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Numero d'incarto:
52.1998.201
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00201
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 luglio 1998 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 7 luglio 1998, no. 3178, del Consiglio di Stato che dichiara nulla
la decisione 11 maggio 1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato la
demolizione della baracca sovrastante il posteggio coperto situato sulla
part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel corso del mese di
giugno del 1992 i resistenti __________ e __________ hanno costruito senza
alcuna autorizzazione una piccola baracca (m 2.70 x 2.50) sulla soletta del
posteggio coperto situato a valle della loro proprietà (part. no. __________
RFD) lungo la strada comunale a __________;
che il 1º ottobre 1993 il municipio ha segnalato ai
resistenti che il manufatto non era conforme all'art. 20 NAPR;
che, quattro anni dopo, il 26 gennaio 1998 l'esecutivo
comunale ha notificato ai resistenti un rapporto di contravvenzione, sollecitandoli
ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che non avendo ottenuto riscontro alcuno, l'11 maggio 1998 il
municipio ha ordinato ai resistenti di demolire la baracca, ritenendola
contraria all'art. 20 NAPR, che limita a 3 m l'altezza delle costruzioni
accessorie;
che con giudizio 7 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha
dichiarato nullo il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato
da __________ e __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'azione di
ripristino fosse perenta, essendo trascorso il termine quinquennale previsto
dall'art. 57 cpv. 5 LE 1973, applicabile al caso in esame siccome riferito ad
un'opera abusiva realizzata prima dell'entrata in vigore della nuova LE;
che contro il predetto giudizio governativo il comune soccombente
si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il
ripristino dell'ordine di demolizione annullato dal Consiglio di Stato;
che l'insorgente contesta l'applicabilità della LE 1973 con
argomenti di cui si dirà semmai più avanti;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono __________ e
__________ con succinte considerazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che le opere eseguite senza permesso in contrasto insanabile
con il diritto materialmente applicabile richiamano l'adozione di provvedimenti
di ripristino (art. 57 1973; 43 LE 1991);
che l'art. 57 cpv 5 LE 1973 stabiliva che l'ordine di
demolizione doveva in ogni caso essere emanato, pena la decadenza, entro cinque
anni dall'esecuzione dell'opera;
che la nuova LE ha rinunciato a fissare termini di perenzione
dell'azione di ripristino (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE, N.
1313);
che le regole di diritto transitorio sono stabilite dall'art.
52 LE 1991, che assoggetta al nuovo diritto le decisioni concernenti le opere
abusive non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato
quale autorità di ricorso;
che in base a questa disposizione di diritto intertemporale
le decisioni dei municipi adottate dopo l'entrata in vigore della nuova LE
(1.1.93) con riferimento ad opere abusive realizzate in precedenza sono per
principio rette dal nuovo diritto;
che ciò significa che l'art. 57 LE 1973 ed i termini
decadenziali istituiti da tale norma sono inapplicabili agli abusi edilizi perpetrati
prima dell’entrata in vigore della nuova LE che non hanno ancora formato
oggetto di decisione da parte del municipio o del Consiglio di Stato;
che una riserva va fatta unicamente per i casi in cui la
perenzione dell’azione di ripristino fosse già subentrata prima dell’entrata in
vigore della nuova LE;
che nell'evenienza concreta la controversa baracca è stata posata
nel 1992, ovvero prima dell'entrata in vigore della LE 1991;
che a quel momento non era ancora subentrata la perenzione
dell’azione di ripristino prevista dall’art. 57 LE 1973;
che di conseguenza la decisione del municipio, resa dopo il
1º gennaio 1993, soggiace al nuovo diritto;
che, non essendo l'azione di ripristino affatto perenta, la
decisione del Consiglio di Stato va annullata, con conseguente rinvio degli
atti all'istanza inferiore (art. 65 PAmm), affinché - esperiti i dovuti
accertamenti - statuisca nel merito dell'impugnativa;
che entro questi limiti il ricorso va accolto;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia;
visti
gli art. 57 LE 1973; 21, 43 LE 1991; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 7 luglio 1998, no.3178,
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previa istruttoria.
-
Non si prelevano né spese né
tasse di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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