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Numero d'incarto:
52.1997.356
Data decisione, Autorità:
01.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00356
Lugano
1° luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Giovanna Roggero Will, quest'ultima in sostituzione del
Giudice Raffaello Balerna, astenuto,
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 dicembre 1997 della
Fondazione
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 12 novembre 1997, no. 5762, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 settembre
1997 con cui il municipio di __________ le ha rilasciato una licenza edilizia
in variante subordinandola alla condizione di modificare il torrino dell'ascensore
in modo da mantenerlo al di sotto della falda del tetto dello stabile che
sorge sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
19 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
21 gennaio 1998 della __________;
-
27 gennaio 1998 del municipio di __________;
preso atto delle conclusioni 5 maggio
1998 della ricorrente;
esperito
un sopralluogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 ottobre 1987 il
municipio di __________ ha rilasciato alla __________ una licenza edilizia per
riattare e ristrutturare un vecchio stabile situato nella zona del centro
storico (part. n. __________ RFD). Nel corso dei lavori, iniziati nel 1989, lo
stesso municipio ha poi approvato una variante d’opera che prevedeva di
ricavare un piano mansardato sul lato rivolto verso il piazzale __________
(variante 13.9.90).
Poco più tardi, i lavori sono stati interrotti per difficoltà
economiche dell'allora proprietaria dell'immobile. A quel momento era comunque
già stato eretto un torrino per il lift che sporgeva oltre la falda del tetto:
opera, che non era prevista dai piani approvati.
B. Il 19 agosto 1996 la
Fondazione __________, nuova proprietaria dell'immobile, ha inoltrato al
municipio una nuova variante per completare i lavori interrotti. Prima della
pubblicazione della domanda si è espressamente dichiarata d'accordo di
"mantenere il lift sotto il tetto" (cfr. scritto 13.12.96 al
municipio).
Il 3 febbraio 1997 il municipio ha notificato alla ricorrente
la licenza chiesta in variante, subordinandola alla condizione che il torrino
del lift non sporgesse dal tetto.
C. Nel corso dei lavori, la
Fondazione __________ ha innalzato il muro esterno del torrino del lift in modo
da poter coprire il manufatto con un tetto ad una sola falda con
un'inclinazione uguale a quella del tetto dell'edificio sottostante.
Il 30 giugno 1997 ha poi inoltrato una nuova domanda in variante
per questa ed altre modifiche apportate senza autorizzazione nel corso dei
lavori.
Alla domanda si è opposta la __________, proprietaria di un
fondo contermine, contestando anche il torrino del lift.
Il 4 settembre 1997 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, subordinandola, fra l'altro, alla condizione di rettificare il
torrino del lift in modo da mantenerlo sotto la falda del tetto.
D. Contro questa condizione la
Fondazione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento.
Con giudizio 12 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, rilevando che l'art. 15 lett. b cpv. 2.3. delle norme
di attuazione del piano particolareggiato del centro storico (NAPPCS)
stabilisce inderogabilmente che i corpi tecnici non devono sporgere dal tetto.
E. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
condizione della licenza.
In sostanza, l'insorgente rileva di essersi limitata a posare
un tettuccio ad una falda sul torrino del lift realizzato dalla precedente
proprietaria dello stabile; modifica, questa, che sarebbe stata apportata
all’unico scopo di conformare il manufatto al divieto di formare tetti piani
nella zona del centro storico, sancito dall'art. 14 lett. b) cpv. 2.1. NAPPCS.
Rimprovera poi al municipio di aver disatteso il principio
della buona fede. Autorizzando un lift a tre piani, l’autorità comunale avrebbe
implicitamente approvato anche le opere necessarie alla sua realizzazione.
La condizione censurata, conclude l'insorgente,
disattenderebbe infine anche il principio di proporzionalità, poiché il
tettuccio posto sul torrino dell'ascensore rientrerebbe nelle caratteristiche
architettoniche del nucleo storico.
F. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica
conclusione sono pervenuti il municipio di __________ e l'opponente __________,
contestando succintamente le tesi dell'insorgente.
G. Delle risultanze
dell'istruttoria, delle conclusioni delle parti e del susseguente ritiro
dell’opposizione della __________ si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Pacifiche sono la compentenza del Tribunale cantonale amministrativo
e la legittimazione attiva dell’insorgente.
Il ritiro dell’opposizione della __________ è sostanzialmente
irrilevante. Il ricorso non diventa privo di oggetto, poichè il comune continua
a resistere.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati
dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo Tribunale.
- Oggetto del ricorso in
esame è unicamente la legittimità della condizione di rettificare il torrino
del lift alla quale il municipio ha subordinato la licenza in variante accordata
all'insorgente il 4 settembre 1997.
La determinazione impugnata, impropriamente definita condizione,
è in realtà una semplice riserva volta ad escludere il torrino del lift
dall'approvazione. Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, non si
tratta in effetti di un obbligo di rettifica posto a carico della ricorrente,
dal cui adempimento viene fatta dipendere la validità della licenza.
Ciò premesso, si tratta di verificare se il diniego della
licenza in sanatoria per questo manufatto, realizzato senza permesso dalla precedente
proprietaria dello stabile e modificato dalla ricorrente, pure senza
autorizzazione, sia conforme al diritto.
- 3.1. Giusta l'art. 15 lett.
b cpv. 2.3. NAPPCS i corpi tecnici non devono sporgere dal tetto.
La norma, formulata in termini tassativi, è chiarissima e non
lascia spazio a dubbi di sorta. Il divieto è assoluto e non ammette deroghe
nemmeno nel caso di corpi tecnici muniti di tetti a falda conformi alla regola
sancita dall'art. 15 lett. b cpv. 2.1.
3.2. In concreto, la decisione con cui il municipio si è
rifiutato di autorizzare in sanatoria il torrino del lift realizzato
abusivamente dalla __________ e modificato altrettanto abusivamente dalla ricorrente
è del tutto conforme al divieto succitato.
Palesemente infondate, per non dire temerarie, sono le
censure sollevate dall'insorgente al riguardo.
Il municipio non ha mai autorizzato il torrino. Nè ha mai
dato assicurazioni all'insorgente che l'avrebbe autorizzato. Anzi è stata
semmai l'insorgente, che per il tramite del suo amministratore, allora
municipale di __________, ha assicurato all'autorità comunale che il torrino
sarebbe stato mantenuto sotto il tetto (cfr. scritto del 13.12.96 della
ricorrente al municipio). Prive di fondamento sono quindi le censure sollevate
dall'insorgente in relazione al principio della buona fede.
Parimenti non giova alla fondazione ricorrente richiamarsi al
fatto che l'opera è stata realizzata abusivamente dalla precedente proprietaria
o al fatto di averla rilevata in buona fede senza sospettare dell'abuso commesso.
Queste circostanze non suppliscono al permesso mancante. Nè impongono al
municipio di rilasciarlo in contrasto con l'art. 15 lett. b cpv. 2.3. NAPPCS.
A torto rivendica poi l'insorgente il permesso rifiutato
prevalendosi dell'autorizazzione rilasciata per un lift a tre piani. L'autorizzazione
escludeva espressamente la formazione di un torrino sporgente oltre la falda
del tetto. Il fatto che questa limitazione ostasse dal profilo tecnico alla
realizzazione di un lift sino al 3º piano, non porta affatto a concludere che
il torrino dovesse comunque essere autorizzato in contrasto con la norma in
esame.
Prive di consistenza sono infine le censure che l'insorgente
solleva con riferimento al principio di proporzionalità. Nel fatto che il
divieto di realizzare corpi tecnici sporgenti dal tetto impedisca, per motivi
tecnici, di realizzare un ascensore sino al livello del piano mansardato non è
ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità. La limitazione,
sorretta da preminenti interessi estetici, è del tutto ragionevole e
sopportabile.
Per il che, il ricorso va respinto, addebitando
all'insorgente spese e tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 15 NAPPCS di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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