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Numero d'incarto:
52.1998.106
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00106
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 aprile 1998 di
patrocinato
dallo studio legale __________
contro
la
decisione 18 marzo 1998, no. 1109, del Consiglio di Stato che evade a' sensi
dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza
edilizia 24 settembre 1997 rilasciata in variante dal municipio di __________
a __________ per opere eseguite senza autorizzazione nell'ambito della
riattazione di uno stabile abitativo situato nella zona del nucleo (part. no.
__________ RFD);
viste le risposte:
-
29 aprile 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
27 maggio 1998 di __________;
-
29 maggio 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 marzo 1996 __________
e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
ristrutturare un vecchio stabile ad uso abitativo situato nella zona del nucleo
(part. n. __________ RFD). L'intervento comportava fra l'altro l'aggiunta di un
corpo scala di m 3.70 x 1.60 sul lato N dell'immobile e l'erezione di un
piccolo muro di contenimento del terreno che separa questo edificio da quello
del qui ricorrente __________ (part. no. __________ RFD).
Esperita la procedura prescritta dalla legge, il 15 maggio
1996 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Il 4 giugno 1997 __________
ha segnalato al municipio che i vicini avevano realizzato un ripostiglio nel
terrapieno che separa i due edifici e che avevano innalzato il tetto dello
stabile di 80 cm.
Analogamente sollecitati dall’autorità comunale, il 30 luglio
1997 i resistenti __________ hanno inoltrato una notifica in sanatoria per il
ripostiglio eseguito abusivamente.
Al rilascio della licenza a posteriori si è opposto il vicino
__________, contestando l'aggiunta dal profilo delle norme sulle distanze e
lamentando l'incompletezza dei piani, silenti in merito alla sopraelevazione
del tetto.
C. Con decisione 24 settembre
1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione del vicino.
In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che il
ripostiglio fosse da considerare alla stregua di un vano sotterraneo e che il
leggero innalzamento del tetto, dettato da esigenze tecniche, rientrasse nei
limiti di una ragionevole tolleranza e fosse pertanto conforme all’art. 38
NAPR.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'adozione di provvedimenti
di ripristino di una situazione conforme al diritto (riduzione dell'altezza del
tetto, demolizione del ripostiglio e sistemazione del terreno preesistente).
D. Con giudizio 18 marzo 1998
il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso come ai considerandi. In
quest'ultimi, il Governo ha anzitutto riconosciuto che i piani erano incompleti
per quanto attiene all'innalzamento del tetto. Ha tuttavia rilevato che
l'innalzamento, valutato in base alle fotografie prodotte dal municipio, era
minimo (+ 20 cm). Ha quindi ritenuto che non si giustificasse annullare la
licenza impugnata.
In merito al vano ripostiglio realizzato abusivamente tra i
due edifici, il Consiglio di Stato ha invece escluso che potesse essere
considerato alla stregua di una costruzione sotterranea. Non rispettando
quest'ultimo la distanza di 4 m prescritta dall'art. 38 NAPR verso l'edificio
del ricorrente, il Consiglio di Stato ne ha quindi dedotto che il ricorso
dovesse essere accolto e la decisione impugnata annullata.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
l'annullamento parziale di due considerandi e della licenza edilizia. Postula
inoltre che venga fatto ordine al resistente di ripristinare una situazione
conforme al diritto, mediante abbassamento del tetto, demolizione del vano
ripostiglio e della sovrastante terrazza e ricostruzione del muro preesistente.
L'insorgente rileva anzitutto che l'impugnativa verte
essenzialmente sull'innalzamento abusivo del tetto e sulla formazione altrettanto
abusiva del vano ripostiglio, rispettivamente sulla sistemazione del terreno
fra gli edifici delle parti. L'innalzamento del tetto, obietta, non sarebbe
affatto trascurabile e si porrebbe in contrasto con le normative della zona del
nucleo. Lesiva del diritto, segnatamente dell'ordinamento delle distanze prescritto
dall'art. 125 LAC per le aperture, sarebbe pure la terrazza sovrastante il
locale ripostiglio realizzato abusivamente tra i due stabili. Pienamente giustificata
sarebbe quindi l'adozione di misure di ripristino.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica occlusione pervengono il municipio di __________
ed i resistenti __________ con argomenti che per quanto necessario verranno
ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva
dell'insorgente, già opponente e direttamente toccato dalla licenza impugnata,
è data nei limiti di quanto si dirà qui appresso.
Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Un sopralluogo
non è indispensabile, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali, in
particolare dai piani e dalle fotografie annesse all'incarto.
-
L'insorgente dichiara di
impugnare i considerandi 2.2. e 3.2. del giudizio governativo.
Per principio, il ricorso è dato soltanto contro il
dispositivo delle decisioni. I motivi non sono impugnabili. Fa eccezione il
caso in cui il dispositivo rinvia ai considerandi.
E' quanto si verifica nell'evenienza concreta, ove il
Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltratagli
da __________.
Ora, in quei considerandi, il Consiglio di Stato ha per
finire affermato che il ricorso era "accolto e la decisione impugnata annullata"
(cfr. ris. gov. consid. 3.2. in fine). Oggetto di quell'impugnativa era la
licenza edilizia 24 settembre 1997 rilasciata dal municipio in sanatoria per le
opere eseguite abusivamente fra gli edifici delle parti, della quale
l'insorgente chiedeva l'annullamento.
I beneficiari della licenza non hanno impugnato questa conclusione.
Ne discende, che in quanto volta a conseguire l'annullamento della licenza,
l'impugnativa presentata in questa sede da __________ dev'essere dichiarata
irricevibile, perché l'insorgente, avendo già ottenuto soddisfazione in prima
istanza, non è pregiudicato dal provvedimento censurato.
Per quanto riguarda l'asserito innalzamento del tetto, che il
Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare, si può comunque abbondanzialmente
rilevare che un simile intervento, contenuto nei limiti indicati dalla precedente
istanza, sarebbe senz'altro conforme all'art. 38 NAPR. Questa norma,
disciplinante l’edificazione nella zona del nucleo, ammette in effetti gli ampliamenti
a condizione che "non snaturino le strutture edilizie ed ambientali
esistenti". Condizione, questa, che - come attestano le fotografie agli
atti - risulta senz’altro data.
- Ritenuto che il Consiglio
di Stato, con il giudizio qui impugnato, ha annullato la licenza edilizia 24
settembre 1997 rilasciata ai resistenti, resta da statuire sulla richiesta di
misure di ripristino, che l'insorgente ripropone in questa sede, non avendo
ottenuto soddisfazione in prima istanza.
Da questo profilo, gli atti andrebbero di per sé rinviati
all’istanza inferiore affinché statuisca sulla domanda che ha passato sotto
silenzio.
Considerato tuttavia che spetta in primo luogo al municipio
esaminare se siano date le premesse per ordinare la demolizione o la rettifica
di opere eseguite abusivamente in contrasto con il diritto edilizio
applicabile, questo tribunale opta per un rinvio diretto degli atti al
municipio, affinché proceda nei suoi incombenti.
Su questo punto il ricorso può essere accolto soltanto entro
questi limiti.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va
parzialmente accolto, rinviando gli atti al municipio di __________ affinché
statuisca sulla richiesta di provvedimenti di ripristino.
La tassa di giustizia, da cui il comune va esente, è
suddisvisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti.
Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- In quanto ammissibile, il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 18 marzo 1998, n. 1109, del
Consiglio di Stato è completata nel senso che gli atti sono trasmessi al
municipio di __________ affinché statuisca sulla domanda di provvedimenti di
ripristino.
-
La tassa di giustizia di
fr. 600.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 300.- e dei resistenti
__________ e __________ per il resto.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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