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Numero d'incarto:
52.1997.169
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00169
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 24 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni che commuta in
tre mesi d'arresto la multa di fr. 5'000.-- inflitta l'11 giugno 1993 dal
municipio di __________ al ricorrente;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 11
giugno 1993 il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente __________ una
multa di fr. 5'000.- per avere abusivamente ristrutturato e trasformato in
abitazione un fabbricato situato fuori della zona edificabile;
che la multa è cresciuta in giudicato;
che la procedura d'incasso è sfociata nell'ACB n. __________
UEF di Bellinzona;
che il 18 dicembre 1995 il municipio di __________ ha chiesto
al Dipartimento delle istituzioni di commutare la multa in arresto;
che, falliti tutti gli ulteriori tentativi intrapresi
dall'autorità per ottenere soddisfazione, con decisione 24 giugno 1997
l'autorità cantonale ha commutato la multa in tre mesi d'arresto;
che contro la predetta risoluzione dipartimentale __________
si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente rileva anzitutto di aver acquistato un
fabbricato intavolato come abitazione a RF, di aver eseguito alcune trasformazioni
abusive e di essere stato per finire costretto a venderlo in via di realizzazione
forzata;
che __________ eccepisce poi che il municipio avrebbe revocato
la multa in contestazione proponendo, ai proprietari con decisione 27 maggio
1994 di demolire le opere abusive;
che in conclusione il ricorrente osserva che il 20 gennaio 1995
il municipio ha autorizzato la nuova proprietaria dell'immobile a farne uso a
scopo d'abitazione;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni
e dal municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più
avanti;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 150 cpv. 5 LOC;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm): considerati i limiti del presente giudizio, le
prove chieste dall'insorgente (documenti, testi, ispezione a RF) sono
inammissibili;
che se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede
in via esecutiva (art. 150 cpv. 3 LOC);
che giusta l'art. 150 cpv. 4 LOC, se l'incasso non è
possibile, il Dipartimento, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni,
commuta la multa in arresto in ragione di un giorno ogni 30.- fr. e per un
massimo di tre mesi;
che la norma succitata ricalca l'art. 28 LPContr;
che contro le decisioni di commutazione di multe impagate non
sono per principio proponibili eccezioni volte a rimettere in discussione il
fondamento delle sanzioni; siffatte eccezioni vanno semmai proposte attraverso
il rimedio della revisione;
che contro la decisione di commutazione della sanzione pecuniaria
in arresto, il multato può di principio soltanto eccepire che la multa è stata
pagata o condonata;
che, in concreto, il ricorrente obietta che il municipio
avrebbe revocato la multa con decisione 27 maggio 1994: la tesi liberatoria
addotta è priva di qualsiasi fondamento; lo scritto in questione può al massimo
essere configurato come una proposta di condono subordinata all'adempimento di
determinate condizioni; condizioni sulle quali il ricorrente non ha nemmeno
preso posizione;
che in tale circostanze la decisione impugnata, del tutto
conforme al diritto, va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 150 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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