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Numero d'incarto:
52.1998.309
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00309
Lugano
1 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 novembre 1998 del
contro
la
decisione 13 ottobre 1998, no. 4697, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente l'impugnativa inoltrata da __________ e __________ contro la
decisione 5 agosto 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di
avviare una procedura di rilascio del permesso di costruzione per la
trasformazione di un posteggio pubblico;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del mese di
febbraio del 1998 il municipio di __________ ha rimosso per motivi di sicurezza
i platani secolari che adombravano il posteggio pubblico situato in piazza
__________, di fronte all'entrata principale del __________. Estirpate le
ceppaie, il sedime è stato sistemato in modo da aumentare da 53 a 93 il numero
dei posteggi esistenti. All’entrata sono state posate delle barriere, si è
proceduto all’asfaltatura del sedime, è stata istallata una cassa automatica e
verso la strada è stata posata una nuova illuminazione ed una siepe.
Parallelamente, il
municipio ha avviato una procedura di variante del PR volta a creare le basi pianificatorie
necessarie alla costruzione di un autosilo di 260 posti su quel sedime,
sopprimendo il posteggio all'aperto esistente sul lato E del __________.
B. Con scritto 19 giugno 1998
__________, consigliere comunale residente al n. __________ di __________, in
uno stabile situato a meno di 100 m in linea d’aria dal posteggio, è insorto davanti
all'autorità comunale per denunciare il mancato esperimento della procedura di
rilascio del permesso di costruzione per la sistemazione del posteggio.
Il 5 agosto 1998 il municipio di __________ ha comunicato al
reclamante di non aver ritenuto necessario promuovere una simile procedura,
poiché l'intervento era di natura provvisoria. La comunicazione non indicava né
mezzi, né termini di ricorso.
C. Con ricorso 8 settembre 1998
__________ e __________ si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo fra l'altro che venisse fatto ordine al municipio di __________ di
avviare la procedura di rilascio del permesso per gli interventi attuati in
D. Con giudizio 13 ottobre 1998
il Governo ha parzialmente accolto l'impugnativa, ingiungendo al municipio di
promuovere la procedura suddetta.
Ammessa la tempestività del ricorso, il Consiglio di Stato ha
anzitutto ritenuto che la sistemazione attuata soggiacesse all’obbligo del
permesso di costruzione. Ha poi escluso che potesse essere considerata di
natura provvisoria. Lo confermerebbero i materiali impiegati ed i lunghi tempi
necessari alla realizzazione dell'autosilo.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la tardività dell'impugnativa inoltrata da
__________ e __________ in prima istanza, l'insorgente rimprovera anzitutto al
Consiglio di Stato di aver statuito ultra petita pronunciandosi sugli
interventi eseguiti sui mappali __________ e __________ RFD, allorché il
ricorso sollecitava l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in
sanatoria soltanto per il secondo mappale.
Nel merito, l'insorgente nega poi che le modifiche apportate
al posteggio preesistente costituiscano una trasformazione rilevante soggetta a
permesso di costruzione. A suo avviso si tratterebbe di una semplice
ristrutturazione provvisoria, destinata a lasciare il posto all'autosilo una
volta completate le procedure di variante del PR e di rilascio della licenza
necessaria.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che con giudizio 1º dicembre 1998 ha nel
frattempo respinto un'istanza di revisione inoltratagli dal comune di
__________.
Ad identica conclusione pervengono __________ e __________
con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del
comune ricorrente, direttamente toccato dal provvedimento, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Contro le decisioni
rese dal municipio in base alla LE è dato ricorso al Consiglio di Stato (art.
21 LE). Il ricorso va insinuato nel termine di 15 giorni dall'intimazione e, in
assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata (art. 46 PAmm;
208 LOC).
Ogni decisione, dispone l'art. 26 PAmm, deve essere motivata
e munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
La mancata, inesatta o incompleta indicazione dei rimedi
giuridici non deve arrecare pregiudizio alle parti. Il ricorrente può prevalersi
del difetto nei limiti del principio della buona fede. Può quindi insorgere
anche dopo la scadenza del termine di ricorso se il ritardo non è imputabile a
sua negligenza (DTF 117 Ia 298 seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 26 PAmm, N. 5).
La prova dell'avvenuta intimazione incombe all'autorità decidente.
Al fine di assicurarla le decisioni vengono di regola notificate mediante invio
raccomandato.
2.2. Nell'evenienza concreta, l’insorgente eccepisce la tardività
dell'impugnativa inoltrata dai qui resistenti al Consiglio di Stato contro la
risoluzione 5 agosto 1998 con cui il municipio si è rifiutato di sottoporre
l'intervento di sistemazione del posteggio di __________ alla procedura di
rilascio del permesso di costruzione.
L'eccezione va respinta senza che occorra far capo ai
principi che regolano la notifica difettosa o carente degli atti amministrativi,
richiamati dal giudizio governativo impugnato.
Il municipio di __________ non ha in effetti dimostrato di
aver intimato la decisione al qui resistente __________ prima del 25 agosto
1998, data oltre la quale il ricorso da questi inoltrato il 9 settembre al
Consiglio di Stato risulterebbe comunque tempestivo. La decisione non è infatti
stata notificata per raccomandata, ma mediante lettera semplice (posta A). Non
è quindi possibile stabilire quando sia stata effettivamente intimata al
ricorrente.
D’altro canto il municipio non ha nemmeno reso verosimile che
la qui resistente __________, madre del liteconsorte, abbia preso conoscenza
del provvedimento censurato prima di tale data. Il ricorso al Consiglio di
Stato era quindi tempestivo anche nella misura in cui é stato inoltrato da
questa ricorrente.
- Parimenti da respingere,
siccome prive di fondamento e frutto di un incomprensibile bizantinismo, sono
le eccezioni che il ricorrente solleva con riferimento all'erronea indicazione
del mappale oggetto dell'intervento censurato.
La contestazione si estende infatti all'intera opera.
L’oggetto della lite è stato peraltro chiaramente identificato dal municipio
sin dall'inizio della procedura ricorsuale.
- 4.1. Giusta l'art. 22 cpv.1
LPT edifici e impianti possono essere costruiti o trasformati solo con il
permesso dell'autorità.
La licenza edilizia è in particolare necessaria per la
costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere,
nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1
cpv. 2 LE).
L'art. 4 RLE precisa in modo esemplificativo gli interventi
soggetti all'obbligo del permesso di costruzione.
Secondo l'art. 1 cpv. 3 LE, la licenza edilizia non è
necessaria per opere disciplinate da altre leggi (lett. a) o dal diritto
federale (lett. c), nonché per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e
costruzioni provvisorie (lett. b), ossia le costruzioni destinate a soddisfare
un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di
cantiere per il deposito di materiali ed attrezzi, le tende da circo e per
manifestazioni (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE).
Per stabilire se si tratta di una costruzione provvisoria o
mobiliare esente da permesso, bisogna in primo luogo tener conto dell'elemento
oggettivo, cioè della natura della costruzione, dei materiali impiegati e del
suo scopo. Oltre a questo aspetto, va considerato l'elemento soggettivo, ossia
l'intenzione di incorporarla durevolmente nel terreno o di lasciarvela
stabilmente (cfr. Scolari, Commentario, ad art.1 LE, N. 660 seg. e rimandi).
Per essere considerate provvisorie le costruzioni devono presentare
caratteristiche di precarietà che le rendono inidonee ad un'utilizzazione duratura
(Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, § 155 N 8; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren,
Zürcher Schriften zum Verfahrungsrecht, N 180 e nota 27 a piè di pagina).
4.2. Nell'evenienza concreta, la sistemazione del posteggio
di __________ attuata dal municipio di __________ soggiace chiaramente
all'obbligo del permesso di costruzione. Si tratta in effetti di una
trasformazione rilevante del posteggio preesistente, che ha comportato il
raddoppio della capienza, l'asfaltatura di estese superfici, la messa in opera
di una siepe di recinzione e di un impianto di illuminazione, nonché la posa di
barriere di controllo. Il costo dell’intervento è valutabile in diverse
centinaia di migliaia di franchi. Sicuramente supera di gran lunga la cifra di
165’000.- fr. indicata dal ricorrente.
Dal profilo oggettivo, non v’è dubbio che l’intervento doveva
essere preventivamente sottoposto alle verifiche previste nell’ambito della
procedura di rilascio del permesso di costruzione.
A torto pretende l'insorgente di assimilare l'intervento ad
una costruzione provvisoria esente da permesso giusta l'art. 1 cpv. 3 LE e 3
cpv. 1 lett. i RLE.
L'opera realizzata non presenta connotazioni di precarietà.
E' stata realizzata con i materiali tipici di questo genere di costruzioni ed è
atta a resistere nel tempo, assicurando un'utilizzazione duratura del
posteggio.
E' senz'altro possibile che negli intendimenti dell'autorità
comunale sia destinata a lasciare il posto ad un autosilo. Tale prospettiva non
è tuttavia di imminente realizzazione, poiché fanno ancora difetto le
necessarie basi pianificatorie, notoriamente lente a concretizzarsi.
- Stando così le cose, il
ricorso va senz'altro respinto, confermando seppur per motivi parzialmente
diversi la decisione governativa impugnata.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 LPT; 1 LE; 3, 4, RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di Lugano
rifonderà fr. 1'500.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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