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Numero d'incarto:
52.1998.245
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00245
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicencancelliera
statuendo
sul ricorso 2 settembre 1998 di
Contro
la
decisione 5 agosto 1998, n. 3639, del Consiglio di Stato, con la quale gli è
stata revocato il diritto di esercitare la professione di fiduciario commercialista;
viste la risposta:
- 29 settembre 1998 del Dipartimento
delle istituzioni, divisione della giustizia.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è stato
autorizzato con decisione 3 novembre 1996 ad esercitare la professione di
fiduciario commercialista;
che il 5 marzo 1998 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di
Lugano ha fatto pervenire alla Divisione della giustizia, Consiglio di
vigilanza sui fiduciari, l'elenco degli attestati di carenza beni accumulati a
carico di __________ nel periodo aprile 1997-gennaio 1998 per un ammontare
complessivo di fr. 634'084.95;
che, a seguito di questa situazione, lo stesso Consiglio ha comunicato
al ricorrente che i requisiti posti dalla legge per l'esercizio della
professione di fiduciario non erano più rispettati, cosicché era prospettabile
una revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;
che il 27 aprile 1998 __________ ha formulato le proprie
osservazioni, adducendo che per le contingenze della difficile situazione
economica e finanziaria era venuto a trovarsi in difficoltà, i suoi clienti non
onorando tempestivamente le sue prestazioni;
che nelle stesse osservazioni ha indicato che i suoi problemi
avrebbero potuto essere risolti a breve termine, con l'incasso di alcuni
crediti, rispettivamente con l'acquisizione di nuova clientela;
che il Consiglio di vigilanza sull'esercizio della
professione di fiduciario gli ha concesso una proroga fino al 30 giugno 1998
per documentare l'ossequio dei requisiti di legge;
che il 22 giugno 1998 __________ ha documentato di avere pagato
fr. 72'819.65 relativamente all'attestato di carenza beni n. __________ del 3
aprile 1997 di fr. 140'106.30;
che, contrariamente a quanto richiesto dall'amministrato il
22 giugno 1998, il Consiglio di vigilanza non ha ritenuto di concedere
un'ulteriore proroga fino al 30 settembre 1998 della procedura per la revoca
dell'autorizzazione, preavvisandola invece favorevolmente;
che, con decisione 5 agosto 1998, il Consiglio di Stato ha
risolto di revocare a __________ il diritto di esercitare la professione di
fiduciario commercialista, giudicando che egli non adempie alle condizioni
poste dall'art. 8 cpv. 1 lett. d) LFid e art. 1 cpv. 2 lett. e) RLFid per il
suo stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni e che la sua
situazione finanziaria compromette la sua reputazione e non garantisce
un'attività irreprensibile;
che avverso la predetta decisione governativa __________ insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone il suo
l'annullamento e la concessione di un'ulteriore proroga fino alla fine di
novembre 1998 per rimediare alla situazione;
che il ricorrente sostiene che la situazione in cui è venuto
a trovarsi rappresenta un fatto assolutamente contingente e temporaneo,
susseguente ad un'operazione dall'esito negativo, che lo stato delle sue
finanze tende comunque a migliorare, in considerazione di due operazioni che
dovrebbe concludere a breve termine, che potrebbero essere pregiudicate dalla
revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle
istituzioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 a LFid e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett d LFid l'autorizzazione
all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si
trovi in stato di insolvenza comprovato da attestati carenza beni;
che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando
l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge
per il suo rilascio (art. 20 LFid);
che lo stato di insolvenza in cui versa il ricorrente è
manifesto: nemmeno il ricorrente lo contesta;
che oltre gli attestati carenza di carenza di beni per un
importo complessivo indubbiamente rilevante, da recenti accertamenti è
risultato che sono pendenti presso l'Ufficio di esecuzione del Distretto di
Lugano nei confronti dell'interessato, sedici procedimenti esecutivi per una
somma complessiva di fr. 406'300.30;
che lo stato di insolvenza oltre che manifesto è anche grave,
per cui le prospettive di risanamento indicate dal ricorrente sono prive di fondamento,
ritenuto anche che questi non si è nemmeno premurato di dimostrarle
concretamente;
che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per porre
rimedio alla sua situazione debitoria finirebbe per esporre lo Stato al rischio
di rivalse da parte dei clienti tratti in inganno dal perdurare di apparenze
suscitate dal possesso dell'autorizzazione al libero esercizio della
professione;
che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8, 8 a, 20 LFid, 3, 18, 28, PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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