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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.65
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00065
Lugano
29 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 marzo 1997 del
Consorzio
intercomunale raccolta rifiuti __________
contro
la
decisione 12 marzo 1996, no. 1178, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 7/11 gennaio 1997 della delegazione consortile relativa alla messa
a concorso del servizio raccolta rifiuti per il periodo 1. gennaio - 31
dicembre 2000;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Sul FU no. __________ del
__________ sono apparsi tre bandi di concorso per l’appalto del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti ingombranti e del vetro nel
comprensorio del Consorzio raccolta rifiuti della __________ (__________) per
il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 2000.
Contro questa pubblicazione è insorta davanti al Consiglio di
Stato la ditta __________, attuale assuntrice dei suddetti servizi, obiettando
che i relativi contratti d’appalto erano tuttora vincolanti, stante che il
consorzio aveva omesso di disdirli per tempo.
B. Con giudizio 12 marzo 1997
il Consiglio di Stato ha annullato il bando di concorso, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla ditta __________.
Respinte le eccezioni d'ordine sollevate dal consorzio
resistente, il Governo ha in sostanza ritenuto fondate le censure sollevate
dalla ricorrente in merito alla sussistenza di un rapporto contrattuale
suscettibile di essere disdetto soltanto per la fine del 2000.
C. Contro il predetto giudizio
governativo il consorzio soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino dei bandi di concorso annullati.
L'insorgente allega:
-
che
l'attuale deliberataria non ha sinora prestato la garanzia contrattuale richiestale;
-
che il
contratto per la raccolta vetri ha una scadenza diversa da quelli relativi alla
raccolta dei rifiuti urbani ed ingombranti;
-
che la
ditta __________ ha partecipato al concorso, accettandone pertanto le
condizioni;
-
che il
contratto prevede che eventuali contestazioni sono da sottoporre al foro di
__________;
-
che il
__________, recentemente ristrutturato, è un nuovo consorzio con personalità
giuridica propria;
D. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.
La ditta __________, dal canto suo, postula il rigetto
dell'impugnativa, contestando succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del consorzio ricorrente
sono incontestabilmente date dagli art. 38 LCCom e 208 LOC.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Infondata è l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata
dall’insorgente in relazione alla competenza del giudice civile prevista dai
contratti d’appalto in caso di contestazione. Tale competenza non esclude
quella del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla legittimità delle
decisioni che stanno a monte delle pattuizioni fra le parti.
- Preliminarmente vanno
disattese le contestazioni di natura procedurale sollevate dal consorzio
ricorrente.
2.1. L'atto inoltrato dalla ditta resistente al Dipartimento
delle istituzioni (sezioni enti locali), anche se redatto da profani, integrava
chiaramente gli estremi di un ricorso. __________ era infatti la richiesta di
annullare i bandi di concorso rivolta dalla ditta __________ all'autorità
cantonale. Bene ha fatto di conseguenza il Dipartimento delle istituzioni a
trasmettere l'atto in questione al Consiglio di Stato (servizio dei ricorsi)
per l'evasione.
2.2. Irrilevanti ai fini del presente giudizio sono le
eventuali inadempienze della resistente in merito alla prestazione delle garanzie
richieste dai contratti di servizio attualmente vigenti.
2.3. Altrettanto dicasi per quel che concerne la recente
ristrutturazione del consorzio. Il passaggio dalla forma semplificata di cui
all'art. 2 cpv. 2 LCCom a quella ordinaria non ha in effetti sovvertito
l'identità del ricorrente. Su questo punto, le deduzioni della precedente
istanza meritano di essere pienamente condivise.
- Il bando di concorso, dal
profilo giuridico, configura un invito a presentare offerte in funzione della
stipulazione di un contratto.
Ove il concorso è indetto da un ente pubblico, il relativo
bando è considerato un atto amministrativo, direttamente impugnabile, mediante
il quale l’ente promotore della sollecitazione definisce in modo vincolante le
regole della gara ed i criteri di aggiudicazione (cfr. per analogia
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N
271 seg. in particolare 295). Esso deve quindi rispettare compiutamente i
principi fondamentali del diritto amministrativo e le disposizioni delle leggi
concretamente applicabili.
- Nel caso in esame, il Consiglio
di Stato ha ravvisato una violazione del diritto nel fatto che il __________
abbia indetto dei pubblici concorsi prima che i contratti stipulati con la
ditta resistente fossero giunti a scadenza.
Orbene, è innegabile che il consorzio ricorrente sia legato
per contratto alla ditta __________ almeno sino al 31 dicembre 2000 (per la
raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti ingombranti), rispettivamente almeno
sino al 31 marzo 1998 (per la raccolta del vetro). Non essendo stati disdetti
per tempo, i relativi contratti si sono infatti tacitamente rinnovati sino alle
scadenze suddette.
Nel fatto che il consorzio abbia indetto tre pubblici
concorsi in palese contrasto con i vincoli in questione non è tuttavia ravvisabile
una violazione del diritto. Gli atti in questione costituivano soltanto una
premessa per un’eventuale successiva violazione degli obblighi contrattuali da
parte del consorzio. La mera prospettiva di una simile violazione non basta
comunque ad inficiare la legittimità dei bandi di concorso in contestazione.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa censurata e
ripristinando i controversi bandi di concorso.
Il consorzio ricorrente va comunque reso attento sulle conseguenze
che un'eventuale aggiudicazione potrebbe avere dal profilo del rispetto degli
obblighi contrattuali assunti e tuttora vigenti nei confronti della ditta
resistente.
Dato l'esito non si preleva tassa di giustizia e non si
assegnano ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 12 marzo 1997 del Consiglio di Stato, no.
1178, è annullata;
1.2. i bandi di concorso sono confermati come ai considerandi;
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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