
all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario
commercialista;
vista la risposta 4 giugno 1997 del
Dipartimento delle istituzioni;
preso atto della replica 7 luglio 1997 e
della duplica 4 agosto 1997;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17 agosto 1988 il
Consiglio di Stato ha autorizzato il ricorrente __________ all'esercizio della
professione di fiduciario commercialista;
che il 10 marzo 1995 l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF)
di __________ ha informato il Dipartimento delle istituzioni che a carico del
ricorrente erano stati emessi i seguenti attestati di carenza di beni (ACB):
·
1994 no. 107844 __________ fr. 529'052.65
·
1994 no. 108102 Condominio
__________ fr. 7'187.80
·
1994 no. 112432 Ufficio
cantonale di
esazione fr. 15'671.80
·
1994 no. 105961 Ufficio
cantonale di
esazione fr. 26'880.10
·
1994 no. 103074 Ufficio
cantonale di
esazione fr. 26'880.10
che il 21 aprile 1995 il Consiglio di Vigilanza (CV)
sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha prospettato al ricorrente la
revoca dell'autorizzazione al libero esercizio per decadenza del requisito
della solvibilità;
che preso atto delle giustificazioni inoltrate dal ricorrente
il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario
ha concesso al ricorrente ripetute proroghe per porre rimedio al difetto:
dapprima fino al 31 dicembre 1995, poi sino al 30 giugno 1996 ed infine sino al
31 gennaio 1997;
che, preso atto che al 21 marzo 1997 l'elenco degli ACB aggiornato
si presentava come segue:
·
1994 no. 108102 Condominio
__________ fr. 7'187.80
·
1994 no. 105961 Ufficio
Cantonale
di esazione fr. 26'880.10
·
1994 no. 103074 Ufficio
Cantonale
di esazione fr. 26'880.10
·
1995 no. 114311 Ufficio
Cantonale
di esazione fr. 16'830.65
·
1995 no. 114342 Ufficio
Cantonale
di esazione fr. 24'597.40
·
1995 no. 107105 Comune
di __________ fr. 17'486.90
·
1995 no. 107106 Comune
di __________ fr. 17'752.55
·
1995 no. 112432 Ufficio
cantonale di
esazione fr. 12'521.10
con decisione 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha
revocato l'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario
commercialista;
che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver
debitamente considerato le causali degli ACB; tutto sommato - allega - si
tratterebbe soltanto di debiti per spese condominiali (no. 108102), per
contributi paritetici di una società di cui era amministratore (no. 105961) e
per imposte arretrate;
che spiegate le ragioni che hanno determinato questa situazione,
__________ illustra poi le gravose conseguenze che deriverebbero dalla revoca
dell'autorizzazione al libero esercizio della professione; che aveva conseguito
a suo tempo grazie alla norma transitoria dell'art. 23 LFid;
che in conclusione l'insorgente contesta la legittimità
costituzionale del requisito della solvibilità previsto dalla legge a titolo di
condizione per il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio della
professione di fiduciario; escludendo qualsiasi possibilità di valutare la
natura degli ACB, tale requisito si porrebbe in contrasto con la libertà di
commercio e con il principio di proporzionalità;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni
con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
che con la replica l'insorgente sottolinea gli sforzi
intrapresi per ripristinare le condizioni di legge;
che con la duplica il Dipartimento delle istituzioni si
conferma nelle domande di risposta;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LFid l'autorizzazione
all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si
trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
che tale requisito, noto ad altre professioni liberali (cfr.
art. 21 cpv. 1 cifra 4 LN; art. 3 cpv. 1 lett. h LAvv) si fonda su pertinenti
motivi di polizia ed è sorretto da un interesse pubblico sufficiente:
l'esigenza di tutelare la clientela dai rischi derivanti dall'attività di
professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB;
che la causale degli ACB è irrilevante dal profilo del
rischio indotto: i debiti fiscali non sono diversi dagli altri; non sono semplici
obbligazioni naturali o debiti di seconda categoria;
che non viola pertanto il principio di proporzionalità
precludere all’autorità qualsiasi valutazione sulla natura degli ACB; una diversa
soluzione arrischierebbe anzi di portare a conclusioni contrarie al principio
di uguaglianza;
che vanno pertanto respinte siccome palesemente infondate le
censure che il ricorrente solleva in ordine alla costituzionalità del requisito
posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid;
che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando
l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il suo
rilascio (art. 20 LFid);
che lo stato di insolvenza del ricorrente è incontestabile;
che esso persiste e tende anzi ad aggravarsi nonostante gli
sforzi che il ricorrente asserisce di aver intrapreso per porvi rimedio (senza
peraltro addurre alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni);
che la situazione non è migliorata nemmeno in corso di causa;
che in tali circostanze, concedere al ricorrente ulteriori
dilazioni per porre rimedio alle sue precarie condizioni economiche finirebbe
per esporre lo Stato al rischio di rivalse da parte di clienti tratti in inganno
dal perdurare delle apparenze suscitate dal possesso dell'autorizzazione al
libero esercizio della professione;
che il ricorso palesemente infondato va quindi senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 8, 8 bis, 12, 20 LFid,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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