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Numero d'incarto:
52.1998.253
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00253
Lugano
1° marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 settembre 1998 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 agosto 1998, n. 3766, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 18 settembre
1997 della sezione degli stranieri, con la quale è stata respinta l'istanza
presentata da __________ e i di lei figli __________ e __________, volta ad
ottenere il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera;
viste le risposte:
-
18 settembre 1998 del Consiglio di
Stato
-
22 settembre 1998 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli Stranieri
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
colombiana nata il __________, ha conosciuto __________, cittadino svizzero,
nell'autunno 1996 in __________. Con lui ha instaurato una relazione affettiva
e il 18 luglio 1997 si è quindi trasferita, unitamente ai figli __________, e
__________, a __________.
Con istanza 4 settembre 1997 __________ ha chiesto il
rilascio di un permesso di dimora perché convivente con __________ a
__________, in attesa di contrarre matrimonio con lui.
Analoga autorizzazione per rimanere in Svizzera è stata
chiesta per i figli __________ e __________.
B. Con decisione 18 settembre
1997 la Sezione degli Stranieri, ha respinto le suddette istanze, motivando che
i richiedenti non potevano vantare alcun diritto al rilascio di un permesso di
dimora in Svizzera.
C. Avverso tale decisione dipartimentale,
con ricorso 7 ottobre 1997 __________, i suoi due figli, nonché __________ sono
insorti avanti al Consiglio di Stato.
In quella sede hanno sottolineato di volere quanto prima convolare
a nozze e che per tale motivo __________ si è preso a carico il sostentamento
della convivente e dei due figli di cinque e sette anni. Il matrimonio è stato
però ritardato dalla procedura di divorzio ancora in corso per sciogliere il
vincolo matrimoniale con la precedente moglie __________.
E' pure stata sottolineata la difficile situazione umana di
__________, al quale è stata disconosciuta la paternità della figlia nata in
costanza del primo matrimonio. E' quindi stato evidenziato il positivo influsso
esercitato sulla sua stabilità personale ed emotiva dalla relazione instaurata
con __________.
A dire dei ricorrenti sarebbero sussistiti i motivi
sufficienti per riconoscere un caso di rigore e per ammettere, pur non essendo
stato ancora contratto un matrimonio, il diritto a risiedere in Svizzera per
__________ e i due figli.
Il loro rimpatrio violava in ogni caso il principio della
proporzionalità, visto che non appena pronunciato il divorzio tra __________ e
la prima moglie __________, __________ avrebbe potuto sposare __________ e
ottenere un permesso di dimora.
D. Con risoluzione 25 agosto
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'esecutivo cantonale ha
rilevato che non sussiste alcuna norma né della legislazione interna né
internazionale che conferisca a __________ il diritto di risiedere in Svizzera,
in particolare il legame sentimentale instauratosi tra la straniera ed il
cittadino svizzero, formalmente ancora coniugato, non permette di rilasciare i
postulati permessi, tanto più che per motivi contingenti non sembrerebbe
possibile a breve termine un matrimonio con la straniera.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________, i suoi figli __________ e __________ e __________
insorgono ora avanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento ed il rilascio del postulato permesso.
I ricorrenti si prevalgono del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU. A loro avviso la loro relazone
affettiva, in tutto e per tutto assimilabile ad un concubinato, deve essere
protetta quale relazione familiare o comunque come vita privata. La stessa, in
assenza dell'impedimento dovuto al ritardo nello scioglimento del precedente
vincolo coniugale di __________, sarebbe già sfociata in matrimonio.
Pur non essendo adempiuti i requisiti giuridici della famiglia,
sussisterebbe già una relazione famigliare di fatto, dato che __________
provvede integralmente al fabbisoglio di __________ e dei sui due figli, i
quali si sono perfettamente integrati nel contesto sociale e scolastico
ticinese.
Secondo i ricorrenti il loro personale interesse a risiedere
in Svizzera sarebbe prevalente su qualsiasi altro interesse di natura pubblica
a limitare il numero di stranieri in Svizzera.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata
e facendo riferimento alla giurisprundenza del Tribunale federale sviluppata in
fattispecie analoghe.
Considerato, in
diritto
-
In materia di diritto degli
stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in
merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data
soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere, dell'8 giugno 1998).
-
Giusta l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il
rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce
un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
2.1. La pretesa dei ricorrenti di ottenere il permesso di
risiedere in Svizzera non può essere dedotta da una qualche norma del diritto
federale.
Neppure esiste tra Svizzera e Colombia un trattato che regoli
in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini colombiani, accordo
dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso.
- Un diritto al permesso
postulato non scaturisce neppure dagli art. 8 e 12 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU).
La relazione affettiva che __________ ha instaurato con
__________ non rientra infatti nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU,
perlomeno nella misura in cui tale disposizione - che protegge la vita privata
e famigliare - concede un diritto a un permesso di soggiorno (sul concetto di
vita famigliare DTF 115 I b consid. 2 pag. 4).
Di regola i fidanzati non sono legittimati a prevalersi dell'art.
8 CEDU per ottenere un permesso di dimora.
Possono sussistere eccezioni quando la coppia vive da lungo
tempo effettivamente una solida relazione e qualora vi siano concreti indizi di
un matrimonio imminente (ad esempio quando è già stata avviata la procedura di
pubblicazione; sentenza inedita 20 maggio 1994 in re L.; Wildhaber, Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 all'art. 8 CEDU;
Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo
1993, pag. 559 pag. 328).
Nel caso concreto tale eccezione non è data. La relazione tra
la richiedente colombiana e il cittadino svizzero dura stabilmente, con
residenza comune in Svizzera da poco più di un anno.
Inoltre, benché i ricorrenti dichiarino di avere la ferma
volontà di convolare a nozze al più presto, oggettivamente sussiste ben poca
probabilità che la loro convivenza possa sfociare in un matrimonio in tempi
brevi. In effetti il vincolo matrimoniale di __________ con la precedente
moglie non è ancora stato sciolto e, stando a quanto si rileva dalla
documentazione agli atti, non sembra che possa sciogliersi prossimamente, data
il grado di litigiosità insito nella procedura di divorzio in corso.
Ne discende che il principio del rispetto della vita
familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, non concede un diritto ad un permesso di
dimora per la cittadina colombiana.
L'art. 8 CEDU non regola il diritto degli stranieri di
risiedere in un paese di loro scelta, considerato poi che la ricorrente ed i
figli sono rimasti in Svizzera per poco tempo.
In simili circostanze i ricorrenti nemmeno possono invocare
la garanzia del rispetto della vita privata per opporsi ad un allontanamento
dalla Svizzera.
Nemmeno è possibile invocare l'art. 12 CEDU, che concede auomini
e donne in età adatta il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo
le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. In effetti il rifiuto
del permesso di dimora non impedisce a __________ e __________ di contrarre in
futuro matrimonio, non appena sarà pronunciato il divorzio di quest'ultimo
dalla prima moglie.
- Da quanto esposto deriva
che __________ e i due figli __________ e __________ non dispongono secondo le
leggi in vigore di un diritto ad ottenere il permesso richiesto, cosicché
difetta la competenza di questo Tribunale a decidere il gravame.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8, 12 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, art. 10 lett. a della Legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere,
dell'8 giugno 1998
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 300.-- sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Ia
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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