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Numero d'incarto:
52.1998.355
Data decisione, Autorità:
05.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00355
Lugano
5 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 luglio 1997 di
contro
la
decisione 25 giugno 1997, no. 3129, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente i ricorsi inoltrati dalla comunione ereditaria fu __________,
__________ ed __________ avverso la licenza edilizia 23 dicembre 1996
rilasciata dal municipio di __________ agli insorgenti per cambiare
parzialmente la destinazione di uno stabile situato in località __________
(part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
30 luglio 1997 del Dipartimento del
territorio;
-
31 luglio 1997 del municipio di
__________;
-
05 agosto 1997 del Consiglio di
Stato;
-
27 agosto 1997 di __________;
-
01 settembre 1997 di __________;
richiamata la sentenza 2 dicembre 1998 del Tribunale
federale;
sentite le parti in data 2 marzo 1999;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il 23 dicembre 1996 il
municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________ ed __________
una licenza edilizia per cambiare la destinazione di uno stabile a destinazione
amministrativo-commerciale situato in località __________ (part. no. __________
RFD), insediandovi fra l’altro un locale notturno;
che il 25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha annullato il
provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da numerosi
vicini, che contestavano l'insediamento dal profilo della sua conformità con la
funzione assegnata dal vigente PR alla zona di utilizzazione in cui è ubicato;
che con sentenza 15 settembre 1997 il Tribunale cantonale
amministrativo ha ripristinato la controversa licenza, accogliendo il ricorso
interposto dai fratelli __________ contro il giudizio con cui il Consiglio di
Stato l'aveva annullata;
che questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il locale
notturno non si ponesse in contrasto con la funzione assegnata dal PR alla zona
di utilizzazione;
che gli opponenti si sono aggravati contro questo giudizio davanti
al Tribunale Federale con un ricorso di diritto pubblico ed uno di diritto
amministrativo: il primo volto a contestare la conformità di zona, il secondo
inteso invece a censurare il rispetto delle disposizioni della LPAmb;
che con sentenza 2 dicembre 1998 il Tribunale Federale ha respinto
il ricorso di diritto pubblico ed accolto quello di diritto amministrativo,
rinviando la causa a questo tribunale per nuovo giudizio previa completazione
degli accertamenti necessari per valutare le immissioni foniche e definire, se
del caso, i provvedimenti atti a limitarle e a proteggere i vicini contro i
rumori dannosi o molesti;
che giusta l'art. 65 PAmm il Tribunale cantonale
amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza
inferiore segnatamente in casi in cui questa ha accertato la fattispecie in
modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va
accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché - assunte le prove
necessarie per pronunciarsi con cognizione di causa sulla conformità
dell'insediamento previsto con le disposizioni della LPAmb e dell'OIF,
statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dagli opponenti contro la licenza
edilizia rilasciata dal municipio di __________ a __________ ed __________;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 Pamm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto come ai
considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione
25 giugno 1997 del Consiglio di Stato (no. 3129) é annullata,
1.2 gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione
dell'istruttoria.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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