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Numero d'incarto:
52.1997.275
Data decisione, Autorità:
11.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00275
Lugano
11 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1 ottobre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 settembre 1997, no. 4635 del Consiglio di Stato, che annulla la
decisione 15 maggio 1997 con cui il municipio di Malvaglia ha rilasciato
all’insorgente una licenza edilizia in sanatoria per trasformare
un’autorimessa in un'officina da fabbro;
viste le risposte:
-
14 ottobre 1997 del comune di
__________;
-
15 ottobre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
20 ottobre 1997 delle comunioni
ereditarie fu __________ e fu __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di una casa d'abitazione, situata a __________ in località
__________ (part. no. __________ RFD), nella zona residenziale estensiva
(__________) del PR. Sul terreno davanti a casa, lungo il ciglio della strada
cantonale, sorge un manufatto di notevoli dimensioni (ca m 9 x 11 ), costruito
ed ampliato per fungere esclusivamente da autorimessa. La licenza edilizia era in
effetti esplicitamente subordinata alla condizione che non venisse utilizzato
come "officina ad uso industriale" (cfr. lic. ed. 3.1.94).
B. Avendo constatato che
l'autorimessa veniva "usata regolarmente quale officina da fabbro",
il 22 maggio 1996 il municipio di __________ ha chiesto a __________ di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di
destinazione realizzato abusivamente.
Alla domanda, inoltrata il 21 novembre seguente, si sono opposte
le comunioni ereditarie __________ e fu __________, proprietarie di fondi
confinanti, contestando la conformità di zona dell'insediamento abusivo.
C. Il 28 aprile 1997 il
Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, ritenendo
- sulla base di una perizia fonica - che le immissioni derivanti dall'attività
dell'officina fossero inferiori ai valori limite di pianificazione (VP)
prescritti dall'allegato 6 all'OIF per le zone con grado di sensibilità (GS)
II.
Con decisione 15 maggio 1997, il municipio di __________ ha
quindi rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni delle vicine
qui resistenti.
D. Con giudizio 16 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo
le impugnative contro di esso inoltrate dalle opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che lo stabilimento fosse
da considerare alla stregua di un'azienda molesta e non fosse pertanto conforme
alle destinazione residenziale della zona, che ammette soltanto aziende
artigianali non moleste.
Il Consiglio di Stato ha quindi sollecitato il municipio ad
ordinare a __________ di cessare l'attività di metalcostruttore.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza rilasciatagli in sanatoria
dal municipio di __________.
Secondo il ricorrente, l'insediamento di una modesta attività
di fabbro non si porrebbe in contrasto con la destinazione di zona. In assenza
di una precisa definizione dei gradi di molestia ammissibili, la valutazione
delle immissioni operata dal municipio sarebbe del tutto sostenibile.
F. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dalle comunioni ereditarie
opponenti, che contestano dettagliatamente le tesi del ricorrente.
Il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo,
testi) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti può essere
rilasciata soltanto se l'opera è conforme alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione in cui sono previsti.
Tale norma sancisce il principio della conformità di zona. In
base a questo principio possono essere autorizzati soltanto interventi edilizi
la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona
interessata.
Ai fini del rilascio del permesso occorre quindi che gli
edifici e gli impianti previsti servano l'utilizzazione assegnata alla zona.
Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino un'utilizzazione
della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento pianificatorio.
Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono risultare adeguatamente
connesse alla funzione attribuita alla zona in cui si collocano.
Eccezioni all'interno delle zone edificabili sono ammesse
unicamente nella misura in cui sono espressamente previste dall'ordinamento
pianificatorio concretamente applicabile (art. 23 LPT e 70 LALPT; giurisprudenza
costante).
2.2. Giusta l’art. 31 NAPR, nella zona R2 di __________ è permessa
la costruzione di abitazioni, alberghi e ristoranti.
Possono esservi istallate, precisa la norma, unicamente
aziende artigianali non moleste.
Per aziende non moleste, stando all'art. 8.4. NAPR, si
intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano
dall'abitare (lett. a). Aziende poco moleste sono considerate tutte quelle
aziende ove il lavoro si svolge soltanto di giorno e producono immissioni con
frequenza discontinua e limitata nel tempo (lett. b). Aziende con ripercussioni
più marcate sono invece considerate moleste (lett. c).
Non moleste, come giustamente rileva il Consiglio di Stato,
sono in particolare le attività conciliabili con la funzione residenziale, in
quanto prive di ripercussioni di una certa rilevanza. Poco moleste sono invece
le attività che ingenerano sull'ambiente circostante immissioni localmente
percettibili, ancorché tollerabili e compatibili con la funzione abitativa
(cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 251).
Le disposizioni sul grado di molestia tollerabile nelle
singole zone di utilizzazione servono a precisarne le caratteristiche, specificandone
la funzione e determinando la tipologia degli insediamenti ammissibili. A
differenza dei gradi di sensibilità al rumore attribuiti alle singole zone in
base all'art. 43 OIF, le norme sulla molestia hanno quindi una chiara valenza
pianificatoria.
2.3. Nel caso concreto, l'attività di metalcostruttore abusivamente
insediata dall'insorgente nell'autorimessa situata davanti alla sua casa
d'abitazione non può in nessun caso essere considerata alla stregua di
un'attività non molesta, conforme alla funzione residenziale assegnata alla
zona in discussione. Se si tratti di un'attività poco molesta o addirittura
molesta ai sensi dell'art. 8.4 NAPR è questione che può rimanere indecisa.
Determinante ai fini del giudizio è il fatto che questa attività ingenera
ripercussioni diverse da quelle che derivano all'abitare: ciò che basta per escludere
che possa essere considerata rispettosa del principio sancito dall'art. 22 cpv.
2 lett. a LPT.
Irrilevante, come ben annota il Consiglio di Stato, è il
fatto che le immissioni rilevate sul fondo vicino rientrino nei valori di
pianificazione fissati dall'art. 43 OIF per le zone con GS II (55 dB-A di
giorno). E' il tipo d'insediamento che non può in nessun caso essere
considerato conforme alla funzione residenziale, attribuita alla zona R2. Valutazione,
questa, che va fatta in astratto, secondo criteri oggettivi, prendendo in considerazione
unicamente il tipo di attività previsto, senza tener conto delle caratteristiche
specifiche dell’insediamento concretamente in esame.
Vero è che l'autorità comunale fruisce di una certa
latitudine di giudizio nell'interpretazione dei concetti giuridici
indeterminati che caratterizzano le disposizioni sui gradi di molestia. Pretendere
di configurare l'attività di un fabbro metalcostruttore alla stregua di
un'attività che non produce immissioni diverse da quelle che derivano dall'abitare
costituisce tuttavia un evidente fuor d'opera. Anche volendo considerare che
l'attività è svolta soltanto dal ricorrente con la collaborazione del figlio,
non si può giungere a diversa conclusione. Né giova al ricorrente allegare che
l'attività è spesso svolta sui cantieri dei committenti. I tempi di utilizzo
delle apparecchiature indicati dallo stesso ricorrente al perito incaricato di
determinare le immissioni foniche (555 minuto al giorno) smentiscono
chiaramente questa tesi difensiva. Ed anche se fossero inferiori, la
conclusione non muterebbe.
- Ferme queste premesse, il
ricorso, palesemente infondato, va quindi senz’altro respinto, confermando
integralmente il giudizio governativo censurato.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 LPT; 21 LE; 8.4., 31 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente che rifonderà fr. 1'200.--
alle resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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