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Numero d'incarto:
52.1998.237
Data decisione, Autorità:
10.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00237
Lugano
10 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 5 agosto 1998 (n. 3489) del Consiglio di Stato che ha respinto il
suo ricorso 5 maggio 1998 contro la deliberazione 20 aprile 1998 con cui il
consiglio comunale di __________ ha approvato il conto consuntivo del comune
relativo all'esercizio 1997;
viste le risposte:
-
4 settembre 1998 di __________;
-
4 settembre 1998 del municipio di
__________;
-
9 settembre 1998 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 20 aprile
1998 il consiglio comunale di __________ ha approvato il conto consuntivo del
comune riferito all'esercizio 1997. Con quell'atto il legislativo ha decretato il
trasferimento del lido comunale da bene patrimoniale a bene amministrativo.
B. a) Con ricorso 5 maggio 1998
il consigliere comunale __________ ha impugnato la predetta deliberazione
innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Egli ha sostenuto,
analogamente a quanto già aveva asseverato in consiglio comunale, che il
trasferimento del lido comunale tra i beni amministrativi non poteva essere
semplicemente attuato mediante l'approvazione del conto consuntivo, ma doveva
costituire l'oggetto di una decisione separata del legislativo, la cui adozione
presupponeva inoltre l'espletamento dell'iter procedurale prescritto all'uopo
dalla LOC, ma in particolare la presentazione di un messaggio municipale ed il
relativo rapporto di una commissione. Il ricorrente ha corroborato le sue tesi
appoggiandosi al Ratti (Il Comune, vol. 1, pag. 675, in alto), secondo cui
simile trasferimento costituisce una commutazione dell'uso e del godimento di
quel bene ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC, ed all'art. 114 del
regolamento comunale (RC), giusta il quale i beni amministrativi sono
costituiti o soppressi mediante decisione del consiglio comunale.
b) Sia detto, per completezza, che il gravame 5 maggio 1998
contemplava anche un ulteriore oggetto, che qui non interessa (contestazione
dello stanziamento di un credito per la moderazione del traffico in via
__________).
C. Con risoluzione 5 agosto
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame per quanto concerneva
l'approvazione del conto consuntivo. Dal momento che l'avversato trasferimento
del lido comunale tra i beni amministrativi era stato annunciato nel messaggio
municipale sui conti, verificato dalla commissione della gestione e dibattuto
in consiglio comunale, il Governo ha ritenuto che l'accoglimento delle tesi ricorsuali
avrebbe costituito un formalismo eccessivo.
D. Con ricorso 28 agosto 1998
__________ è insorto davanti al Tribunale amministrativo contro il giudicato
governativo. Egli postula il suo annullamento ed inoltre quello della deliberazione
20 aprile 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il
conto consuntivo, limitatamente al trasferimento dai beni patrimoniali a quelli
amministrativi del lido comunale. L'insorgente ribadisce ed sviluppa le motivazioni
già sottoposte al giudizio dell'istanza ricorsuale inferiore.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il
presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
I rispettivi argomenti verranno illustrati più approfonditamente,
se del caso, in diritto.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Il gravame è
pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il primo nodo da
sciogliere ai fini del presente giudizio consiste nel determinare se il
trasferimento del lido comunale dai beni patrimoniali ai quelli amministrativi,
effettuato dal consiglio comunale in sede di approvazione del conto consuntivo,
costituisce un caso di commutazione dell'uso e del godimento di quel bene ai
sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC. Fosse il caso, la relativa deliberazione
avrebbe dovuto essere adottata separatamente, per lo meno a livello di
dispositivo, da quella riferita ai conti, non tanto perché attestava
l'esercizio di una competenza diversa (art. 13 cpv. 1 lett. f e h LOC), bensì
piuttosto perché soggiaceva ad una diversa maggioranza (art. 61 cpv. 1 e 2 LOC)
ma, soprattutto, a referendum (art. 75 cpv. 1 LOC).
2.2. La commutazione dell'uso e del godimento di un bene comunale
consiste in una modifica od un cambiamento di una certa intensità e durata
delle condizioni alle quali un determinato bene é a disposizione della comunità
(cfr. RDAT I-1996 N. 5 consid. 2.2. con numerosi rinvii; inoltre STA destinata
a pubblicazione 2 febbraio 1998 in re M. P. R. e llcc, consid. 4.5.).
2.3. Il trasferimento del lido comunale tra i beni
amministrativi, effettuato in un contesto strettamente contabile, non ha ingenerato
nel concreto caso alcun mutamento nelle condizioni circa la sua fruizione da
parte del pubblico. Né il ricorrente lo pretende. E' semmai stato modificato,
come ben afferma lo stesso insorgente con dovizia di argomenti, il regime
giuridico cui il bene é d'ora innanzi assoggettato (cfr. in particolare gli art.
176 seg.). Ma questa modifica non costituisce già, in quanto tale, una
commutazione dell'uso e del godimento nel senso poco sopra descritto. Nemmeno
il __________ (Il comune, vol. 1, pag. 675 in alto), cui l'insorgente si era appoggiato
nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato, sostiene tassativamente quella tesi,
come egli ha creduto in quella sede, ma ammette la possibilità di dedurre la conversione
di un bene da patrimoniale ad amministrativo (o viceversa) dall'adozione da
parte del legislativo comunale di singole decisioni di sua competenza (cfr.
diffusamente, con esempi, op. cit., pag. 674 in fine). Essenziale è e rimane
che la relativa determinazione spetti al consiglio comunale (art. 13 cpv. 1
lett. r LOC e, più esplicitamente, 114 RC di __________), come si avvera nella
fattispecie.
-
Assodato che la
deliberazione impugnata non comporta una commutazione dell'uso e del godimento
del lido comunale, rimane da esaminare la sua validità in quanto atto svolto
dal consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione del conto consuntivo.
Sotto questo aspetto il Tribunale, al pari del Consiglio di Stato, non rileva
tuttavia, anzitutto, alcuna irregolarità formale: l'avversato trasferimento era
stato annunciato nel messaggio municipale, é stato preavvisato dalla
commissione della gestione ed ha infine costituito oggetto di dibattito in
consiglio comunale, che l'ha pertanto coscientemente approvato con la
necessaria maggioranza. In secondo luogo, il ricorrente non contesta la relativa
decisione sotto l'aspetto sostanziale. Egli afferma semplicemente che vi
potrebbero essere delle ragioni a sostegno del mantenimento del lido tra i beni
patrimoniali in vista, soprattutto, di una sua eventuale cessione a terzi. Ma
questa preoccupazione, insufficientemente sostanziata per assurgere a censura,
non sussiste in realtà: la deliberazione impugnata non pregiudica difatti minimamente
la possibilità per il legislativo di ritornare sulla stessa e di retrocedere
pertanto nella categoria dei beni patrimoniali il lido comunale per permettere
la sua alienazione.
-
Il gravame deve infine
essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 46, 60, PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio e le
spese, per complessivi fr. 500.-- , sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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