AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.45
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00045
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 marzo 1997 di
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 655) del Consiglio di Stato che ha evaso ai
sensi dei considerandi il ricorso 4 novembre 1996 di __________ contro la
decisione 18 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto il
suo reclamo contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 1996 e concernente una casa di
vacanza di sua proprietà ubicata sul monte di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) A ______ il servizio di
nettezza urbana é retto dal Regolamento per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti (in seguito: RSRER), in vigore dal 1 gennaio 1994. Il
servizio é organizzato dal comune (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é
obbligatoria (art. 5 RSRER). Per finanziare il servizio l'art. 31 RSRER
istituisce il prelievo annuale di tasse, che devono essere determinate da parte
del municipio mediante ordinanza entro un importo minimo ed un importo massimo
fissato all'art. 32 RSRER e che spazia per persone sole da fr. 50.-- a fr.
100.-- (cifra 1), per economie domestiche costituite da due o più persone
(cifra 2) e per case di vacanza occupate o date in locazione a persone senza
domicilio nel comune (cifra 8) da fr. 80.-- a fr. 160.--.
b) Con ordinanza 23 settembre 1996, pubblicata all'albo nel periodo
25 settembre-9 ottobre 1996, il municipio di __________ ha, tra l'altro,
fissato all'art. 13 le tasse per l'anno 1996 al minimo di ciascuna categoria,
ovvero in fr. 50.-- per persone sole e fr. 80.-- per economie domestiche
costituite da due o più persone e per case di vacanza occupate o cedute in
locazione a persone senza domicilio nel comune.
B. a) In data 30 settembre 1996
i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato a
__________, domiciliato a __________, la tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti per l'anno stesso relativa alla casa di vacanza
ubicata sul monte di __________ di cui é proprietario, calcolata in fedele
applicazione degli art. 32 RSRER e 13 dell'ordinanza 23 settembre 1996. Il
tributo assommava pertanto a fr. 80.--.
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quella tassazione
il 10 ottobre 1996, ritenendo eccessivo l'importo preteso nei suoi confronti,
dal momento che egli utilizzava la casa di vacanza di sua proprietà per poche
settimane all'anno. Tanto più che sul monte di __________ non vi erano
contenitori e che il servizio presso i punti di raccolta ove faceva capo era
assicurato solo da maggio ad ottobre.
c) Con decisione 18 ottobre 1996 il municipio ha respinto il
reclamo, sottolineando - in particolare - che la commisurazione delle tasse
previste dal RSRER prescindeva dall'effettiva utilizzazione del servizio da
parte del singolo utente.
C. a) Con ricorso 4 novembre
1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione
municipale 18 ottobre 1996, della quale ha chiesto l'annullamento oltre che
quello dell'art. 32 cifra 8 RSRER. Egli ha eccepito una disparità di trattamento
ed una violazione del principio della proporzionalità per il motivo che il
RSRER non teneva in debito conto, nella fissazione delle tasse, la frequenza di
utilizzazione di una casa di vacanza oltre che quelle caratteristiche della
stessa che possono avere una relazione con la produzione di rifiuti (come le
dimensioni o l'ubicazione rispetto ai punti di raccolta).
b) Con risoluzione 18 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha
evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa. In buona sostanza il Consiglio
di Stato ha respinto le censure addotte, ma ha comunque accertato una lesione
del principio di uguaglianza nell'imposizione del ricorrente, in quanto unico
fruitore della sua casa di vacanza, con una tassa di fr. 80.--, pari cioè a
quella percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati composte
da due o più persone. Donde la necessità, per rimediare a quella lesione, di
ridurre il tributo all'importo di quello percepito presso le economie
domestiche formate da una sola persona, ovvero a fr. 50.--.
c) Sia aggiunto, per completezza, che il reclamo 10 ottobre
1996, la decisione municipale del 18 ottobre successivo ed il ricorso 4
novembre 1996 riguardavano anche la tassa d'uso dell'acqua potabile. In quanto
incompetente a decidere, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
gravame 4 novembre 1996 su questo aspetto e lo ha trasmesso per competenza al
dipartimento delle istituzioni.
D. Con ricorso 5 marzo 1997 il
comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato
governativo. L'insorgente sostiene che é estremamente difficile stabilire se
una casa di vacanza viene utilizzata da una sola o più persone. Per questo
motivo in sede di adozione del RSRER le autorità comunali partirono dal
principio che ciascuna casa di vacanza posta sul territorio del comune fosse
atta ad essere usufruita da più persone. E' proprio il caso, oltretutto, per la
residenza secondaria di proprietà di __________. Inoltre il resistente, pur essendo
celibe, convive al domicilio di __________ con una donna. Il comune di
__________ ha pertanto sollecitato l'annullamento del giudizio governativo e la
conferma della decisione municipale 18 ottobre 1996.
Il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. La tassa per il servizio
di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, ossia un
compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica
amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 N. 38
pag. 67, consid. 7, in re comune di __________). Essa deve pertanto poggiare su
di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura
costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e
della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente
invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr.
per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di
__________, consid. 3, 4b e 4c rispettivamente; inoltre DTF 111 Ia 326, consid.
7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di
uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il divieto d'arbitrio che ne discende
(RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto corrispettivo di una prestazione
speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv.
1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve
infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima
(STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC,
consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2
non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23; 30.7.1996 in re comune di __________,
consid. 2.1.; 23.9.1996 in re S., consid. 2.1.; 15.10.1996 in re comune di
__________, consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re comunione ereditaria fu A. C.,
consid. 2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare
il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti
il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta
dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione
cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali
tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un
certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio
della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una
ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente
prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad
introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale
non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in
una materia politicamente così discussa (cfr. DTF 20.11.1995 in re comune di
__________ e comune di __________, consid. 10b e 10c rispettivamente, pubblicati
in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni
rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le
tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse
dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb
rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio della parità di
trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
2.2. La legislazione ticinese, che affida ai comuni la
competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a 70
LALIA), li autorizza nel contempo a fissare le tasse per la copertura delle
relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare
mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale
di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può
prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70
cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il
principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore
della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il
prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di
decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT 1986
N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; I-1996 n. 51,
consid. 7).
- 3.1. L'art. 32 RSRER
suddivide l'assoggettamento delle economie domestiche di domiciliati in
funzione del numero dei membri che le compongono. Per persone sole la tassa
varia tra fr. 50.-- e fr. 100.-- (cifra 1), per un nucleo famigliare di due o
più persone la tassa si situa invece tra fr. 80.-- e fr. 160.-- (cifra 2). La cifra
8 della stessa disposizione non opera invece un'analoga distinzione per quanto
concerne l'assoggettamento dei proprietari di case di vacanza occupate o date
in affitto a persone senza domicilio nel comune, ovvero di residenze
secondarie: questi sono infatti tutti gravati con una tassa tra fr. 80.-- e fr.
160.--.
3.2. Per costante giurisprudenza un decreto di portata
generale viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4
Cost. se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da
ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni
che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere
necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che
fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie
diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo,
vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano
giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25,
121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii).
3.3. Come questo Tribunale ha, di recente, ripetutamente
avuto modo di affermare (STA inedite 23 settembre 1996 in re S. consid. 4.2.;
15 ottobre 1996 in re comune di __________, consid. 5.2.; 27 febbraio 1997 in
re comunione ereditaria fu A. C., consid. 5.2.), la diversa impostazione
dell'assoggettamento tra economie domestiche di domiciliati ed i residenti
secondari non si presta a critica. La determinazione della presenza e del
numero di persone che occupano nel corso di un anno le residenze secondarie di
un comune, ma specialmodo di quelle offerte in locazione per brevi periodi, é
infatti compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della
composizione delle economie domestiche di domiciliati. La scelta di un criterio
di imposizione differenziato per le residenze secondarie é dunque volta a
rendere praticabile l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari,
grazie al contenimento entro limiti ragionevoli del dispendio di lavoro
dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo aspetto la distinzione
operata dal legislatore comunale appare senz'altro sorretta da una motivazione
pertinente. Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie
possa in tal modo sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio
di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla
base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.
3.4. Il confronto tra la tassa richiesta al resistente
__________, da questi contestata nell'importo, e quella percepita dal comune
presso le economie domestiche di domiciliati é facilitata dal fatto che
l'imposizione dei proprietari di case di vacanza, tutti indistintamente
accomunati in una sola categoria e tassati tra fr. 80.-- e fr. 160.--, corrisponde
a quella dei nuclei famigliari di domiciliati composti da due o più persone.
Attingendo in larga misura alle considerazioni svolte da questo Tribunale nella
sentenza inedita 15 ottobre 1996 in re comune di __________, il Consiglio di
Stato ne ha dedotto la sussistenza di una innegabile disparità di trattamento a
danno del resistente, in quanto persona sola. Questa conclusione non convince
tuttavia il Tribunale, poiché le premesse giuridiche e fattuali che stavano
alla base della testé menzionata sentenza 15 ottobre 1996 non erano identiche a
quelle relative alla fattispecie.
Intanto l'art. 31 RSRER di __________ suddivideva in ben 5
categorie le economie domestiche di domiciliati (persone sole, nuclei di 2, 3,
4 e 5 o più persone) ed assoggettava i proprietari di residenze secondarie al
pagamento della stessa tassa delle economie domestiche di 5 o più persone, pari
a 3-4 volte l'importo di quella a gravare le persone sole. L'art. 32 RSRER di
__________ scompone invece le economie domestiche di domiciliati in due sole
categorie (persone sole e nuclei di due o più persone), che vengono colpite con
un tassa poco dissimile. Le economie domestiche di domiciliati formate da due o
più persone, cui sono parificati per carico impositivo i proprietari di case di
vacanza, pagano infatti una tassa di poco superiore a quella percepita presso
le persone sole: la tassa minima, che fa stato ai fini del presente giudizio in
quanto corrisponde a quella prelevata nel 1996, assomma a fr. 50.-- per la
categoria delle persone sole ed a fr. 80.-- per le economie domestiche con due
o più persone e i proprietari di case di vacanza. Di fronte a questa minima
diversità, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto porsi il quesito a sapere se,
nel contesto dall'imposizione delle case di vacanza, essa non fosse comunque
giustificata nel risultato dai motivi espressi sub 3.3., ovvero dal fatto che
per percepire il controverso tributo nei confronti dei loro proprietari si deve
poter far astrazione dal numero delle persone che occupano simili residenze nel
corso di un anno. Nel giudicato impugnato il Consiglio di Stato ha invece
ammesso, correttamente e con riferimento alla testé menzionata STA 15 ottobre
1996 in re comune di __________, la possibilità di far capo a questa procedura
semplificata di imposizione delle residenze secondarie, ma in sede di verifica
del risultato con il principio di uguaglianza l'ha in sostanza totalmente
mortificata, attenendosi di fatto anche per la case di vacanza agli identici
criteri impositivi applicabili alle economie domestiche di domiciliati e stabilendo
di conseguenza che il proprietario di una residenza secondaria occupata da una
persona non può assolutamente pagare una tassa leggermente superiore a quella
pagata da una economia domestica di domiciliati.
In secondo luogo nella fattispecie oggetto del testé
menzionato giudizio in re comune di __________ era chiaramente assodato che la
residenza secondaria del ricorrente fosse occupata dallo stesso e da sua
moglie, quindi da due persone. Nel concreto caso questo accertamento fa
difetto. Il Consiglio di Stato ha affermato che __________ costituisce persona
sola. In realtà, come rettamente obietta il comune senza essere smentito
dall'interessato, sebbene celibe egli convive con una donna al domicilio di
__________. Non é dunque per nulla escluso ed é anzi verosimile che questa
l'accompagni anche nella residenza secondaria di __________ per trascorre le
ferie od i fine settimana. Fosse effettivamente il caso, anche volendo seguire
le rigide tesi esposte da parte del Consiglio di Stato relativamente
all'ossequio del principio di uguaglianza, il resistente dovrebbe essere
imposto al pari delle economie domestiche formate da due o più persone con
domicilio nel comune, ovvero con una tassa di fr. 80.--, identica a quella
prelevata dal municipio presso le residenze secondarie. Con simili premesse la
decisione municipale 18 ottobre 1996 meriterebbe conferma.
- 4.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso del comune di __________ deve essere
accolto e la risoluzione impugnata annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv.
2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché in primo
luogo esperisca un'accurata istruttoria volta ad accertare da chi venga
effettivamente fruita la casa di vacanza di proprietà di __________: se da esso
solo oppure anche dalla di lui amica. Nella seconda ipotesi il ricorso di
questi andrà integralmente respinto. Verificandosi l'altra ipotesi il Governo
dovrà reimpostare l'esame della compatibilità dell'ordinamento impositivo
fissato dall'art. 32 cifra 8 RSRER con il principio di uguaglianza alla luce
delle riflessioni sviluppate dal Tribunale sub 3.4., rivalutando debitamente a
tal fine - in particolare - la portata dell'autonomia rispettivamente della
notevole libertà di cui fruisce il comune ticinese in merito alla definizione
delle tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti (cfr. sub
2.).
4.2. L'annullamento non può tuttavia estendersi anche al dispositivo
n. 1 del giudicato impugnato, con cui il Governo aveva dichiarato irricevibile
la parte del ricorso 4 novembre 1996 ove veniva contestata la tassa d'uso
dell'acqua potabile, che é stata trasmessa per evasione al dipartimento delle
istituzioni.
- Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio né assegna ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28,
43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e i
dispositivi n. 2 e 3 della risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 655) del Consiglio
di Stato annullati.
§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda
come indicato al consid. 4.1.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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