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Numero d'incarto:
52.1998.258
Data decisione, Autorità:
13.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00258
Lugano
13 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 settembre 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 settembre 1998, no. 3995, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 maggio
1998, con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato per 7 mesi la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 17 settembre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 13 novembre 1995
__________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria F
(motoleggere).
b) Il 4 giugno 1996 la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi e 15 giorni (20
ottobre 1996 - 8 gennaio 1997) per aver circolato con una motoleggera manomessa
ed a velocità eccessiva, segnatamente a 74/69 km/h dove vige il limite di velocità
di 50 km/h.
B. a) Il 24 ottobre 1997 il
ricorrente ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore cat. B.
b) Il 23 novembre 1997, ossia appena un mese dopo aver conseguito
la patente, l'insorgente si è nuovamente reso autore di alcune infrazioni alle
norme sulla circolazione stradale. Alla guida della vettura Ferrari di
proprietà di suo padre il ricorrente circolava nell'abitato di __________ ad
una velocità dichiarata di circa 70/80 km/h ove vige il limite di 50 km/h.
All'uscita di una curva piegante per lui a sinistra perdeva la padronanza del
veicolo il quale sbandava, invadeva la corsia di contromano delimitata dalla
linea di sicurezza e collideva violentemente contro un muro a due riprese. Il
conducente ed il suo passeggero sono usciti illesi dall'incidente, mentre il veicolo
ha riportato ingenti danni.
c) Con risoluzione 17 aprile 1998 la Sezione della
circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.-- oltre a fr. 140.-- per
tassa di giustizia e spese. La decisione, non contestata, è cresciuta in
giudicato.
d) Con scritto 27 aprile 1998 __________ si è rivolto
all'autorità dipartimentale per precisare che l'incidente non era stato causato
dall'eccessiva velocità, bensì dal fatto che egli aveva sottovalutato la
potenza del veicolo, non avendo mai guidato una tale vettura. Ha inoltre
affermato che nel verbale d'interrogatorio davanti alla polizia aveva
confermato di aver circolato a 70/80 km/h unicamente perché messo sotto
pressione dall'agente. In realtà é impossibile in quel tratto di strada
mantenere una tale velocità. La velocità a cui circolava era certamente
inferiore, anche se egli non è in grado di stimarla.
e) Con decisione 14 maggio 1998 la Sezione della circolazione
ha revocato a __________ la licenza di condurre per un periodo di sette mesi.
In sostanza l'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa fosse da
considerare grave e che di conseguenza s'imponeva una misura amministrativa ai
sensi degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
C. a) Il 29 maggio 1998
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
chiedendone la modifica nel senso che venisse pronunciato solo un ammonimento.
Egli ha contestato la velocità addebitatagli e l'applicazione
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, ritenuto che nel giudizio penale è stato applicato
l'art. 90 cifra 1 LCStr. Il ritiro della licenza di condurre sarebbe inoltre
contrario al principio della proporzionalità.
b) Con decisione 2 settembre 1998 il Governo ha confermato la
revoca della licenza di condurre per un periodo di sette mesi. In sostanza
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la misura amministrativa adottata legittima e
giustificata.
D. Contro la decisione del
Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate davanti all'autorità di prima
istanza.
Rimprovera all'autorità dipartimentale di non aver preso in
considerazione le osservazioni da lui formulate nel suo scritto 27 aprile 1998.
Ribadisce inoltre che la velocità da lui dichiarata di 70-80 km/h non è stata
accertata. In siffatte evenienze le dichiarazioni da lui rese non possono avere
valore probatorio, tanto più che sono state corrette e precisate in seguito.
Pertanto la misura dell'eccesso non è determinabile.
Osserva inoltre che nella procedura contravvenzionale
l'infrazione da lui commessa era stata qualificata come semplice ai sensi
dell'art. 90 cifra 1 LCStr. È quindi inammissibile che nell'ambito del
procedimento amministrativo gli stessi fatti vengano ritenuti gravi in virtù
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Il caso avrebbe dovuto essere giudicato in
base all'art. 16 cpv. 2 LCStr, il quale prevede la possibilità del ritiro della
licenza in alternativa al semplice ammonimento. Ritenuto che la causa
dell'incidente risiede nell'inesperienza del neopatentato, la misura più
appropriata da adottare sarebbe stata quella dell'ammonimento.
Contesta infine che la precedente revoca della licenza di
condurre per aver circolato a velocità eccessiva con una motoleggera
costituisca un caso di recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. In casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza
di condurre o la licenza per allievo conducente devono essere revocate, se il
conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16
cpv. 3 lett. a LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della
licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia
essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca
della licenza, ha guidato un veicolo a motore o se la licenza gli deve essere
revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza
dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
-
L'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito
di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su di
un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli
agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che
in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o
poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati
rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza
di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di
fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata
anche in JdT 1996, pag. 698).
Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla base
dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti e
completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ ha dichiarato di aver confermato davanti alla
polizia di aver circolato a 70/80 km/h, unicamente perché messo sotto pressione
dall'agente. In realtà sarebbe invece impossibile in quel tratto di strada
mantenere una tale velocità. La velocità a cui circolava sarebbe quindi stata
certamente inferiore, anche se egli non è in grado di stimarla.
Tale affermazione è pretestuosa. Se egli avesse realmente ritenuto
che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla.
Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non
costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a
dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati,
bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la
legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il
relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre
interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno
ancora seguire.
L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse
avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa. Egli
infatti, dando seguito ad una lettera con la quale l'autorità amministrativa
gli prospettava tale eventualità, aveva scritto quanto segue (cfr. P.S. alla
missiva 27.4.1998 doc. C):
"In caso di ritiro di patente Vi sarei grato se poteste
attendere che mio fratello la riottenga."
L'interessato, che a metà aprile era già perfettamente al
corrente del procedimento amministrativo in atto e delle possibili conseguenze
del medesimo, poteva (e doveva) dunque aggravarsi contro la risoluzione di multa
prolata nei suoi confronti il 17 aprile 1998.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione
di multa, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della
predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di
mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito
penale.
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento ha
carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi
dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in
ambito penale che in ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere
penale, l'autorità deve poter giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art.
6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
- 5.1. Secondo l'insorgente,
considerato che nella procedura contravvenzionale l'infrazione da lui commessa
è stata qualificata come semplice ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr, sarebbe
ora inammissibile che nell'ambito del procedimento amministrativo gli stessi
siano ritenuti gravi in virtù dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Alla
fattispecie sarebbe invece applicabile l'art. 16 cpv. 2 LCStr.
La lamentela è infondata.
Il Tribunale federale (DTF 124 II 478 e 120 Ib 315 consid. 4
b) ha infatti già avuto modo di chiarire che l'autorità amministrativa è legata
alla qualifica giuridica contenuta in un giudizio penale, unicamente se essa
dipende in maniera determinante dalla valutazione dei fatti, che il giudice
penale conosce meglio rispetto all'autorità amministrativa. Ciò non è il caso,
quando anche l'autorità penale decide unicamente sulla base degli atti (cfr. pure
Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III parte, Zurigo
1995, n. 2642 ss.).
Nel caso concreto la decisione penale è stata emessa dalla Sezione
della circolazione sulla base del rapporto di polizia 30 novembre 1997.
Considerato che l'autorità penale ha deciso unicamente sulla base delle
constatazioni operate dagli agenti accertatori, l'autorità amministrativa non è
legata alla qualifica giuridica operata in tale sede. Essa è quindi libera di
riesaminare la fattispecie e di giungere alla conclusione che l'insorgente ha
compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, se ciò è giustificato
dalle circostanze.
Abbondanzialmente si
rileva che se il ricorrente avesse ricorso contro la decisione di multa, la
stessa sarebbe stata annullata da questo Tribunale e rinviata per competenza al
Ministero pubblico, proprio poiché le infrazioni commesse configurano un caso
grave, che impone l'applicazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr e non della prima cifra.
Anche per questo motivo le contestazioni sollevate dal ricorrente sono da considerarsi
infondate.
5.2. I presupposti
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr sono adempiuti, allorquando il conducente di
un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della
circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per
la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.)
Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un
veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere
valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto
piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.).
5.3. Durante l'interrogatorio di polizia __________ ha
ricordato che circolava ad una velocità di ca. 70/80 km/h. All'uscita di una
curva piegante per lui a sinistra ha accelerato, perdendo così la padronanza
del mezzo, che ha sbandato a sinistra. Dopo un primo violento urto contro un
muro, la vettura ha roteato su sé stessa di 360 gradi, andando poi a cozzare
nuovamente contro un muro, per poi arrestarsi al centro della carreggiata.
Le infrazioni commesse hanno certamente creato un pericolo
non indifferente per la sicurezza stradale. Difatti la spettacolare sbandata
descritta nel rapporto di polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere
anche altri veicoli o pedoni. Soltanto per puro caso si è evitato il peggio.
A non averne dubbio egli ha pure agito in modo gravemente negligente.
Sapendo di aver ottenuto da breve tempo la licenza di condurre e di non aver
mai guidato una Ferrari, avrebbe dovuto moderare la velocità ed adoperare
particolare prudenza.
A giusta ragione dunque la Sezione della circolazione ha
preso in considerazione un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16
cpv. 3 lett. a LCStr.
- Secondo l'art. 17 cpv. 1
lett. c LCStr la durata della revoca della licenza di condurre dev'essere di
almeno sei mesi se sono trascorsi meno di due anni dalla scadenza dell'ultima
revoca.
Il ricorrente asserisce
che la precedente revoca della licenza di condurre per aver circolato a velocità
eccessiva con una motoleggera non costituisce un caso di recidiva ai sensi
della norma summenzionata. A torto.
Di principio vi è recidiva anche quando la precedente revoca
e la nuova revoca concernono veicoli di categoria diversa (Bussy/Rusconi, Commentaire
à la LCR, Losanna 1996, n. 2.3 ad art. 17 LCStr, pag. 221). Un'eccezione è
tuttavia prevista quando la prima revoca era limitata al diritto di condurre ciclomotori
(DTF 114 Ib 42 ss.), mentre la seconda concerne il permesso ordinario. Tale
eccezione non può tuttavia trovare applicazione nel caso concreto, in quanto la
precedente revoca della licenza di condurre adottata nei confronti del
ricorrente concerneva la facoltà di condurre motoleggere (categoria F), e non
ciclomotori, e pertanto già si riferiva ad uno dei veicoli a motore enumerati all'art.
3 cpv. 1 OAC.
La prima misura di revoca
della licenza di condurre ha avuto termine l'8 gennaio 1997. Pertanto da questa
data alla sera del 23 novembre 1997 non era trascorso neppure un anno. S'impone
dunque l'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr e la revoca della
licenza di circolazione per almeno sei mesi.
Ritenuta la vicinanza dei
due eventi, dalla quale può essere concluso che il primo provvedimento
amministrativo non ha raggiunto lo scopo educativo - repressivo prefisso e che
il ricorrente non può invocare una necessità professionale a disporre di un'automobile,
la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti istanze
appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in sette
mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della
proporzionalità.
- Stante quanto precede, il
ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c, 90 LCStr, 10 LALCStr;
1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
temine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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