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Numero d'incarto:
52.1998.209
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00209
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 luglio 1998 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 14 luglio 1998, no. 3381, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 maggio
1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare
un credito di fr. 9'000.--, stanziato dal consiglio comunale per la
progettazione di un parco giochi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con messaggio
municipale no. 3/98 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale
di stanziare un credito di fr. 9'000.-- per la progettazione di un parco giochi
per bambini in località __________ (part. no. __________ RFD);
che con risoluzione 29 gennaio 1998, adottata all'unanimità,
il consiglio comunale ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di
fr. 9'000.-- per finanziare la progettazione dell'opera;
che, versando il comune in regime di compensazione, il 24 febbraio
1998 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare la
predetta risoluzione del legislativo comunale;
che, raccolto il preavviso negativo della commissione per la
compensazione intercomunale, il 18 maggio 1998 il Dipartimento delle
istituzioni ha negato la ratifica, ritenendo che la spesa prevista per la
realizzazione dell'opera (fr. 50-70'000.--) eccedesse "il concetto
dell'effettiva necessità espresso dall'art. 9 DELCI";
che con giudizio 14 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha
confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa
contro di essa inoltrata dal comune di __________;
che in sostanza il Governo ha condiviso l'assunto
dell'istanza inferiore;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando la ratifica del credito;
che, in sostanza, l’insorgente rileva che il comune manca di
scuole, di asili e di infrastrutture ricreative; sottolinea inoltre che l’opera
verrebbe finanziata con un contributo di fr. 50’000.- del locale consorzio RT;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
Dipartimento delle istituzioni con argomenti che verranno semmai ripresi più
avanti;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 4 cpv. 4 della legge sulle
competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL
2.4.1.6) e 12 della legge sulla compensazione intercomunale (LCint; RL
2.1.2.3);
che il giudizio può essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il comune di __________ versa in regime di compensazione
e beneficia da anni degli aiuti previsti dall'art. 7 LCint;
che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui
all'art. 7 LCint il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i preventivi
ed i consuntivi, nonché le risoluzioni assembleari concernenti spese
straordinarie;
che tale norma va intesa nel senso che le deliberazioni summenzionate
sono soggette a ratifica dell’autorità cantonale;
che il Consiglio di Stato ha delegato al Dipartimento delle
istituzioni il compito di ratificare siffatti provvedimenti (art. 9 cpv. 1 del
regolamento d’applicazione della LCint, RLCint; RL 2.1.2.3.1; cfr. anche
allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8);
che l'art. 9 cpv. 1 seconda frase RLCint precisa che l'approvazione
può essere negata ove le risoluzioni concernenti uscite d'investimento
eccedessero i bisogni del comune;
che con il termine “bisogni” occorre intendere le necessità
primarie di ogni comune, ovvero le opere ed i servizi fondamentali, soprattutto
di natura infrastrutturale, la cui mancanza è fonte di disagi non trascurabili
per la popolazione;
che nelle decisioni rese in applicazione degli art. 9 LCint e
9 RLCint l'autorità cantonale fruisce di un esteso potere discrezionale, il cui
esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella
misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto segnatamente
sotto il profilo dell'abuso di tale potere (cfr. art. 61 PAmm; STA 10.11.97 in
re comune di __________);
che l'esercizio del potere d'apprezzamento è abusivo quando
ha luogo in spregio dei principi fondamentali del diritto, in particolare di
quelli riferiti alla parità di trattamento ed all'adeguatezza (cfr.
Borghi/Corti, ad art. 61 N 2d; Scolari, Diritto amministrativo, Vol. I, N. 86
seg.);
che la valutazione operata dall’autorità decidente in base al
potere d’apprezzamento conferitole dalla legge deve apparire priva di ragioni
oggettive, fondata su criteri estranei alla materia, in altri termini
insostenibile e non soltanto opinabile;
che, nell’evenienza concreta, il Dipartimento delle
istituzioni non ha certamente abusato del potere d’apprezzamento conferitogli
dall’art. 9 RLCint, ritenendo che il previsto parco giochi per bambini
costituisse un’opera che eccede "il concetto dell'effettiva necessità”
espresso dalla norma succitata;
che appare invero del tutto ragionevole affermare che una
simile infrastruttura in un comune ancora immerso nel verde, che dispone di
ampi spazi per le attività ricreative infantili, non costituisca un'opera
prioritaria, la cui mancanza incide negativamente sulla qualità della vita,
arrecando alla popolazione locale disagi di non trascurabile portata;
che la valutazione operata dall'autorità dipartimentale
appare perfettamente sostenibile, soprattutto in un momento contrassegnato da
gravi ristrettezze finanziarie;
che il fatto che l’opera risulti finanziata in larga misura
dal contributo prospettato dal consorzio RT non giustifica una diversa
conclusione;
che immune da violazioni del diritto, la decisione
governativa impugnata va pertanto confermata;
che date le circostanze si prescinde dall’applicazione di una
tassa di giustizia;
visti
gli art. 9, 12 LCint; 9 RLCint; 3, 18, 20, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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