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Numero d'incarto:
52.1997.285
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00285
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 ottobre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi e passaporti, con la quale è stato respinto il rinnovo della licenza
di porto d'armi;
vista la risposta 15 ottobre 1997 del
Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1992 __________ _è stato
autorizzato al porto d'armi per la durata di 5 anni.
Sua moglie __________ è gerente della __________ di
__________, mentre egli ne è fiduciario-vicegerente.
In data 1. luglio 1997 ha inoltrato richiesta di rinnovo
della licenza di porto d'armi "a scopo di sicurezza e difesa
personale"
B Con decisione 19 settembre
1997 il Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha
respinto l'istanza e rifiutato il rinnovo della licenza di porto d'armi.
L'autorità dipartimentale ha motivato tale diniego asserendo
che rispetto al 1992, data in cui fu rilasciata per la prima volta la licenza,
ne sono venuti meno i presupposti, per il fatto che presso la __________ di
__________ non si sono più verificati atti criminosi e tentativi di rapina che
avevano giustificato il rilascio della licenza nel 1992.
C. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'accoglimento della sua richiesta di rinnovo della
licenza di porto d'armi.
Sostiene che nel suo caso sono adempiuti tutti i presupposti
richiesti dalla legge. Già furiere nell'esercito, attualmente socio della
__________ della città di __________, avrebbe sempre dimostrato di sapere usare
l'arma adeguatamente, esercitandosi a tale scopo regolarmente. Sottolinea che
anche il Municipio del comune di __________ ha rilasciato preavviso favorevole.
Perciò essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla
legge, l'autorizzazione non potrebbe essergli negata, a maggior ragione perché
si tratta solo di una richiesta di rinnovo.
Nei considerandi della decisione dipartimentale non si
troverebbero motivi validi che possano giustificare un diniego, ma anzi si
avanzerebbero considerazioni del tutto errate ed arbitrarie.
La sua situazione personale sarebbe esattamente uguale a
quella di cinque anni fa, al momento del primo rilascio della licenza.
Sussisterebbe sempre una situazione di pericolo accresciuto, non solo teorica,
ma effettiva.
Benché negli ultimi cinque anni non si sono più verificati
fatti paragonabili a quelli successi nel 1992, l'eventualità che si possano
ripetere quelle situazioni non sarebbe svanita.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle Istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -
riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni già espresse nella decisione
impugnata e sottolineando che nel caso del ricorrente difetta il presupposto
oggettivo e più precisamente per il fatto che dal 1992 a tutt'oggi non si sono
più verificate situazioni di pericolo che potrebbero giustificare il rinnovo
dell'autorizzazione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 31 Larmi.
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato
dalla decisione censurata, è pacifica.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18, cpv. 1 PAmm).
- Nel Cantone Ticino il porto
di armi è assoggettato al regime dell'autorizzazione, giusta quanto previsto
dalla Legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto
d'arma del 10 ottobre 1967 (Larmi). L'autorizzazione denominata "licenza
di porto armi", così come il suo rinnovo, sono rilasciati dal Dipartimento
delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti - dietro domanda del diretto
interessato presentata su modulo ufficiale (art. 20 Larmi, art. 26 e seg.
Rarmi). Essa costituisce un permesso di polizia mediante il quale l'autorità
accerta che il richiedente soddisfa i requisiti posti dall'art. 20 e seg Larmi
e 26 e seg Rarmi.
A tutela della pubblica sicurezza la licenza di porto d'armi
o il suo rinnovo viene rilasciato a chi dimostra di sapere manipolare l'arma in
modo idoneo (art. 20 Larmi). L'istanza deve essere corredata dall'estratto del
casellario giudiziario, nonché da documentazione che comprovi il motivo della
richiesta (art. 26 cpv. 2 Rarmi)
Il rilascio della licenza è subordinato al superamento di un
esame inteso ad accertare l'idoneità del richiedente all'uso (manipolazione)
dell'arma (art. 27 Rarmi).
- Nella fattispecie in esame
occorre stabilire se l'Ufficio Permessi e Passaporti è incorso in una
violazione di diritto, avendo considerato l'insorgente quale persona priva dei
requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del rinnovo della licenza di
porto d'armi, più precisamente per difetto di un valido motivo.
Va innanzitutto rilevato che per quanto si tratti di una
richiesta di rinnovo di una licenza già concessa, la situazione di fatto va giudicata
per rapporto alle condizioni attuali. In altri termini ogni qualvolta viene
richiesto un rinnovo, tutti i presupposti richiesti dalla legge vanno
interamente rivalutati e ciò perché un'autorizzazione di polizia, come è quella
qui in discussione, non conferisce nessun nuovo diritto soggettivo al suo
beneficiario (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, pag. 563, nota
n. 999 e giurisprudenza ivi citata).
Nell'ambito del rilascio della licenza di porto d'armi, il
Dipartimento è tenuto ad adottare una prassi particolarmente restrittiva,
atteso che il compito della tutela della pubblica sicurezza e dei cittadini
compete di principio all'autorità e soltanto quando questa non può intervenire,
il singolo cittadino è legittimato a tutelarsi da sè. D'altro canto si deve
evitare che l'ambito delle persone autorizzate alla detenzione di un'arma si
estenda in modo indiscriminato ciò che di riflesso creerebbe soltanto altri pericoli
(STA 2 maggio 1977 in re S. in RDAT 1978 N. 83).
Occorre quindi che chi chiede la licenza di porto d'armi
evidenzi un pericolo non solo ipotetico alla sua incolumità personale o alla
sua tranquillità domestica, ma dimostri la necessità di possedere un'arma per
farvi fronte (STA 6 maggio 1976, in re C., in RDAT 1977 N. 74).
Dal rapporto 4 agosto 1997 della Polizia Cantonale posto di
__________ si rileva che dal 1992, anno in cui venne concessa la licenza di
porto d'armi, a tutt'oggi, nessun inconveniente di sorta si è verificato presso
la __________ di __________. La Polizia ha quindi espresso parere negativo,
come d'altronde aveva già fatto nel 1992, sulla necessità di concedere il porto
d'armi al ricorrente.
A giudizio di questo Tribunale, già nel 1992 l'Ufficio
permessi e passaporti di fronte al caso del ricorrente, pur essendosi verificati
tentativi di rapina ai danni della __________ di __________, avrebbe potuto
legittimamente negare il permesso senza incorrere in una violazione del
diritto.
A maggior ragione oggi, in assenza di atti criminosi dal
1992, la necessità per il ricorrente di essere autorizzato al porto d'armi
appare ancor meno fondata, difettando, come rettamente osservato dall'Ufficio
Permessi e Passaporti, il requisito oggettivo cioè la sussistenza di un
pericolo concreto e non solo ipotetico per l'incolumità personale e per la
tranquillità domestica e professionale sua e della moglie, gerente dell'istituto
bancario.
Concedergli il rinnovo della licenza di porto d'armi
significherebbe creare una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da
sempre applicata in materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti
concreti ed oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con
conseguenze difficilmente controllabili per l'ordine pubblico.
Per il che il ricorso deve essere disatteso.
- La tassa e le spese di
giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 20-22, 31 Larmi, art. 26 e seg. Rarmi; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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