AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.266
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00266
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 settembre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 2 settembre 1998, no. 3991, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 30 aprile 1998, no.
811/1998 a-199347, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di
condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 18 agosto 1978
__________ (1959) ha ottenuto la licenza di condurre i veicoli della categoria
B. In seguito egli è stato oggetto in più occasioni di provvedimenti
amministrativi, segnatamente:
17 dicembre 1984 revoca della
licenza di condurre per la durata di due mesi per aver circolato in stato di
ebrietà;
23 settembre 1986 ammonimento per
aver circolato a 149 km/h dove vige il limite di 120 km/h;
22 ottobre 1987 revoca della
licenza di condurre per un anno e quattro mesi (dal 06.06.87 al 05.10.88), per
aver circolato in stato di ebrietà e senza osservare i segnali. __________ è
pure stato tenuto a seguire una giornata d'insegnamento sulla circolazione
stradale. Con decisione 29 agosto 1988 è stata accolta l'istanza del ricorrente
per essere riammesso alla guida con effetto immediato;
10 gennaio 1989 ammonimento per
aver effettuato un sorpasso oltre la linea di sicurezza;
30 maggio 1990 ammonimento per
aver superato il limite di velocità (73 km/h dove vige il limite di 50 km/h);
16 novembre 1990 revoca della
licenza di condurre per un periodo di due mesi per aver circolato a 153 km/h
dove vige il limite di 120 km/h;
21 maggio 1991 revoca della
licenza di condurre a tempo indeterminato (dal 21 giugno 1991) per aver
superato il limite di velocità;
Il 20
luglio 1992 __________ è stato riammesso alla guida;
3 febbraio 1995 ammonimento
per aver circolato in territorio di __________ a 72 km/h dove vige il limite di
50 km/h;
4 luglio 1996 revoca
della licenza di condurre per una durata di tre mesi (01.11.96-30.11.96) per
aver circolato in territorio di Härkingen a 140 km/h dove vige il limite di 80
km/h;
b) Il 23 ottobre 1997 in territorio di ____________________ è
stato sorpreso mentre circolava a 122 km/h, già dedotto il margine di
tolleranza, laddove vige il limite di 80 km/h.
Con scritto 24 febbraio 1998 la Sezione della circolazione ha
invitato l'interessato a sottoporsi ad una perizia psico-tecnica, al fine di
poter decidere in merito all'adozione di un provvedimento amministrativo.
Sulla base del rapporto 14 marzo 1998 dello psicologo del
traffico lic. psic. __________, con decisione 30 aprile 1998 la Sezione della
circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre a tempo
indeterminato. L'autorità ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato
concesso prima del mese di aprile 1999, subordinando la riammissione alla guida
al superamento di un ulteriore esame psico-tecnico. La risoluzione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva.
C. a) Il 18 maggio 1998
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
chiedendone l'annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che il
periodo di revoca fosse ridotto ad un massimo di quattro mesi.
La perizia sarebbe fondata su pregiudizi verso la sua persona
piuttosto che su considerazioni oggettive e provate. Inoltre l'insorgente ha
contestato gli accertamenti di polizia in merito all'entità dell'eccesso
rimproveratogli, non essendo state ossequiate le prescrizioni del Consiglio
federale relative ai controlli radar.
b) Con decisione 2 settembre 1998 il Governo ha confermato la
revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con le relative clausole
fissate per il riesame del caso. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
la perizia contestata chiara, approfondita e sorretta da motivazioni coerenti.
L'accertamento dell'esatto eccesso di velocità commesso dal ricorrente non sarebbe
inoltre determinante nella fattispecie, essendo tale elemento ininfluente ai
fini della valutazione della sua idoneità alla guida.
D. a) Contro la decisione del
Consiglio di Stato __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste e le motivazioni esposte in precedenza.
Ha inoltre addotto di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali
e si è lamentato in quanto l'Esecutivo cantonale non ha assunto le prove da lui
notificate. Ha poi postulato la concessione al ricorso dell'effetto sospensivo
e di conseguenza la restituzione della licenza di condurre fino alla crescita
in giudicato della decisione definitiva. Ha infine chiesto di essere sentito
oralmente ("interrogatorio delle parti") e l'audizione di non
meglio precisati testi.
E. a) All'accoglimento del
ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione,
riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento delle
rispettive decisioni. La Sezione della circolazione ha prodotto il certificato
di verifica dell'apparecchio radar.
b) Con scritto 30 ottobre 1998 l'insorgente ha addotto che il
documento summenzionato non dimostrerebbe che prima della messa in funzione
dell'apparecchio radar sono stati svolti i controlli di cui alle cifre 4.2.1. e
4.2.2. delle istruzioni dell'DFGP in merito ai controlli della velocità.
F. Con decisione 18 dicembre
1998 il presidente di questo tribunale ha respinto la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo.
G. a) Il 25 novembre 1998 il
ricorrente ha prodotto la perizia 19 novembre 1998 allestita dal dr. med
__________, il quale ha confutato i risultati della perizia del lic. psic. __________.
A suo dire il peritando presenterebbe un carattere ipertimico, ma non soffrirebbe
di alcun disturbo del carattere. Non vi sarebbe pertanto alcun motivo per
ritenere che egli sia inidoneo alla guida di veicoli a motore.
b) Su ordine di questo tribunale è dunque stata allestita una
terza perizia, datata 1. marzo 1999, per mano della dr. __________ __________
psicologa del traffico presso l'istituto di medicina legale di __________,
delle cui risultanze si dirà nel seguito.
Preso conoscenza delle conclusioni di tale referto la Sezione
della circolazione ha chiesto la conferma della decisione impugnata, mentre il
ricorrente non ha formulato osservazioni al riguardo.
in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle
istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del
ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
- Il gravame può essere evaso
sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti peritali
esperiti da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm). Si rinuncia invece ad
assumere le ulteriori prove notificate dal ricorrente, poiché non porterebbero
alla conoscenza di alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio.
In tale ambito giova osservare che né la legislazione
cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita
oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le sue ragioni per
iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, Bellizona/Cadenazzo 1998, no. 141 e 146).
Ne discende che anche il procedere del Governo è immune da
rimproveri sotto questo punto di vista, avendo esso motivato a sufficienza il
suo rifiuto ad assumere le prove offerte (cfr. decisione 2 settembre 1998, consid.
4).
- A norma dei combinati art.
16 cpv. 1 1. periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere
revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà
garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. Giusta l'art.
17 cpv. 1bis LCStr la licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato se
il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore per motivi
caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno
un anno.
La revoca a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa
in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a
pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40).
Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad
analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono
negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano
elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato
(cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente
comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti.
In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a
norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152).
- Secondo il ricorrente i
risultati della perizia psico-tecnica sarebbero stati distorti da preconcetti
verso la sua persona e pertanto il referto non si fonderebbe su considerazioni
oggettive e provate. A torto.
4.1. __________, laureato in psicologia, è stato designato
dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti.
L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed
in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie
recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non
sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.
4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la
perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ appare a questo tribunale
attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre le conclusioni a cui è giunto il
perito sono pure state confermate dalla dr. __________, la quale ha confermato
che __________ è negligente nel seguire le regole delle circolazione stradale.
A suo dire egli non è in chiaro sulla portata dei reati da lui commessi e dimostra
un'elevata tendenza a giustificare con fattori esterni i sorpassi di velocità
commessi. La spontaneità e la flessibilità, che contraddistinguono il suo
carattere, gli creano d'altro canto problemi nell'osservanza delle - rigide -
regole della circolazione. La perita ha dunque concluso che al momento attuale
è da negare l'idoneità alla guida del peritando, in quanto è da presupporre che
con elevata probabilità egli commetterà ulteriori gravi superamenti della
velocità consentita. Essa ha infine proposto di restituire a __________ la
licenza di condurre solo dopo che egli si sarà sottoposto a sedute di
psicoterapia, durante le quali venga discussa la sua particolare problematica
nell'osservare le norme del traffico.
Questo tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui sono
giunti il lic. psic. __________ e la dr. __________ sono convincenti, credibili
e basate su elementi di fatto concreti.
4.3. I precedenti del ricorrente portano questo tribunale
all'ulteriore convinzione dell'affidabilità delle due perizie summenzionate.
Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che
suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto
dei suoi trascorsi.
In concreto, è incontestato che in passato l'insorgente si è
reso autore di numerose e significative violazioni alle norme sulla circolazione
stradale e che a più riprese è stato oggetto di provvedimenti amministrativi, senza
tuttavia mai mostrare di voler troncare con il passato e rinsavire.
Il ritmo serrato delle infrazioni commesse dall'insorgente
sfociate in un provvedimento amministrativo comprova l'esistenza di un problema
caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei confronti del
ricorrente non hanno contribuito a risolvere.
4.4. Da quanto esposto discende che il referto dello
psicologo del traffico __________ è chiaro e sorretto da una motivazione
coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale
d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni
menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr,
giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale,
sono dunque adempiute.
- __________ contesta gli
accertamenti di polizia in merito all'entità dell'eccesso rimproveratogli, in
quanto non sarebbero state ossequiate le prescrizioni del DFGP in merito ai
controlli di velocità per mezzo di apparecchi radar (cfr. cifra 4.2.1 e 4.2.2
delle istruzioni del 1. febbraio 1995). La contestazione è infondata e smentita
dalle prove presenti agli atti.
La questione a sapere se il rilevamento dell'infrazione è avvenuto
in ossequio alla direttive del DFPG è irrilevante nella fattispecie. Il
ricorrente ha ammesso che al momento dell'accertamento stava circolando a 100
km/h, ossia a ben 20 km/h oltre il limite vigente (cfr. pag. 2 perizia 1. marzo
1999 dr__________, pag. 2, e perizia 14 marzo 1998 lic. psic. __________, pag. 2).
Egli ha quindi commesso l'infrazione contestatagli, elemento che è atto a dare
inizio al presente procedimento. Essendo in seguito stato constatato per mezzo
delle perizie psicotecniche che sono adempiuti i presupposti per una revoca di
sicurezza, questo tribunale deve ritenere corrette le conclusioni ha cui è
giunto il Governo, secondo cui il ricorrente è da ritenersi non idoneo alla
guida anche in presenza di un eccesso di velocità di "soli" 20 km/h,
e ciò indipendentemente dal fatto se sono state o meno rispettate le direttive
del DFGP.
- Il ricorrente ha dichiarato
che necessita della licenza di condurre per fini professionali e che pertanto
si giustificherebbe una riduzione del periodo di revoca. A torto.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere
esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2
OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una
revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art.
33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo,
1982, pag. 195).
- Visto quanto precede, il
ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1. periodo, 17, 23 LCStr; 10 LALCStr; 9 e
33 OAC, 253 CPC, 3, 18 cpv. 1, 19 cpv. 2, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- e le spese di fr. 724.70 sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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