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Numero d'incarto:
52.1998.241
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00241
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1998 di
contro
la
decisione 5 agosto 1998, no. 3516, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 dicembre
1998 con cui il municipio di __________ dispone l'esecuzione d'ufficio
dell'ordine di ripristino 28 agosto 1995 impartitogli per abusi edilizi;
viste le risposte:
preso atto che la ditta __________ ha rinunciato a
presentare osservazioni,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 28
agosto 1995 il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente di
demolire/rettificare alcune opere edilizie realizzate abusivamente nell'ambito
della ristrutturazione della sua casa d'abitazione (part. no. __________ RF);
che l'ordine è stato parzialmente confermato dal Consiglio di
Stato con risoluzione 13 marzo 1996 cresciuta in giudicato;
che il ricorrente si è rifiutato di dar seguito all'ordine;
che il 17 dicembre 1997 il municipio di __________ gli ha
notificato l'esecuzione d'ufficio del provvedimento sulla base dei preventivi
di spesa allestiti dall’arch. __________ e dall'impresa di costruzioni __________,
che aveva contestualmente incaricato come direttore, rispettivamente come
esecutrice dei lavori;
che __________ ha impugnato anche questo provvedimento
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 5 agosto 1998 il Governo ha respinto l'impugnativa
per motivi che verranno semmai illustrati più avanti;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
annullarlo e di sospendere l'ordine di ripristino in attesa della conclusione
degli studi di revisione del PR;
che in via subordinata l'insorgente postula che venga fatto
ordine al municipio di __________ di chiedere al consiglio comunale lo
stanziamento del credito necessario per l'esecuzione dei lavori e di sottoporre
alla procedura di delibera prevista dalla LOC l'incarico conferito agli
esecutori materiali dell'ordine;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non
formula osservazioni e dal municipio di __________ che contesta partitamente le
tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa;
che nei limiti di quanto si dirà più avanti, il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità esegue le
proprie decisioni;
che in caso di renitenza dell'obbligato a dar seguito ad un
ordine di ripristino di opere edilizie abusive, il municipio vi provvede in via
di esecuzione forzata, addebitandogli con successiva decisione le spese
sostenute per l'intervento;
che nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione di
procedere in via di esecuzione sostitutiva di un ordine di ripristino cresciuto
in giudicato l'obbligato inadempiente non può né rimettere in discussione il
provvedimento da eseguire, né contestare le spese preventivate; in linea di
massima può soltanto eccepire che l'ordine in questione non costituisce un
valido titolo esecutivo (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürcherischem
Recht, N 672; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 34 PAmm, N 2);
che nell'evenienza concreta sono quindi improponibili le eccezioni
sollevate dall'insorgente al fine di sospendere l'esecuzione dell'ordine di
ripristino impartitogli dal municipio di __________, in attesa della revisione
del PR comunale;
che la revisione del PR, appena iniziata, né inficia la
legittimità dell'ordine, né ne inibisce l'esecutività;
che parimenti irricevibili sono le contestazioni sollevate in
relazione al preventivo di spesa (RDAT 1992 II N 20; Borghi / Corti, op. cit.
ad art. 34 PAmm, N 6); l'insorgente potrà semmai contestarne l'adeguatezza
impugnando la decisione con cui il municipio gli chiederà il rimborso delle
spese sostenute;
che l'insorgente contesta la decisione d'esecuzione d'ufficio
anche nella misura in cui il municipio ha contestualmente deliberato i lavori
all'impresa di costruzioni __________ di __________ e la direzione degli stessi
all'arch. __________ di __________ senza indire un pubblico concorso come
prescritto dall'art. 113 LOC;
che la censura, ricevibile giusta l'art. 208 LOC, è fondata
nella misura in cui è riferita all'appalto conferito all'impresa di costruzioni;
che in base agli art. 113 LOC e 69 RC di __________, i lavori
al comune devono essere aggiudicati mediante pubblico concorso quando superano
l'importo di fr. 10'000.--;
che l'esecuzione sostitutiva di un ordine di ripristino
costituisce un lavoro per il comune e ricade pertanto sotto l'art. 113 LOC;
che la spesa preventivata per i lavori deliberati all'impresa
__________ supera abbondantemente il limite di fr. 10'000.-- stabilito dalle
norme in questione;
che non avendo il municipio deliberato i lavori mediante
pubblico concorso, su questo punto il ricorso va accolto;
che le contestazioni relative al conferimento all'arch.
__________ del mandato di dirigere i lavori sono invece infondate, perché
l'attribuzione di un mandato ad un professionista non ricade sotto l'art. 113
LOC;
che irricevibili, in quanto travalicanti i limiti della
decisione impugnata, sono pure le eccezioni sollevate dal ricorrente in relazione
al mancato stanziamento del credito necessario da parte del consiglio comunale;
che in conclusione il ricorso, in quanto ricevibile, va
quindi parzialmente accolto, annullando il dispositivo con cui l'autorità comunale
ha deliberato all'impresa __________ l'esecuzione dei lavori di ripristino
ordinati con decisione 28 agosto 1995 del municipio di __________ e 13 marzo
1996 del Consiglio di Stato;
che resta impregiudicata la facoltà del municipio di sanare
il difetto riscontrato procedendo alla delibera in conformità di quanto dispone
l’art. 113 LOC;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico
dell’insorgente proporzionalmente al grado di soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 45 LE; 113, 208 LOC; 69 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 34, 60,
61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- In quanto ricevibile, il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 agosto 1998, no.
3516, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la decisione 12 dicembre 1997 del
municipio di __________ (458/97) è confermata ad eccezione del punto no. 2
relativo alla delibera dei lavori alla ditta __________ di __________;
-
Le spese e la tassa di
giustizia sono a carico dell'insorgente nella misura di fr. 700.--.
-
L'insorgente rifonderà al
municipio di __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze;
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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