AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.362
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00362
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 dicembre 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 novembre 1998, no. 5458, del Consiglio di Stato che ha respinto
il gravame del ricorrente avverso la risoluzione 24 settembre 1998, no. 1956,
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo
indeterminato;
visti:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19 giugno 1985 __________
ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.
B. a) Con decisione 29 gennaio
1991 gli è stata ritirata le licenza di condurre veicoli a motore per una
durata di tre mesi, per aver circolato sotto l'influsso di eroina ed aver
omesso di concedere la precedenza ad un veicolo prioritario.
b) Il 23 ottobre 1991 le competenti autorità ticinesi gli
hanno nuovamente ritirato la licenza di condurre per una durata di nove mesi
per aver circolato in stato di ebrietà.
c) Il 24 febbraio 1995 il ricorrente è stato oggetto di un
ammonimento, per aver superato il limite di velocità prescritto.
C. Il 25 giugno 1998
l'insorgente è stato fermato dalla polizia di __________ e trovato in possesso
di 1,2 g di cocaina.
D. a) Con lettera 14 luglio
1998 la Sezione della circolazione ha comunicato a __________ che, considerati
i fatti summenzionati, erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti
con la revoca della licenza di condurre.
b) Il 17 luglio 1997 il ricorrente ha contestato di essere
tossicodipendente ed ha affermato di aver acquistato la droga in un momento di
debolezza e poiché colto alla sprovvista dall'offerta ricevuta.
c) Il 24 luglio 1998 la Sezione della circolazione ha
ordinato all'insorgente di sottoporsi entro 10 giorni all'analisi tossicologica
del capello e dell'urina.
d) Il 4 settembre 1998 l'autorità dipartimentale si è
nuovamente rivolta al ricorrente, in quanto egli non si era ancora sottoposto
ai controlli ordinatigli. La Sezione della circolazione gli ha dunque assegnato
un ulteriore improrogabile termine di tre giorni per sottoporsi agli esami
indicati. Egli è pure stato avvertito che in caso di non ottemperanza, si
sarebbe proceduto alla revoca cautelativa della licenza di condurre.
e) Con decisione 24 settembre 1998 la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo ed a
tempo indeterminato, considerati gli indizi di una presunta dipendenza dal
consumo di sostanze stupefacenti e tenuto conto che egli non si era sottoposto
alle analisi richieste. Il riesame della situazione è stato subordinato alla
presentazione di un certificato medico che attestasse, sulla base di controlli
settimanali dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze
stupefacenti per un periodo minimo di tre mesi. È pure stato negato l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
E. a) Contro la predetta
risoluzione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo
Egli ha posto in evidenza l'assenza di indizi sulla sua
presunta tossicodipendenza, ed ha asserito di non essersi sottoposto agli esami
richiesti a causa di malintesi sorti con le autorità. Il fatto non sarebbe
certamente da ricondurre alla sua cattiva volontà. Ha inoltre fatto valere la
sua necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
b) Con decisione 3 novembre 1998 la Presidente del Consiglio
di Stato ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo.
c) Con risoluzione 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, ritenendo la misura amministrativa adottata legittima e
giustificata.
F. Contro la predetta decisione
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento.
Asserisce di non aver mai avuto a che fare con questioni di
droga e che nel caso concreto non vi è né la prova né il sospetto di una sua
dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Non sono pertanto adempiuti
gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo preventivo.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in
quanto il Consiglio di Stato non ha accertato né che il ricorrente è un consumatore
regolare di sostanze stupefacenti, né che tale consumo pregiudica la sua
idoneità alla guida. Senza aver accertato tali elementi l'autorità
dipartimentale non poteva adottare la misura amministrativa in questione.
A comprova della sua disponibilità a sottoporsi agli esami
ordinati, l'insorgente ha prodotto i risultati di un esame tossicologico delle
urine, che ha dato esito negativo.
Contesta inoltre la necessità di un controllo settimanale
delle urine; un esame quindicinale sarebbe più proporzionato.
Asserisce infine di necessitare della licenza di condurre per
scopi professionali.
G. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
H. Con scritto 25 gennaio 1999
il patrocinatore del ricorrente ha prodotto una dichiarazione
dell'amministratore delle società, in cui opera l'insorgente, secondo cui quest'ultimo
necessita della licenza di condurre per motivi professionali. La sua revoca provocherebbe
un ingente danno finanziario alle società.
Considerato, in
diritto
- 1.1 La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle
istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate
sotto questi profili.
- 2.1. La licenza di condurre
può essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il richiedente non è
dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire
l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i
permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute (art. 16
cpv. 1 1. frase LCStr).
Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la
circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non
è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il
vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30
cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo
preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35
cpv. 3 OAC).
2.2. Nella fattispecie la decisione di revoca impugnata dal
ricorrente è stata adottata, poiché quest'ultimo non ha dato seguito all'ordine
impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi ad un breve periodo
di intenso controllo medico atto a stabilire la sua totale astinenza dalla
dipendenza da sostanze stupefacenti.
Questa misura amministrativa rappresenta un provvedimento di
sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non
saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2.
lett. e con riferimenti ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal
comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla
guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti i sospettati motivi
d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter
quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico,
nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaff-hauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid.
3a).
- Nel caso in rassegna, il
provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare
del tutto giustificato dalle circostanze.
3.1. Già in passato __________ ha avuto problemi di droga.
Nel 1990-1991 è infatti stato oggetto di una misura di revoca della licenza di
condurre della durata di tre mesi per aver circolato sotto l'influsso di
eroina. La riammissione è stata subordinata all'effettuazione di controlli
bimensili ed alla presentazione di un certificato medico attestante l'avvenuta
astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
3.2. Il 25 giugno 1998 il ricorrente è stato trovato in
possesso di 1,2 g di cocaina. Questo fatto, unitamente al summenzionato
precedente, hanno giustamente indotto la Sezione della circolazione a
sospettare una dipendenza dal consumo di stupefacenti. Pertanto a giusta
ragione l'autorità dipartimentale ha ordinato all'insorgente di sottoporsi
all'analisi tossicologica del capello e dell'urina. Egli non ha tuttavia ottemperato
all'ordine ricevuto. Neppure dopo che la Sezione delle circolazione gli ha assegnato
un ulteriore improrogabile termine di tre giorni per sottoporsi agli esami indicati,
egli ha dato seguito a quanto richiestogli.
L'insorgente si è sottoposto volontariamente ad un esame
delle urine che ha dato esito negativo. Un solo esame non è tuttavia atto ad
accertare la sua totale astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Nel suo gravame al Consiglio di Stato egli ha affermato di
essersi messo in contatto telefonicamente con l'autorità preposta e di aver
spiegato di essere assente per vacanze in quel periodo. In seguito avrebbe atteso
di essere nuovamente contattato dalla Sezione della circolazione. La decisione
dipartimentale sarebbe dunque giunta come un fulmine a ciel sereno.
Le giustificazioni addotte dal ricorrente appaiono
pretestuose. Il tenore della lettera 4 settembre 1998 della Sezione della
circolazione non lascia adito a dubbi. L'autorità dipartimentale aveva avvisato
chiaramente che l'ulteriore termine di tre giorni concessogli per sottoporsi
alle analisi in questione era "improrogabile". Egli era pure
stato avvertito che in caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto alla
revoca cautelativa della licenza di condurre. Non vi era dunque alcun motivo
per ritenere che l'autorità competente si sarebbe nuovamente messa in contatto
con lui. Agli atti non vi è neppure traccia (nota telefonica) dell'asserita
telefonata fatta dal ricorrente alla Sezione della circolazione per spiegare il
motivo della sua assenza.
Alla luce di queste considerazioni, il rifiuto del ricorrente
a sottoporsi agli esami ordinatigli lascia sorgere il fondato sospetto che il
suo comportamento sia solo un espediente per celare la sua dipendenza dal
consumo di sostanze stupefacenti. Pertanto agli atti vi sono sufficienti motivi
per ritenere fondato il sospetto che l'insorgente è dedito al consumo di stupefacenti.
La Sezione della circolazione ha dunque agito correttamente
nel disporre il ritiro della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo.
3.3. L'insorgente si lamenta poiché il provvedimento
amministrativo ha durata indeterminata. La doglianza è infondata.
Come ha giustamente osservato il ricorrente, la revoca a
titolo preventivo della licenza di sicurezza si giustifica solo per la durata
delle indagini (art. 35 cpv. 3 OAC). Tale misura rappresenta una revoca
provvisoria a scopo di sicurezza, illimitata nel tempo e valevole fino a quando
l'autorità prende una decisione definitiva (Schaffhauser, op. cit., n. 1996).
Come si è detto (cfr. cifra 3.2.) nella fattispecie esiste il
fondato sospetto che il ricorrente non sia idoneo alla guida a causa del
consumo di sostanze stupefacenti. Pertanto fintanto che non sarà stabilito se
ciò corrisponde al vero, ossia fintanto che l'insorgente non si sottoporrà agli
esami indicatigli, l'autorità non potrà prendere una decisione definitiva in
merito. È dunque soltanto colpa del ricorrente se non possono essere esperite
le necessarie indagini, e di conseguenza se la Sezione della circolazione non
può prendere una decisione definitiva.
Si osserva infine che nella sentenza 23 ottobre 1998
richiamata dal ricorrente (doc. C e D), il Tribunale federale si era chinato su
una fattispecie diversa dalla presente. Allora si trattava di esaminare una
decisione definitiva di revoca, nella presente fattispecie ci si trova di
fronte ad una misura provvisionale. Nel caso menzionato dall'insorgente il
Tribunale federale aveva dunque annullato la decisione impugnata, in quanto non
era stata accertata la dipendenza del conducente dal consumo di droga. La
massima autorità giudiziaria svizzera ha però precisato che la misura di revoca
restava valevole fintanto che fossero state esperite le necessarie indagini e
presa una decisione definitiva. La sentenza richiamata dal ricorrente non fa
dunque che confermare la correttezza del provvedimento ordinato dalla Sezione
della circolazione.
3.4. La misura amministrativa ordinata appare inoltre
giustificata anche laddove subordina la riammissione alla guida alla presentazione
di un certificato medico che attesti, sulla base di controlli settimanali
dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti per un
periodo minimo di tre mesi.
A detta del ricorrente la misura sarebbe sproporzionata, in
quanto dei controlli quindicinali sarebbero sufficienti a provare la sua
astinenza dal consumo di droghe. A torto.
Rispetto ad altri stupefacenti la cocaina ha un tempo di
ritenzione nell'urina relativamente breve tra 2 e 4 giorni (cfr. LA, Laboratorio
analisi speciali chimico-cliniche, pag. 163). Pertanto solo con un controllo
almeno settimanale è possibile stabilire se il ricorrente fa uso di cocaina.
Un controllo intenso sull'arco di tre mesi appare dunque adeguatamente
ragguagliato alle necessità di accertamento.
3.5. Alla luce di queste considerazioni, questo Tribunale
giunge alla conclusione che la misura amministrativa adottata dalla Sezione
della circolazione è pienamente giustificata. Il pericolo per la sicurezza
della circolazione costituito da un conducente che si presume dedito al consumo
di tali sostanze esige che le autorità intervengano tempestivamente con
provvedimenti urgenti a tutela provvisoria degli interessi giuridici minacciati
durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti.
-
Il ricorrente non si può
appellare all'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per
motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito
di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra
invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve
statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di
veicoli ( cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire,
tesi Friborgo 1982, pag. 195).
-
Stante tutto quanto
precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC, 10 LALCStr;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
ripetibili per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
risoluzione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
Losanna nel termine di 10 giorni.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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