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Numero d'incarto:
52.1998.290
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00290
Lugano
25 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sull’istanza di revisione 15 ottobre 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la sentenza 6 ottobre 1998 con cui il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto il ricorso presentato dall’istante avverso la decisione
8 ottobre 1997, no. __________, del Consiglio di Stato che conferma la
licenza edilizia 31 luglio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la costruzione di una tettoia per due auto sulla part. no.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
28 ottobre 1998
del Consiglio di Stato;
-
13 novembre 1998
di __________ e __________;
-
13 novembre 1998
del municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 giugno 1997 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul fondo di
proprietà dei figli minorenni __________ e __________ (part. n. __________ RFD)
una tettoia di m 5 x 5, confinante verso N con il fondo del ricorrente
__________ (part. n. __________ RFD), verso S con due box prefabbricati e verso
E con la part. no. __________ RFD, sulla quale sorge la sua casa d'abitazione.
Alla domanda si è opposto il vicino qui istante in revisione,
sollevando obiezioni che ha poi ripreso e sviluppato in corso di causa.
B. Con decisione 31 luglio 1997
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione
inoltrata da __________.
C. Con giudizio 8 ottobre 1997
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che:
-
il fatto
che la domanda di costruzione fosse firmata dal padre dei proprietari del fondo
dedotto in edificazione non ostasse al rilascio della licenza;
-
che la
costruzione, posta al servizio della casa d'abitazione del resistente, fosse di
natura accessoria, potesse sorgere a confine e non eccedesse i bisogni attuali
e prevedibili dell'edificio principale;
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
In questa sede l’insorgente aveva fra l’altro sostenuto che
le costruzioni accessorie esistenti sul fondo avrebbero superato ampiamente i
bisogni oggettivi dell'abitazione del resistente.
La casa d'abitazione, ha in particolare allegato, disporrebbe
già di quattro autorimesse. Oltre ai due box prefabbricati, posati sulla part.
no. __________ RFD, potrebbe in effetti far capo all'autorimessa doppia,
costruita nel 1968 sul lato N e trasformata abusivamente in cantina per la
vinificazione.
E. Con giudizio 6 ottobre 1998
il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l’impugnativa.
Disattese le censure d’ordine e quelle riferite
all’applicazione dei parametri edificatori fissati dalle NAPR sollevate dal
ricorrente, questo tribunale ha in particolare ritenuto che la costruzione avversata
rimanesse accessoria:
“anche
se si tiene conto dell'autorimessa doppia che sorge sul lato N del fondo del resistente
e dei due box prefabbricati ai quali verrebbe ad affiancarsi. L'istruttoria
esperita ha in effetti permesso di accertare che l'edificio principale,
suddiviso in due appartamenti, è privo di cantine e di solai. Ha inoltre
permesso di stabilire che i box prefabbricati non sono stati autorizzati come
autorimesse, ma come deposito per il vino. Se si prescinde dalla trasformazione
abusiva dell'autorimessa doppia che sorge sul lato N del fondo del resistente,
la casa d'abitazione di quest'ultimo con la controversa tettoia verrebbe quindi
a disporre di 4 posti coperti per auto. Considerate le dimensioni e la SUL
dell'edificio principale (217,59 mq), la dotazione di autorimesse appare certamente
generosa. Essa non è tuttavia ancora tale da risultare sproporzionata per rapporto
alle esigenze oggettive di due appartamenti e da giustificare pertanto il
disconoscimento della natura accessoria dell’opera in contestazione”.
F. Con istanza 15 ottobre 1998
__________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il
succitato giudizio in quanto fondato su fatti manifestamente contrari alle
risultanze degli accertamenti esperiti. Contrariamente a quanto ritenuto da
questo tribunale, l’istruttoria esperita avrebbe in effetti permesso di
accertare che i box prefabbricati realizzati sul fondo vicino (part. n.
__________ RFD) sono stati autorizzati come autorimessa doppia e non come
deposito per il vino.
G. Il Consiglio di Stato, il
municipio di __________ ed il beneficiario della controversa licenza edilizia
si sono rimessi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Giusta l’art. 35 lett. b PAmm,
contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità non ha
apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti.
L’istanza deve in questo caso essere proposta all’autorità
che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall’intimazione della
decisione da rivedere (art. 36 PAmm).
Possono giustificare la revisione secondo l'art.. 35 lett. b PAmm
soltanto fatti che emergono dal complesso dell’incarto. Tali fatti devono
inoltre essere rilevanti, ovvero suscettibili di modificare la conclusione alla
quale è pervenuta l'autorità che ha adottato la decisione dedotta in revisione
(DTF 100 Ia 34; RDAT 1984 N. 20). Il mancato apprezzamento deve infine essere
la conseguenza di una svista, ovvero di una disattenzione involontaria. La
revisione non è data per correggere un apprezzamento erroneo delle risultanze
processuali (RDAT 199 II N. 17; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 35 N. 2).
-
La domanda di revisione in
esame, inoltrata 5 giorni dopo l’intimazione della sentenza con cui questo
tribunale aveva respinto l’impugnativa presentata dall’istante è senz’altro ricevibile
in ordine.
-
L’istanza va accolta
siccome fondata.
Questo tribunale è in effetti incorso in un involontario
errore ritenendo che l’istruttoria esperita avesse permesso di accertare che i
due box prefabbricati esistenti sulla part. n. __________ RFD non fossero stati
autorizzati come autorimesse, ma come depositi per il vino, per cui la casa
d’abitazione del resistente con la costruzione della tettoia avrebbe per finire
disposto di 4 posti coperti per auto.
In realtà, una postilla del verbale di sopralluogo stabiliva
esattamente l’opposto, ovvero che la costruzione esistente sulla part. n.
__________ RFD era stata autorizzata nel 1994 come autorimessa doppia.
Il fatto su cui l’istante ha fondato la domanda di revisione
è sicuramente rilevante, poiché incide in misura decisiva sulla qualifica della
costruzione in discussione. Si tratta pertanto di una circostanza suscettibile
di sovvertire l’esito dell’impugnativa.
L’errore in cui è incorso il Tribunale cantonale amministrativo
è inoltre riconducibile ad un’evidente disattenzione.
- Stando così le cose, la
sentenza dedotta in revisione va annullata, ripristinando la causa nello stato
in cui si trovava prima che venisse adottata.
Il ricorso 20 ottobre 1997 inoltrato da __________ verrà
evaso con separato giudizio.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Lo Stato rifonderà all’istante un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm
dichiara e pronuncia:
- L’istanza è accolta.
§. di conseguenza:
1.1. la sentenza 6 ottobre 1998, n.
52.97.303 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata.
1.2. il ricorso 20 ottobre 1997
inoltrato da __________ verrà evaso con separato giudizio.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all’istante fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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