AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.208
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00208
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 luglio 1998 di
contro
la decisione 24 giugno 1998, no. 2929, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione
2 maggio 1997 del municipio di __________ relativa all'adozione di prescrizioni
locali concernenti il traffico per l'introduzione di aree di parcheggio
riservate a torpedoni;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 2 maggio 1997, pubblicata sul FU no. __________ del __________, il
municipio di __________ ha stabilito l'introduzione di alcune aree di
parcheggio per torpedoni in piazza __________ (1 stallo), piazza __________ (1
stallo), piazza __________, via __________, corso __________ e via __________
(2 stalli ciascuno). Ad eccezione di via __________ e di via __________ dove il
parcheggio sarebbe consentito per 12 ore, rispettivamente 15 ore, nelle altre
aree lo stazionamento sarebbe permesso per soli 30 minuti. Parimenti è stata
pubblicata la soppressione delle seguenti aree di posteggio per autovetture:
quattro stalli con limitazione temporale di 60 minuti ed a pagamento in corso
__________, sei stalli con limitazione a 15 ore in via __________ e sei stalli
in zona blu in via __________.
B. Con ricorso
4 giugno 1997 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo
l'annullamento della nuova regolamentazione. In sostanza egli ha sostenuto che
la soppressione di sedici stalli per autoveicoli contrasterebbe con il
principio della proporzionalità, ritenuto che il centro città soffre di una
costante penuria di tali parcheggi. Inoltre l'introduzione di posteggi per
torpedoni creerebbe un aumento del traffico di mezzi pesanti nel centro
cittadino, accrescendo di conseguenza l'inquinamento fonico ed ambientale.
Questa misura sarebbe inoltre contraria agli scopi pianificatori volti ad
incrementare l'impiego di mezzi pubblici al fine di decongestionare il traffico
urbano.
C. Con
decisione 24 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa ed ha
confermato le misure di regolamentazione del traffico prese dalla città di
__________. Il governo ha ritenuto che nelle aree interessate vi è una
sufficiente offerta di parcheggi pubblici per autovetture e che i tempi massimi
di fermata previsti non ledono il principio della proporzionalità. Secondo l'esecutivo
cantonale la misura alleggerirà la situazione della viabilità cittadina e di
conseguenza il carico ambientale.
D. Contro tale
risoluzione il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. Egli ripropone e sviluppa in sostanza le stesse
argomentazioni sollevate in prima istanza. A suo dire per le usuali operazioni
di carico e scarico intraprese dai torpedoni non è necessario creare degli
appositi stalli. Si tratta infatti di una sosta ai sensi dell'art. 18 ONC, di
una durata massima di 10 minuti, che può essere effettuata a
"destinazione" secondo le necessità. A detta dell'insorgente
l'ubicazione dei previsti parcheggi mira a favorire, illecitamente, alcuni
alberghi e qualche ufficio viaggi, creando così una disparità di trattamento.
Anche dal profilo ambientale la misura sarebbe criticabile, in quanto la
creazione delle contestate aree di sosta attirerebbe ulteriore traffico di
veicoli pesanti nel centro cittadino, invece di fermare i torpedoni alla
periferia di __________ e di spingere i turisti ad utilizzare i mezzi di trasporto
pubblici.
Chiede infine di essere sentito,
l'esperimento di un sopralluogo e l'allestimento di una perizia in merito agli
effetti sulla viabilità del traffico cittadino con o senza la creazione degli
stalli contestati.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle
allegazioni contenute nella decisione impugnata. Ad identica conclusione è
giunto il municipio di __________ con delle argomentazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 106 cpv. 2
LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr (v. pure delega del 28 febbraio 1989 del Dipartimento
delle istituzioni al municipio di __________).
1.2. Giusta l'art. 209 LOC contro le
decisioni degli organi comunali sono legittimati a ricorrere ogni cittadino del
comune ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo. Questa
disposizione legale ha carattere di legge generale. Talune leggi istituiscono
tuttavia delle deroghe a questa regola per le materie trattate dalle stesse.
Ritenuto che la regolamentazione concernente l'introduzione, la modifica o la
soppressione di prescrizioni concernenti il traffico è silente in merito alla legittimazione
di terze persone al di fuori del comune interessato (cfr. art. 3 cpv. 4 ultimo
periodo LCStr), va applicata la norma appena citata. Nel caso concreto, essendo
l'insorgente domiciliato in riva __________ a __________, gli va riconosciuta
la legittimazione a ricorrere.
1.3. Il gravame, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Ritenuto che i luoghi in oggetto e la situazione viaria e di traffico di
__________ sono ben noti a questo Tribunale, si rinuncia all'assunzione delle
prove notificate dall'insorgente, che non appaiono invero idonee a procurare la
conoscenza di ulteriori fatti di rilievo per il giudizio. Va pure respinta la
richiesta del ricorrente di essere sentito oralmente. Infatti il diritto di
essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. non comporta l'obbligo per
l'autorità amministrativa di ascoltare verbalmente le parti, essendo
sufficiente che esse possano far valere le loro ragioni per iscritto (DTF 99 Ib
349). Possibilità questa, che è stata esaurientemente utilizzata dall'insorgente,
il cui allegato ricorsuale appare sufficientemente chiaro ed esaustivo.
-
Giusta
l'art. 61 PAmm il potere cognitivo del Tribunale amministrativo a statuire in
merito ad un'impugnativa è circoscritto alla violazione del diritto, in
particolare per quel che concerne l'interpretazione e l'applicazione delle
norme comunali, l'apprezzamento erroneo di un fatto e l'eccesso o abuso di
potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), ed alla verifica se l'accertamento dei fatti
ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Il
potere cognitivo del Tribunale amministrativo non è dunque completo quando è
chiamato a sindacare l'esercizio del potere d'apprezzamento effettuato da
un'autorità inferiore e pertanto questo Tribunale non può sostituire il proprio
potere d'apprezzamento a quello di quest'ultima autorità. Esso può scostarsi
dalle scelte operate dall'autorità inferiore soltanto quando queste appaiono
insostenibili, sprovviste di valide ragioni o lesive dei diritti costituzionali
dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità
cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza
esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che
contraddice il principio dell'autonomia comunale (DTF 96 I 369 seg., consid.
4).
-
Giusta
l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare
la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono
entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i
mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive
che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non
aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata
temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o
prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la
protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento
fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del
traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi,
soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e
regolato specialmente il posteggio.
Dalla sistematica di tale regolamentazione
si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione (art. 3 cpv. 3
LCStr) che, salvi i diritti costituzionali dei cittadini, i cantoni sono liberi
di promulgare per le strade non aperte al grande transito, devono essere tenuti
distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4
LCStr), che possono essere promulgate solo alle condizioni stabilite dalla
legge (DTF 100 IV 63).
Nella fattispecie è indubbio che la misura
in discussione non ricade sotto l'art. 3 cpv. 3, bensì rappresenta una
limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero il fabbisogno
in aree di parcheggio/sosta per torpedoni nel centro di __________. Pertanto
essa può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive stabilite
dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio la limitazione funzionale che s'intende
adottare deve avere riguardo dei diritti costituzionali dei cittadini e
dev'essere rispettosa degli interessi della collettività. Se è necessaria una
regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il
raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio
della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 1. periodo OSStr).
- In
sostanza, il ricorrente rimprovera al municipio di aver indebitamente
avvantaggiato una ristretta categoria di utenti della strada a danno degli
interessi della collettività.
Va innanzitutto sottolineato che le aree di
sosta per torpedoni previste in piazza __________, piazza __________ e piazza
__________ sono state ottenute senza sopprimere parcheggi destinati ad
autovetture. In punto a queste prescrizioni il ricorrente non può quindi
lamentare alcuna lesione degli interessi dei conducenti di veicoli.
In ogni caso nelle restanti zone vi sono
sufficienti stalli pubblici per autoveicoli. Infatti nella zona del centro di
__________ vi sono in totale 1'425 posteggi liberi o a pagamento, nel quartiere
di __________ 323 ed in quello di __________ 509, mentre l'ammontare
complessivo dei posteggi pubblici nel comune di __________ nell'agosto 1997 era
di 5257 unità.
La soppressione di parcheggi prevista in
corso __________ è comunque compensata dalla presenza nelle immediate vicinanze
dell'autosilo di via __________ e degli ampi posteggi siti in piazzetta della
__________ e presso il __________. Vi sono inoltre possibilità di posteggio
presso il __________ ed in piazza __________. Neppure l'intervento previsto in
via __________ può essere considerato lesivo degli interessi degli
automobilisti, considerato che a __________ vi sono 218 posteggi in zona blu e
poco lontano si trova l'autosilo __________. La soppressione di parcheggi in
via __________ è compensata dalla aree gratuite a tempo illimitato (44 stalli)
o in zona blu (229) e dalle aree di parcheggio esistenti presso la __________,
il piazzale di __________ e lungo la stessa via __________.
Inoltre l'ubicazione dei previsti parcheggi
dimostra che l'intervento è stato studiato attentamente al fine di ridurre al
minimo possibile la soppressione degli stalli già esistenti. Infatti quattro
dei dieci parcheggi in esame sono stati ricavati allungando e prevedendo una
diversa demarcazione delle aree di fermata dei mezzi pubblici dell'ACT oppure
utilizzando una superficie sulla quale è comunque vietato parcheggiare. La
soluzione adottata rappresenta quindi la misura meno incisiva per raggiungere
lo scopo prefissato.
La limitazione imposta ai conducenti di
vetture è dunque stata contenuta entro limiti ragionevoli, considerata
l'offerta alternativa di posteggi prevista nelle differenti zone interessate.
In siffatte circostanze, non può essere sostenuto che il municipio di
__________ nel sopprimere i 16 parcheggi in discussione ha leso i legittimi interessi
degli automobilisti o voluto favorire gli utenti di torpedoni a discapito dei
conducenti di autovetture.
- La
decisione del Consiglio di Stato va pure confermata, laddove ritiene che le limitazioni
temporali prospettate (30 minuti - 12/15 ore) non ledono il principio della proporzionalità.
La creazione di parcheggi con tempi di
stazionamento differenziati rientra nella politica dei posteggi attuata dalla
città di __________. Mentre nel centro cittadino sono consentite soltanto
fermate di breve durata o quantomeno viene scoraggiato il parcheggio a lunga
durata attraverso una politica tariffaria di tipo esponenziale, il parcheggio
per lunghi periodi di tempo viene dirottato alla periferia.
Di conseguenza le aree di parcheggio più
centrali prevedono tempi massimi di fermata di 30 minuti. In effetti
l'esecuzione delle normali operazioni di carico e scarico di passeggeri e
bagagli richiede oggidì un lasso di tempo relativamente lungo, certamente
superiore ai dieci minuti prospettati dal ricorrente. Un tempo massimo di 30
minuti appare dunque proporzionato, considerata la normale capienza dei
torpedoni (40-60 persone) e l'età spesso avanzata dei passeggeri. In via
__________ ed in via __________, ossia in zone più discoste dal centro, sono
invece autorizzati tempi di parcheggio di 12 ore, rispettivamente 15 ore, in
sintonia con gli indirizzi adottati dalle autorità cittadine.
- Anche dal
profilo dell'interesse pubblico le misure in discussione vanno confermate,
ritenuto che la creazione di parcheggi per torpedoni potrà solo migliorare la
situazione della viabilità cittadina.
La mancanza di tali aree costringe infatti
gli autisti a fermarsi dove capita, a lato della strada oppure usufruendo degli
stalli di sosta destinati ai mezzi pubblici. Ciò crea non pochi problemi alla
viabilità, ostacolando sia il privato cittadino che il servizio dei trasporti
pubblici. Oltre a questi inconvenienti, la sosta selvaggia dei torpedoni
cagiona situazioni di pericolo sia per gli stessi passeggeri del pullman,
costretti a salire e scendere in mezzo al traffico, sia per gli altri utenti
della strada che devono compiere manovre azzardate per scansare il torpedone.
Gli interventi prospettati sono pure
giustificati dal profilo turistico. La penetrazione dei torpedoni in centro,
autorizzata anche in altre città svizzere, permette di riservare ai turisti una
migliore accoglienza, potendo essi raggiungere con maggior facilità gli alberghi,
negozi ed attrazioni culturali, che a __________ si trovano prevalentemente
concentrati nel centro. Inoltre il compimento con maggior agio delle operazioni
di carico e scarico di passeggeri e bagagli contribuisce a migliorare tale
aspetto.
D'altra parte la soluzione prospettata dal
ricorrente di creare alla periferia di __________ delle aree di parcheggio per
torpedoni, appare al giorno d'oggi inattuabile. __________ ed i comuni limitrofi
non dispongono attualmente delle infrastrutture accessorie per offrire un
adeguato servizio di collegamento tra la periferia ed il centro. Tale aspetto
dovrà semmai essere elaborato in sede di pianificazione del territorio e del
traffico.
Infondata è infine l'affermazione del
ricorrente secondo cui le usuali fermate di carico e scarico intraprese dai
torpedoni rappresentano una sosta ai sensi dell'art. 18 ONC, che possono essere
effettuate a "destinazione" secondo le necessità e che pertanto non
vi sarebbe alcun fabbisogno di aree di parcheggio.
Ritenuto che operazioni di carico e scarico
di un torpedone della capienza di 50-60 persone richiede un lasso di tempo
relativamente lungo quantificabile in 20-30 minuti, essi travalicano i limiti
temporali della "fermata", delineandosi invece quale parcheggio ai
sensi dell'art. 19 ONC. Anche ammettendo che la fermata operata dai torpedoni
possa essere considerata una sosta, la stessa sarebbe comunque illegale, in
quanto risulterebbe d'intralcio agli altri utenti della strada (art. 18 cpv. 1
lett. c e cpv. 3 ONC).
Gli interventi prospettati poggiano su
criteri seri ed oggettivi e sono rispettosi del principio della proporzionalità.
Essi sono giustificati dall'interesse pubblico, in quanto atti a migliorare la
fluidità e la sicurezza del traffico ed a diminuire il carico ambientale. Le
misure previste tengono inoltre in debito conto gli interessi degli altri utenti
della strada, essendo stata ridotta al minimo possibile la soppressione degli
stalli già esistenti. Le misure prese dal municipio di __________ non violano
dunque il diritto e pertanto vanno confermate anche in questa sede.
- Ferme
queste premesse, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese vengono
poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).Non si assegnano ripetibili,
ritenuto che il municipio di __________ non si è avvalso del patrocinio di un
avvocato (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 e 29 cpv. 2 Cost.; 3 LCStr, 18 ONC;
107 cpv. 5 OSStr; 209 LOC; la delega del 28 febbraio 1989 del Dipartimento
delle istituzioni; gli art. 1 segg. PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30
giorni dalla notificazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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