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Numero d'incarto:
52.1998.122
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00122
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1° maggio 1998 di
contro
la
risoluzione 8 aprile 1998 (n. 1508) del Consiglio di Stato, che respinge
l'istanza di ricusa inoltrata dall'insorgente nei confronti di due membri
dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
vista la risposta 20 maggio 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente __________ è il padre di __________, nata
dalla relazione con __________, cittadina della __________
che con decisione 16 maggio 1995 la Delegazione tutoria del
comune di __________ ha istituito in favore della minore una curatela ai sensi dell'art.
308 CC, allo scopo di disciplinare il diritto di visita del padre e di vegliare
sull'evoluzione della bambina;
che con decisione 24 novembre 1997 la delegazione tutoria di
__________ ha disposto il trasferimento della minore dall’Istituto __________
di __________, dov’era collocata, al Centro __________ di __________;
che __________ ha impugnato il provvedimento innanzi
all’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele (Sezione enti locali “SEL”
del Dipartimento delle Istituzioni);
che con istanza 5 febbraio 1998 il ricorrente ha ricusato due
membri di quell’autorità (__________e __________), adducendo motivi di grave inimicizia;
che l’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele ha
trasmesso l’istanza al Consiglio di Stato, quale autorità superiore ai sensi dell’art.
32 PAmm;
che con decisione 11 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha respinto
l’istanza in quanto proponibile;
che il 20 marzo 1998 __________ ha inoltrato all’autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele una nuova istanza di ricusa, contro gli
stessi funzionari, per gli stessi motivi e nell’ambito dello stesso
procedimento ricorsuale;
che con decisione 8 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto anche questa nuova istanza, considerandola alla stregua di una domanda
di revisione;
che contro la predetta decisione governativa __________ insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che pedissequamente al gravame l’insorgente chiede di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il Consiglio di Stato propone di respingere integralmente
l'impugnativa, nella misura in cui è ricevibile;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto
sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge
concretamente applicata (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm);
che la decisione impugnata è stata resa dal Consiglio di
Stato nell’ambito di un procedimento ricorsuale retto dal CCS (RS 210),
rispettivamente dalla legge di applicazione e complemento al CCS (RL 4.1.1.1);
che nessuna norma di legge attribuisce al Tribunale cantonale
amministrativo competenze in materia di tutele e curatele;
che il fatto che tale decisione sia stata adottata in
applicazione dell’art. 32 PAmm, che attribuisce all’autorità superiore il
compito di statuire sulle istanze di ricusa contestate, non la rende impugnabile
davanti a questo tribunale;
che la competenza di questo tribunale non può nemmeno essere
dedotta dal cpv. 2 di tale norma, che demanda al Tribunale cantonale
amministrativo il giudizio sulle istanze di ricusa proposte nei confronti del
Consiglio di Stato o della sua maggioranza;
che già per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile per incompetenza ratione materiae del Tribunale cantonale
amministrativo;
che, considerata la manifesta improponibilità del ricorso, la
domanda di assistenza giudiziaria va senz’altro respinta (art. 30 cpv. 1 PAmm);
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art.
28 PAmm);
visti
gli art. 3, 28, 30, 31, 32, 39, 55 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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