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Numero d'incarto:
52.1997.165
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00165
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 luglio 1997 della
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio
permessi e passaporti/UPP, che le nega l'autorizzazione per l'installazione e
l'esercizio di apparecchi da gioco punti del tipo "Super Cherry
600";
viste:
-
la risposta 29 agosto 1997
dell'UPP;
-
la replica 1° ottobre 1997 della
ricorrente;
-
la duplica 30 ottobre 1997
dell'UPP;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 1° maggio 1996
l'Ufficio Federale di Polizia ha omologato l'apparecchio da gioco Super Cherry
600 come apparecchio da divertimento a punti a' sensi dell'art. 3 cpv. 2 della
legge federale sulle case da gioco del 5 ottobre 1929 (LCG; RS 935.52).
L'apparecchio in questione è in sostanza una slot-machine modificata
in modo da non distribuire vincite in denaro contante, in gettoni od oggetti,
ma solo vincite di punti, che danno diritto ad ulteriori giocate.
Il costo del gioco è di fr. 1.-- per 5 o 10 giocate. Il gioco
consiste nella ricerca di una combinazione vincente di figure ruotanti su tre
tamburi. Il giocatore ha la possibilità di intervenire sull'andamento del
gioco, azionando un pulsante d'arresto di un ulteriore dispositivo ruotante,
che gli conferisce la facoltà di scegliere fra ulteriori opzioni di gioco. Il
cumulo dei punti conseguiti attraverso il gioco da diritto ad ulteriori
giocate.
Stando alla decisione di omologazione dell'autorità federale,
l'apparecchio offrirebbe al giocatore un certo divertimento e non dovrebbe
incitare al gioco di denaro.
B. Il 7 aprile 1997 la
__________ ha chiesto all'UPP l'autorizzazione per istallare ed esercitare 80
apparecchi da gioco del tipo Super Cherry 600.
Con decisione 27 giugno 1997 il Dipartimento delle
istituzioni (UPP) ha respinto l'istanza ritenendo che questi apparecchi si
ponessero in contrasto con l'art. 9a LCAmb, che vieta l'esercizio di apparecchi
automatici remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili
in denaro o in merce su tutto il territorio cantonale.
Stando all'autorità cantonale, le caratteristiche di questi
apparecchi e le sue modalità di funzionamento indurrebbero "facilmente
alla ricerca di una remunerazione delle vincite che non sia quella di ulteriori
giocate". Sussisterebbe inoltre il concreto rischio che il gerente del
locale cerchi di assecondare i desideri della clientela, offrendo vincite
attrattive d'altro genere previo accordo su un determinato punteggio.
C. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale la __________ è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione rifiutata.
Secondo l'insorgente l'art. 9a LCAmb non vieterebbe affatto
gli apparecchi da divertimento a punti. Il divieto colpirebbe soltanto gli
apparecchi eroganti vincite in denaro o surrogati.
La norma in questione sarebbe chiara e non necessiterebbe
pertanto di interpretazione alcuna. Il significato attribuitole dall'autorità
cantonale configurerebbe un'inammissibile estensione della sua portata.
D. All'accoglimento del ricorso
si è opposto l'UPP contestando partitamente le tesi dell'insorgente con
argomenti di cui si dirà più avanti.
E. In sede di replica e di
duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi
allegazioni e conclusioni.
Delle risultanze dell'ispezione dell'apparecchio in esame
esperita da questo Tribunale si dirà per quanto necessario nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile
in ordine giusta l'art. 13 cpv.2 LCAmb.
-
L'art. 9 bis cpv. 1 LCAmb,
introdotto nella legge il 21 giugno 1971 e rimasto in vigore sino al 25 marzo
1996, stabiliva che su tutto il territorio cantonale era vietato l'esercizio di
apparecchi da gioco remuneranti denaro o gettoni corrispondenti a denaro.
Con questa disposizione, vietante l'istallazione e
l'esercizio delle cosiddette "slot-machines" il legislatore aveva
inteso bandire dal territorio cantonale soltanto "gli apparecchi più
pericolosi, e cioè quelli rimuneranti denaro" (cfr. messaggio 16 giugno
1970 del Consiglio di Stato al GC, VGC, 1971, sess. ord. prim. pag. 63).
Oggetto del divieto erano quindi unicamente gli apparecchi da gioco che erogano
vincite in denaro o gettoni corrispondenti a denaro. Apparecchi che dispensano
vincite d'altro genere erano ammessi nella misura in cui erano omologati
dall'autorità federale (cfr. messaggio citato, pag. 71).
Nel 1994 il Dipartimento delle istituzioni ha autorizzato
l'installazione di apparecchi automatici eroganti vincite in gettoni convertibili
in premi in natura del valore massimo di fr. 50.--. A titolo di clausola
accessoria dell'autorizzazione l'autorità cantonale ha stabilito che le vincite
non potevano essere convertite in buoni di qualsiasi genere. Prassi, questa,
che il Tribunale cantonale amministrativo ha sostanzialmente avallato,
limitandosi a sostituire il divieto di convertire le vincite in buoni di
qualsiasi genere con un divieto di trasformare i gettoni in buoni convertibili
in denaro (cfr. STA 28.10.94 in re S.).
Con decreto legislativo del 18 dicembre 1995, il Gran
Consiglio ha sostituito l'art. 9 bis cpv. 1 LCAmb con l'art. 9a cpv. 1 che
vieta su tutto il territorio cantonale "l'esercizio di apparecchi automatici
remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro,
in merce o buoni di qualsiasi genere".
Sottoposto a votazione popolare in seguito a referendum,
l'emendamento è stato accettato a larga maggioranza ed è entrato in vigore il
26 marzo 1996 (BU 1996, pag. 77). Cinque ricorsi di diritto pubblico contro di
esso interposti da operatori del ramo sono stati respinti dal Tribunale
federale, che con sentenza 27 gennaio 1997 ne ha confermato la costituzionalità.
Scopo precipuo dell'inasprimento del divieto delle "slot
machines" sancito dal previgente art. 9 bis cpv. LCAmb era quello di
impedirne l'elusione mediante l'erogazione di vincite costituite da premi che
in ultima istanza potevano comunque essere convertiti in denaro od utilizzati
come mezzo di pagamento.
- Con la decisione qui
impugnata il Dipartimento delle istituzioni (UPP) ha in sostanza ritenuto che
gli apparecchi da gioco “Super Cherry 600” commercializzati dalla ricorrente si
ponessero in contrasto con il divieto sancito dal nuovo art. 9a cpv. 1 LCAmb. A
mente dell'autorità cantonale il diniego dell'autorizzazione si
giustificherebbe in considerazione delle possibilità di abuso offerte dalle
caratteristiche delle slot machines a punti e dalle relative modalità di
funzionamento.
La tesi non può essere condivisa.
Il divieto sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCAmb non colpisce in
effetti gli apparecchi eroganti vincite costituite dalla possibilità di effettuare
ulteriori giocate. Soggiacciono al divieto in oggetto soltanto gli apparecchi
da gioco remuneranti vincite in denaro, in buoni di qualsiasi genere o in
gettoni convertibili in denaro, merce o buoni di qualsiasi genere. Ipotesi,
queste, che in concreto non si verificano.
Nemmeno il Dipartimento pretende di assimilare le giocate bonificate
a titolo di vincita a "buoni di qualsiasi genere" soggetti al divieto
sancito dall'art. 9a cpv. 1 LCAmb.
Una simile interpretazione estensiva della norma in esame,
oltre ad essere smentita dalla stessa prassi dipartimentale in materia di
autorizzazioni per giochi elettronici (videogames, flippers, ecc), non
troverebbe conforto nemmeno nella giurisprudenza del Tribunale federale, che ha
per principio escluso la possibilità di estendere il concetto di vincita sino
al punto di comprendere anche la concessione di giocate gratuite (DTF 90 I 324
seg. consid. 4). Vero è che il Tribunale federale ha riservato il caso eccezionale
in cui indizi concreti permettono di ritenere che i giocatori convertano in
denaro i gettoni vinti per ulteriori giocate o li utilizzino come mezzo di
pagamento. Nel caso in esame non è tuttavia dato di vedere come i giocatori
possano concretamente abusare delle vincite tramutandole in denaro o in buoni
assimilabili a denaro. Le vincite dispensate dagli apparecchi in discussione
non sono infatti costituite da gettoni, ma da punti conteggiati
elettronicamente, che possono essere utilizzati soltanto proseguendo nel gioco.
Non sussistendo alcuna possibilità di azzeramento dei punti vinti e non potendo
il gerente del locale disporre del provento delle puntate, esclusi sono
pertanto anche eventuali accordi tra quest'ultimo ed i giocatori in merito ad
una diversa, illecita remunerazione delle vincite.
La cessione a terzi contro pagamento dei punti vinti non può
invero essere esclusa a priori. In questa ipotesi, assai remota, non possono
tuttavia essere ravvisati gli estremi di un abuso suscettibile di legittimare
un diniego dell'autorizzazione (DTF 90 I 327; 78 I 84).
Vero è anche che il Tribunale amministrativo del Canton
Grigioni ha recentemente confermato la revoca di un'autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di quel cantone per l'installazione di apparecchi da gioco
“Super Cherry 600” omologati dal DFGP (decisione 7.3.97 in re P.S.). Quegli
apparecchi non erogavano tuttavia vincite in punti, ma vincite in gettoni.
Erano inoltre predisposti per puntate varianti da fr. 10.-- a fr. 100.--.
Trattandosi di apparecchi non conformi a quelli omologati dal DFGP e quindi
diversi da quelli qui in esame, nulla può quindi essere dedotto da quel
giudizio a favore della tesi del dipartimento resistente.
Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la
decisione dipartimentale impugnata e rinviando gli atti all'UPP affinché
rilasci l'autorizzazione richiesta.
Resta ovviamente riservata al legislatore cantonale la
facoltà di inasprire ulteriormente il divieto sancito dall'art. 9 a cpv. 1
LCAmb, bandendo le slot machines a punti come ha recentemente fatto il Canton
San Gallo con emendamento del 27 novembre 1997 apportato alla sua legge sugli
apparecchi ed i locali da gioco.
Resta inoltre riservata al Dipartimento delle istituzioni la
facoltà di revocare l'autorizzazione che è chiamato ad accordare, qualora le
esperienze raccolte con le slot machines a punti dovessero dimostrare che la
fantasia dei giocatori e dei gestori di tali apparecchi supera la capacità di
immaginazione di questo Tribunale nell'escogitare modalità di utilizzazione
contrarie al divieto sancito dall'art. 9 a cpv. 1 LCAmb.
- Dato l'esito non si preleva
tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 giugno 1997 del
Dipartimento delle istituzioni (UPP) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Dipartimento delle istituzioni (UPP) affinché rilasci alla ricorrente
l'autorizzazione richiesta alle condizioni d'uso.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Lo Stato del Canton Ticino
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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