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Numero d'incarto:
52.1998.247
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00247
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 settembre 1998 dell'
(rappr.
dall’amministratore __________)
contro
la
decisione 25 agosto 1998, no. 3788, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 maggio
1998 con cui il municipio di __________ le ha inflitto una multa per aver
formato un deposito abusivo di materiali di scarto;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del mese di agosto
del 1997 il municipio di __________ ha constatato che sul fondo
dell'Immobiliare __________ (part. no. __________ RFD), situato nella zona residenziale
estensiva (R2), era stato abusivamente depositato un notevole quantitativo di
materiali da costruzione dismessi (travi, elementi prefabbricati in cemento
armato, tronchi di grosse dimensioni, parti di nastri trasportatori
arrugginiti).
B. Con risoluzione 26 settembre
1997 il municipio ha ordinato la rimozione del deposito abusivo ed ha intimato "all'__________
e per essa al suo amministratore __________", membro dello stesso
esecutivo, un rapporto di contravvenzione per inosservanza degli art. 21 NAPR e
73 cpv. 1 LALIA, con l'invito a presentare eventuali giustificazioni.
C. Preso atto che non erano
state presentate osservazioni, con decreto 28 maggio 1998 il municipio di
__________ ha inflitto "all'__________ e per essa al suo amministratore
__________" una multa di fr. 750.-- per violazione delle succitate disposizioni
di legge.
Contro la predetta risoluzione l'Immobiliare __________,
rappresentata dal suo amministratore, è insorta davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento. L'insorgente eccepiva la competenza del municipio a
perseguire infrazioni alle norme della LALIA.
D. Con giudizio 25 agosto 1998
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che il deposito
abusivo di materiale configurasse comunque un'infrazione all'art. 21 NAPR, che
vieta la formazione di simili depositi. Poco importerebbe quindi che il
municipio non disponga della competenza a perseguire le infrazioni fondate
sull’art. 73 LALIA.
E. Contro il predetto giudizio
governativo l'Immobiliare __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Anche in questa sede
l'insorgente contesta la competenza del municipio a perseguire infrazioni alle
disposizioni della LALIA.
F. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che si richiama alle
osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 46 LE, le
infrazioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi
comunali sono puniti dal municipio con la multa.
Sono punibili, dispone il capoverso 4 della norma, tutte le
persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per negligenza; le persone
giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte ad
organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio delle loro
mansioni.
Da questa disposizione si evince che sono punibili soltanto
le persone fisiche (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. .46 LE, N 1339).
Le persone giuridiche non sono punibili in quanto tali. In difetto di
un'esplicita disposizione di legge che le dichiari punibili, vale il principio
"societas delinquere non potest". Punibili sono soltanto le persone
fisiche che hanno commesso l’infrazione in qualità di rappresentanti delle
persone giuridiche.
A condizione che vengono coinvolte sin dall'inizio nel procedimento
contravvenzionale, le persone giuridiche possono essere unicamente chiamate a
rispondere in solido per il pagamento delle multe inflitte a chi ha agito in
loro nome e conto.
- Nell'evenienza concreta, il
municipio di __________ ha inflitto all'__________ una multa di fr. 750.-- per
violazione degli art. 21 NAPR e 73 LALIA.
Prevenuta in
contravvenzione e destinataria della multa è una società anonima. Condannata è
quindi una persona giuridica. Già per questo motivo la sanzione non può essere
confermata.
Il fatto che nel dispositivo di condanna figuri anche l'amministratore
unico __________ non porta a diversa conclusione. L'amministratore, stando
all'equivoco tenore del dispositivo, compare infatti soltanto in veste di
rappresentante della società e non in qualità di destinatario del provvedimento
afflittivo. Il dispositivo stabilisce infatti che la multa è inflitta alla
società ricorrente e "per essa" all'amministratore. Non dispone che
la multa è inflitta all'amministratore in qualità di organo della società,
autore responsabile dell'infrazione.
Analogamente, anche il procedimento contravvenzionale non è
stato promosso nei confronti dell'amministratore unico della società, bensì a
carico di quest'ultima. Il rapporto di contravvenzione è stato infatti
notificato all'__________ e per essa all'amministratore __________, che è stato
coinvolto nel procedimento solo in qualità di rappresentante della prevenuta.
Veste, questa, che ha successivamente mantenuto in sede di ricorso al Consiglio
di Stato e che quest'ultimo gli ha riconosciuto con il giudizio impugnato.
- Stando così le cose, il
ricorso va accolto, annullando la multa e la decisione del Consiglio di Stato
che la conferma in flagrante disattenzione del principio di impunibilità delle
persone giuridiche. Resta ovviamente impregiudicata la facoltà del municipio di
riprendere il procedimento ab initio nei confronti dell'amministratore unico,
notificandogli un nuovo rapporto di contravvenzione, che definisca chiaramente
il suo ruolo di prevenuto in quanto organo della società e coinvolga
eventualmente quest’ultima in qualità di garante per il pagamento della multa.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 46 LE; 145 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 25 agosto 1998, no.
3788, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 28 maggio 1998 del
municipio di __________.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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